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Articolo 97 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Difensore di ufficio

Dispositivo dell'art. 97 Codice di procedura penale

1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio(1)(2).

2. Il difensore d’ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell’ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d’appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l’elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell’elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell’autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d’ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità(3)(4).

3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2(5)(6)(7).

4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2(8).

5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo(9).

6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.

Note

(1) Si veda l'art. 28 disp. att.
(2) La difesa di ufficio è sussidiaria (nel senso che cessa non appena viene nominato un difensore di fiducia), è obbligatoria (perché il difensore d'ufficio non può rifiutare l'incarico, né abbandonare la difesa, altrimenti incorre in sanzioni disciplinari), è precostituita (giacché la designazione scaturisce da un meccanismo basato sulla predisposizione degli elenchi formati dai consigli dell'ordine).
(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, c. 1, L. 6 marzo 2001, n. 60 contente disposizioni in materia di difesa d'ufficio e poi dall'art. 3, D.Lgs. 30 gennaio 2015, n. 6 con decorrenza dal 20 febbraio 2015.
(4) Si veda l'art. 29 disp att.
(5) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, l. 6 marzo 2001, n. 60 contenente disposizioni in materia di difesa d'ufficio.
(6) Si veda l'art. 8, l. 30 luglio 1990, n. 217 modificato dalla l. 29 marzo 2001, n. 134 che recita: «Procedura in caso di nomina di un difensore d'ufficio. -- 1. Nei casi in cui si debba procedere alla nomina di un difensore d'ufficio il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ove non ricorrano i presupposti per l'ammissione a tale beneficio, l'interessato viene informato dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente gli venga nominato d'ufficio.».
È prevista per disposizione normativa la retribuzione del difensore d'ufficio per il lavoro da esso svolto (si veda l'art. 31 disp. att.). Peraltro, qualora il difensore d'ufficio non venisse retribuito nonostante avesse avviato inutilmente le procedure di recupero del credito, può ugualmente ottenere il compenso per l'attività espletata così come previsto dalle norme relative al gratuito patrocinio ex art. 32 disp. att.).
(8) Tale comma è stato così modificato dall'art. 3, l. 6 marzo 2001, n. 60 contenente disposizioni in materia di difesa d'ufficio.
(9) Si veda l'art. 30 disp att.

Ratio Legis

E' la l. 60/2001 ad istituire l'albo dei difensori d'ufficio. L'albo è tenuto da un apposito ufficio istituito presso il consiglio dell'ordine del circondario di corte d'appello; esso gestisce i turni e su richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia, fornisce i nominativi degli iscritti cui assegnare un dato procedimento. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento di determinati titoli previa partecipazione a corsi specializzati organizzati dalle camere penali po dagli stessi ordini. La difesa d'ufficio è obbligatoria poichè il difensore nominato non può esimersi dal prestare la propria attività.

Spiegazione dell'art. 97 Codice di procedura penale

Nell'ipotesi in cui l'imputato non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia (art. 96) o ne sia rimasto privo, è necessaria l'assistenza di un difensore nominato d'ufficio.

Il ruolo di quest'ultimo è comunque sussidiario, nel senso che la nomina d'ufficio cessa non appena l'imputato nomini un difensore di fiducia, e si differenzia essenzialmente per il fatto che mentre il difensore di fiducia può rifiutare la nomina, il difensore d'ufficio di regola non può, ed ha pertanto l'obbligo di prestare il proprio patrocinio, salvo che vi sia un giustificato motivo. Qualora in giustificato motivo vi sia, egli è comunque tenuto ad avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria competente, affinché agisca di conseguenza, procedendo ad una nuova nomina.

In relazione alla regolamentazione della difesa d'ufficio, i requisiti per poter far parte della lista indicata dal comma 2 sono contenuti nell'articolo 29, e l'elenco è stilato di volta in volta dai Consigli dell'Ordine circondariali di ciascun distretto della Corte d'appello.

Ad ogni modo, alla lista di cui sopra accedono il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, ogniqualvolta essi debbano compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e l'indagato o l'imputato ne sono privi, dandone avviso al difensore e all'ufficio del Consiglio dell'Ordine competente.

