E' possibile dire che la verità che emerge dal processo è la tesi del P.M., non falsificata dalla critica opposta dalla difesa? Oppure la verità affermata in sentenza è la trasposizione della tesi difensiva avverso la quale la prospettazione accusatoria nulla ha potuto? O quanto contenuto nella sentenza corrisponde a quanto storicamente accaduto?
In questa opera gli autori cercano di fornire alcuni spunti di riflessione sul ruolo che il difensore ha in... (continua)
L'opera contiene un catalogo completo delle eccezioni e delle altre questioni procedurali che possono essere proposte nella fase degli atti preliminari al dibattimento. In particolare, vengono analiticamente trattate le eccezioni di inammissibilità, nullità e inutilizzabilità di atti. Per ciascun istituto preso in considerazione, sono state richiamate le norme che lo regolano e illustrate le modalità di formulazione delle relative questioni o eccezioni, con il... (continua)
Origini dell'istituto - La fase degli atti preliminari al dibattimento nel giudizio di primo grado - Il proscioglimento nella fase degli atti preliminari al dibattimento di primo grado - Il proscioglimento predibattimentale e le impugnazioni (L'impugnazione della sentenza predibattimentale - La problematica del proscioglimento nel predibattimento d'appello, di cassazione e di rinvio) - Conclusione - Appendice bibliografica.
(continua)Il presente studio osserva un problema cruciale del processo penale: come preparare un dibattimento in contraddittorio che si ispiri all'idea del giusto processo. Dunque, non la fase degli atti preliminari al dibattimento in senso descrittivo o organizzativo, bensì come punta di iceberg di una più ampia attività preparatoria svolta anche in altre fasi. Spesso vengono trascurati alcuni aspetti essenziali della realtà processuale, riconosciuti invece dall'art. 111... (continua)
1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti [178 1 lett. b e c, 179 1] (1).
2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4 [486 5] (2).
2bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420bis, 420ter, 420quater e 420quinquies (3).
(1) La prima verifica operata dal presidente del collegio circa la regolare costituzione delle parti è costituita dalla constatazione della loro presenza in aula. Se le parti sono comparse, ogni eventuale nullità relativa alla citazione o agli avvisi è sanata (ex art. 184), salvo che la parte non dichiari di essere comparsa unicamente per far rilevare l'irregolarità (nel qual caso l'art. 184, terzo comma, prevede la concessione di un termine non inferiore a venti giorni).
(2) La norma prevede che in caso di assenza del difensore, si provveda a designare un sostituto, secondo il meccanismo previsto dall'art. 97 4 come modificato dalla l. 60/2001 contenente Disposizioni in materia di difesa d' ufficio (cioè altro difensore immediatamente reperibile o se la necessità di designare un sostituto avviene nel corso di un giudizio, difensore iscritto nell'elenco predisposto dall'ufficio centralizzato. Il p.m. e la p.g., nelle medesime circostanze non hanno alcun potere di designazione autonoma e sono tenuti a richiedere un altro nominativo all'apposito ufficio centralizzato, salva, nei casi di urgenza, il potere di designare un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragione dell'urgenza). Tale designazione, tuttavia, presuppone la notifica di regolare avviso al difensore originario, perché in tanto è possibile la sostituzione, in quanto il sostituito sia stato posto in condizione di esercitare il suo mandato (sull'argomento, comunque, si tornerà tra breve).
(3) Il comma in esame è stato aggiunto dall'art. 39, comma 1, l. 16-12-1999, n. 479. La tecnica utilizzata dal legislatore è stata quella di inserire le norme sulla rinnovazione dell'avviso (art. 420bis), sull'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore (art. 420ter), sulla contumacia dell'imputato (art. 420quater), sull'assenza e allontanamento volontario dell'imputato (art. 420quinquies) tra quelle che disciplinano la fase introduttiva dell'udienza preliminare e di richiamare le medesime norme in sede di compimento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti al dibattimento. Il comma 2 dell'art. 39 ha, quindi, espressamente abrogato gli artt. 485, 486, 487 e 488 del codice, di cui, peraltro, gli articoli richiamati riproducono sostanzialmente il contenuto. Per la trattazione della relativa disciplina si rinvia a quanto detto nella disamina degli articoli richiamati.
Il processo, come momento di confronto e verifica delle accuse, richiede il pieno contraddittorio fra le parti, per cui un elementare principio di civiltà giuridica esige che venga garantita la partecipazione dei suoi protagonisti, l'accusa e la difesa. Collateralmente, in quanto vi siano altri soggetti che pur rivestano il ruolo di «parti» (sebbene accessorie ed eventuali, es.: parti civili), andrà verificata anche la loro partecipazione.