Se il difensore, già nominato nelle modalità di cui sopra, non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, al giudice è consentito nominare un sostituto tra i difensori immediatamente reperibile, anche non inseriti nella lista dei difensori d'ufficio. Nelle medesime ipotesi, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria richiedono il nominativo all'ufficio dell'Ordine, a meno che non vi sia urgenza di procurare un difensore all'imputato o all'indagato, nel qual caso si provvede alla nomina di altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento che indichi le ragioni dell'urgenza.

Nel corso del giudizio tale urgenza è meno avvertita, tant'è che il difensore deve essere necessariamente iscritto nella lista dei difensori d'ufficio.

Massime relative all'art. 97 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 55242/2018

L'elezione di domicilio, ex art. 161 cod. proc. pen., perdura fino a quando non viene espressamente e ritualmente revocata e non viene meno per la sola sostituzione del difensore, poiché la nomina del difensore e l'elezione di domicilio sono atti distinti aventi finalità diverse. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato la nullità del giudizio di secondo grado in quanto la notificazione del decreto di citazione in appello era stata effettuata presso il nuovo difensore di ufficio nominato ex art. 91, comma 1, cod. proc. pen., mentre l'elezione di domicilio, mai revocata, risultava effettuata presso lo studio del primo difensore di ufficio nominato in sede di identificazione).

Cass. pen. n. 40683/2018

comma 4, cod. proc. pen., di un legale non abilitato all'assistenza processuale nella lingua parlata dall'imputato è affetta da nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. e dell'art. 18-ter del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige per l'uso delle lingue tedesca e ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti dell'imputato, che era stato assistito da un difensore d'ufficio, designato dal tribunale, iscritto nelle liste per l'assistenza processuale nella sola lingua italiana).

Cass. pen. n. 1245/2018

In tema di difesa d' ufficio, l'irrituale sostituzione del difensore d'ufficio originariamente nominato, senza che ricorrano le condizioni previste dall'art. 97, commi 4 e 5, cod. proc. pen., determina la nullità degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva escluso la nullità della sentenza di primo grado perchè l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era stato notificato a difensore diverso da quello originariamente nominato nella fase delle indagini preliminari, non avendo quest'ultimo svolto alcuna attività difensiva).

Cass. pen. n. 56347/2017

Non è causa di nullità del giudizio la designazione in udienza, quale difensore di ufficio in sostituzione di altro difensore d'ufficio, di un legale occasionalmente presente in aula non iscritto nell'elenco del Consiglio dell'ordine forense di cui all'art. 97, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il comma quarto del medesimo articolo, nel prevedere l'obbligo di nominare un sostituto iscritto nell'elenco, fa riferimento ad un difensore immediatamente reperibile, senza richiamare le regole che presiedono alla designazione del difensore d'ufficio e senza comminare alcuna nullità nell'ipotesi di inosservanza dell'obbligo stesso.

Cass. pen. n. 5998/2017

Nell'ipotesi di astensione dall'udienza del difensore - per adesione alla iniziativa proclamata dagli organismi rappresentativi di categoria - non sussiste il diritto dell'imputato, in stato di custodia cautelare o di detenzione assente per rinuncia, di ricevere alcuna comunicazione da parte del giudice, al fine dell'esercizio della facoltà di chiedere che si proceda ugualmente al giudizio. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'imputato che contestava l'avvenuta sospensione dei termini di custodia cautelare a seguito del rinvio dell'udienza per effetto dell'astensione del difensore di fiducia e censurava l'omessa notificazione nei suoi confronti da parte del giudice dell'invito a manifestare la volontà che si procedesse ugualmente, previa designazione di un difensore d'ufficio.).

Cass. pen. n. 37532/2016

L'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., del difensore non avvisato.

Cass. pen. n. 24630/2015

L'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria.

Cass. pen. n. 20398/2014

Qualora il difensore di fiducia non sia comparso ed abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, non è dovuta alcuna comunicazione al medesimo della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice nell'ipotesi in cui il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, a sua volta dichiari la propria volontà di aderire allo "sciopero", essendo sufficiente l'avviso orale a quest'ultimo che, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa.

Cass. pen. n. 8104/2014

In tema di restituzione nel termine, non può farsi discendere dalla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza a mani del difensore d'ufficio domiciliatario l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato contumace, qualora la stessa non sia desumibile "aliunde". (Fattispecie relativa a imputato sottoposto a un lungo ricovero ospedaliero che, in assenza di elementi di segno contrario, rendeva verosimile che l'imputato non avesse avuto contatti con il difensore d'ufficio).

Cass. pen. n. 23728/2013

Il difensore nominato come sostituto del titolare non comparso - per asserito legittimo impedimento, ritenuto insussistente dal giudice - non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che, invece, spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato.

Cass. pen. n. 21900/2013

È legittima, a seguito della rinuncia al mandato del difensore di fiducia, pur se non comunicata all'imputato ma alla sola autorità procedente, la notifica del decreto di citazione a giudizio (nella specie immediato) al difensore d'ufficio in precedenza nominato.

Cass. pen. n. 14348/2012

Nel caso in cui il difensore di fiducia che abbia ricevuto l'avviso per l'udienza rinunzi all'incarico prima della sua celebrazione, il giudice può provvedere alla nomina di un difensore d'ufficio all'udienza stessa, atteso che la suddetta rinunzia non ha effetto immediato, essendo il difensore di fiducia rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato fino all'intervento di tale nomina.

Cass. pen. n. 13660/2011

A garanzia del principio di continuità della difesa, che si riflette anche nel principio di effettività della stessa, l'intervento del sostituto del difensore ha natura episodica ed è quindi consentito nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio. Pertanto, quando l'impedimento del difensore ha carattere definitivo, come nel caso di rinunzia al mandato, se l'imputato non provvede alla nomina di un difensore di fiducia, il giudice ha l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio, pena la sanzione di nullità assoluta ed insanabile nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.

Cass. pen. n. 20863/2011

Il difensore che abbia ottenuto il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto a ricevere l'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data nell'ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione e presente alla pronuncia dell'ordinanza, a nulla rilevando che il giudice abbia, comunque, disposto la comunicazione della data della nuova udienza. (Nel caso di specie la comunicazione della data dell'udienza di rinvio era stata erroneamente indirizzata ad uno dei difensori precedentemente revocato).

Cass. pen. n. 13482/2010

In tema di mandato di arresto europeo, dà luogo a nullità della convalida dell'arresto di cui all'art. 13 L. 22 aprile 2005, n. 69 e degli atti ad essa susseguenti, la procedura sostitutoria, effettuata a norma dell'art. 97, comma quarto c.p.p., sull'erroneo presupposto della ritualità della notifica dell'avviso di udienza al difensore d'ufficio, originariamente nominato, quando la mancata partecipazione di quest'ultimo abbia determinato la concreta lesione del diritto di difesa. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha evidenziato che era stata allegata nel ricorso documentazione che, se prodotta in sede di convalida, avrebbe potuto introdurre in sede di convalida elementi fattuali meritevoli del confronto argomentativo nell'adozione dei provvedimenti da parte del Presidente della corte di appello).

Cass. pen. n. 4619/2010

Cessato dalle sue funzioni il difensore di ufficio, per designazione di difensore di fiducia, la successiva revoca a quest'ultimo del mandato non fa rivivere la nomina del primo difensore di ufficio, con la conseguenza che a mani dell'ulteriore difensore di ufficio nominato dal giudice, e non del primo, devono essere eseguite le notifiche dovute all'imputato irreperibile. (Fattispecie relativa a notifica di estratto contumaciale di sentenza).

Cass. pen. n. 40339/2008

Non configura alcuna ipotesi di nullità la nomina di un difensore di ufficio iscritto in un circondario o in un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'autorità giudiziaria procedente.

Cass. pen. n. 36643/2008

Il difensore che abbia ottenuto il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell'ordinanza che ha disposto il differimento, in quanto, in tale caso, l'avviso è validamente recepito dal difensore designato in sostituzione a norma dell'art. 97, comma quarto, c.p.p., a nulla rilevando che il giudice abbia comunque disposto la comunicazione della data della nuova udienza. (Nel caso di specie, la comunicazione della data dell'udienza di rinvio era stata erroneamente indirizzata ai difensori di fiducia in precedenza revocati).

Cass. pen. n. 38473/2008

Il difensore d'ufficio deve essere necessariamente sostituito in ogni caso in cui la difesa non venga di fatto esercitata e quindi anche nell'ipotesi in cui lo stesso abbia comunicato al giudice di non poter svolgere il patrocinio a causa della cancellazione dall'elenco dei difensori d'ufficio. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto legittima la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza al difensore dell'imputato latitante nominato in sostituzione dell'originario difensore d'ufficio che aveva comunicato ai sensi dell'art. 30 disp. att. c.p.p. di non essere più iscritto nell'apposito elenco ).

Cass. pen. n. 26298/2007

Il difensore nominato come sostituto del titolare, non reperito o non comparso, non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che invece spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore, per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono. *

Cass. pen. n. 26076/2007

Il difensore di fiducia, anche se sostituito in via transitoria da un difensore d'ufficio nei casi di cui all'art. 97, comma quarto, c.p.p., resta titolare della difesa e, pertanto, rimane destinatario delle notificazioni per conto proprio o per conto dell'imputato assistito.

Cass. pen. n. 24486/2006

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato latitante dal difensore d'ufficio non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in quanto il mancato titolo abilitativo rende il difensore privo di legittimazione a proporre l'impugnazione. (In motivazione la Corte ha altresì affermato che il difensore d'ufficio del latitante, che non sia legittimato a proporre ricorso per cassazione, può richiedere di essere sostituito a norma degli artt. 97, comma quinto, c.p.p. e 30 att. c.p.p.).

Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell'ordinanza di rinvio, poiché, nel diverso caso di rinvio a udienza fissa, la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l'imputato contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, che per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza. *

Sono legittimi tanto la prioritaria dichiarazione di contumacia dell'imputato in presenza del difensore designato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, c.p.p., in sostituzione del difensore di fiducia che abbia richiesto il rinvio della udienza per impedimento a comparire, quanto, in accoglimento di tale richiesta, il successivo rinvio del processo ad altra udienza. (Nella fattispecie, in cui il giudice del merito aveva dichiarato la contumacia dell'imputato avendo sentito il difensore designato in sostituzione di quello di fiducia rimasto assente, e poi disposto il rinvio della udienza per l'impedimento a comparire di quest'ultimo, con rinnovo dell'avviso al solo difensore impedito, la S.C. ha escluso che si sia configurata qualsivoglia nullità).

Cass. pen. n. 165/2006

Il difensore di ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., in caso di totale disimpegno o disinteresse, non può essere revocato implicitamente, con una successiva nomina di ufficio, essendo invece necessario un formale provvedimento di sostituzione.

Cass. pen. n. 1616/2005

L'inosservanza della norma di cui al quinto comma dell'art. 97 c.p.p., secondo cui il difensore di ufficio può essere sostituito solo per giustificato motivo, determina nullità solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa. Ne consegue che è legittima la designazione di un difensore diverso da quello originariamente nominato allorquando quest'ultimo non abbia svolto alcuna attività defensionale, anche se non ricorrono le condizioni per la sua sostituzione ai sensi dell'art. 97, comma quarto e quinto c.p.p. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice di merito aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio perchè l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. era stato notificato a difensore diverso da quello nominato nella fase delle indagini preliminari).

Cass. pen. n. 36168/2004

Il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, previsto dall'art. 112 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), è adottato di ufficio dal giudice solo nei casi di cd. « revoca formale» indicati dalle lettere a), b) e c) del comma 1, mentre nel caso di cui alla successiva lettera d), concernente la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito stabilite dalla legge, non può essere disposto senza la tempestiva richiesta dell'ufficio finanziario competente, al quale soltanto è attribuito il potere-dovere di persistente verifica e controllo della sussistenza di tali condizioni, interdetto al giudice dopo l'assunzione del provvedimento di ammissione. (Nell'enunciare il principio, la Corte ha affermato che il provvedimento di ammissione ha natura giurisdizionale e che l'ordinamento preclude in via generale al giudice, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste, di riesaminare autonomamente i propri provvedimenti definitivi per i quali sia prevista espressamente una procedura di revoca).

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell'ammissione ad esso disposto a norma dell'art. 112 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione, poichè il citato testo unico, avendo natura « compilativa» non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina (“ricorso» al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto « ricorso”).

Cass. pen. n. 25718/2004

Il giudice che debba nominare un sostituto del difensore di fiducia, regolarmente citato ma non comparso, può avvalersi di un avvocato occasionalmente presente in aula, senza dover attingere all'elenco di cui al secondo comma dell'art. 97 c.p.p. (così come sostituito dagli artt. 1 ss. della legge 6 marzo 2001, n. 60). La disciplina dettata dal quarto comma dell'art. 97 c.p.p. si riferisce infatti alla nomina del difensore immediatamente reperibile senza che tale adempimento comporti alcun riferimento alle regole che presiedono alla designazione del difensore di ufficio.

Cass. pen. n. 24334/2004

È ammessa la rinnovazione della nomina del difensore di ufficio in persona di soggetto diverso da quello originariamente designato quando quest'ultimo non si sia in concreto attivato svolgendo alcuna incombenza difensiva, giacché la sostituzione assicura la possibilità effettiva di assistenza per gli atti processuali ancora da compiere. (Fattispecie in cui il decreto di citazione a giudizio era stato notificato a difensore di ufficio diverso da quello al quale era stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini).

Cass. pen. n. 14742/2004

In tema di nomina del difensore di ufficio, non configura alcuna nullità la mancata iscrizione del difensore nominato nell'apposito elenco dei difensori di ufficio, non essendo tale sanzione prevista espressamente dalla norma.

Cass. pen. n. 8152/2004

In presenza di due difensori di ufficio, ambedue legittimati a proporre impugnazione, la notifica dell'estratto contumaciale di sentenza legittimamente viene eseguita presso l'uno o l'altro, non essendo previsto un diritto dell'interessato a una duplice notifica mediante consegna a entrambi i difensori, data l'unitarietà della difesa di ufficio, a differenza del caso di possibile coesistenza di più difensori di fiducia.

Cass. pen. n. 6089/2004

In tema di nomina di difensore d'ufficio, non configura alcuna nullità la nomina di un difensore iscritto in un elenco di cui al secondo comma dell'art. 97 c.p.p. di un distretto diverso da quello cui appartiene l'autorità giudiziaria procedente.

Cass. pen. n. 16256/2003

In caso di rinuncia del difensore di fiducia intervenuta dopo la notifica dell'atto, la nomina del difensore di ufficio può avvenire in udienza senza obbligo di comunicazione all'imputato e non viene violato il principio di immutabilità del difensore qualora in un atto successivo il difensore di ufficio non presente venga sostituito dal giudice con altro difensore di ufficio che indipendentemente da come venga qualificato dal giudice, non può che essere un sostituto ai sensi dell'art. 97 quarto comma c.p.p.. (Fattispecie in cui all'udienza preliminare il Gip preso atto della rinuncia del difensore di fiducia nominava un difensore di ufficio e poi nel corso del giudizio di primo grado, il tribunale ne nominava un secondo qualificandolo come difensore di ufficio mentre invece doveva intendersi sostituto del primo).

Cass. pen. n. 1633/2003

In tema di assistenza del difensore, il rinvio dell'udienza dibattimentale per legittimo impedimento dell'imputato e del difensore, disposto senza aver provveduto alla nomina del sostituto ai sensi dell'art. 97, quarto comma, c.p.p. determina una nullità assoluta insanabile del giudizio.

Cass. pen. n. 14291/2002

Qualora il difensore di fiducia non sia comparso e non abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire allo sciopero proclamato dalla categoria degli avvocati, nella ipotesi che il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, dichiari la propria volontà di aderire all'astensione non è dovuta alcuna comunicazione al difensore di fiducia della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice, esercitando il sostituto processuale tutti i diritti e le facoltà della difesa, ivi compresa la ricezione dell'avviso orale dato dal giudice in udienza.

Cass. pen. n. 9815/2002

È legittima la nomina, da parte del giudice dell'esecuzione, all'interessato di un difensore d'ufficio diverso da quello che, nominato allo stesso interessato nel corso del giudizio di cognizione, si era, di fatto, del tutto disinteressato del proprio assistito.

Il difensore d'ufficio il quale sia rimasto del tutto assente nel giudizio di cognizione, disinteressandosi del proprio assistito, può essere legittimamente sostituito dal giudice dell'esecuzione, anche attraverso un provvedimento implicito di dispensa dall'incarico, che si può realizzare attraverso la nomina di un diverso difensore di ufficio nel decreto di irreperibilità.

Cass. pen. n. 33724/2001

Configura nullità di ordine generale non assoluta la immotivata sostituzione del difensore di ufficio nell'ipotesi in cui detta sostituzione sia avvenuta in una fase processuale successiva alla nomina, non potendo presumersi in tal caso che il difensore già nominato non abbia svolto attività difensiva, sia pure non manifestatasi all'esterno. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado per nullità del decreto di citazione notificato a difensore di ufficio diverso da quello nominato in sede di indagini preliminari).

Cass. pen. n. 25007/2001

In tema di difesa e rappresentanza dell'imputato, se, alla data di emissione e notificazione dell'avviso di convocazione per l'udienza, non vi è in atti prova dell'impedimento del difensore (nella specie, stato di custodia cautelare), né esso risulta certificato dalla successiva relata di notifica, il giudice non è tenuto a procedere alla nomina del difensore di ufficio.

Cass. pen. n. 9383/2000

Il difensore di fiducia non perde la sua qualifica per il solo fatto che, non essendo egli comparso in dibattimento, sia stato designato in sua sostituzione un difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., non potendosi detta sostituzione considerare efficace oltre il compimento dell'attività processuale per la quale si è resa necessaria. Ne consegue che al difensore di fiducia sostituito ai sensi della citata disposizione normativa e nei cui confronti non sia successivamente intervenuta dichiarazione di revoca del mandato difensivo da parte dell'assistito, spetta la notifica dell'avviso di deposito della sentenza nel caso previsto dall'art. 548, comma 2, c.p.p.; notifica non dovuta, invece, al sostituto designato d'ufficio, la cui funzione dev'essere considerata esaurita al termine del giudizio.

Cass. pen. n. 3571/2000

Poiché la sospensione dell'esecuzione nell'ipotesi prevista dall'art. 656 c.p.p. ha carattere strumentale e direttamente propedeutico all'apertura del procedimento di sorveglianza, il difensore di ufficio nominato dal P.M. all'atto della sospensione dell'ordine di esecuzione è legittimato a svolgere il proprio incarico anche nel procedimento di sorveglianza avviato a seguito della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, non operando in tal caso il principio secondo cui la nomina del difensore intervenuta nel procedimento di esecuzione non può avere efficacia con riferimento a quello di sorveglianza. (Nella specie il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di notificare al difensore, nominato dal P.M. all'atto della sospensione dell'esecuzione, l'avviso dell'udienza per la decisione sull'istanza di detenzione domiciliare, che era stato notificato ad altro difensore, nominato di ufficio dal Tribunale medesimo all'atto di fissazione dell'udienza stessa).

Cass. pen. n. 5749/1999

Qualora l'imputato ammesso al gratuito patrocinio abbia designato come proprio difensore, in violazione di quanto previsto dall'art. 9 della legge 30 luglio 1990 n. 217, un professionista non iscritto all'albo del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, legittimamente il detto giudice provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.p., alla nomina di un difensore d'ufficio ed avverso detto provvedimento non è esperibile ricorso per cassazione. *

Cass. pen. n. 6015/1999

In tema di concessione del termine per preparare la difesa, la disposizione di cui all'art. 108 c.p.p. — che prevede la concessione di un termine «di norma non inferiore a tre giorni» al nuovo difensore dell'imputato, o a quello designato in sostituzione, nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e di abbandono della difesa — non è applicabile nelle ipotesi in cui il giudice designi, ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., un sostituto al difensore non comparso la cui istanza di rinvio per contemporaneo impegno professionale sia stata disattesa.

Cass. pen. n. 4660/1999

Il decorso del termine di prescrizione del reato non è sospeso per effetto dell'astensione dalle udienze della classe forense. Infatti la sospensione dei termini ex art. 159 c.p. nella nuova formulazione introdotta con legge n. 332 del 1995 è stabilita direttamente dalla legge e non già a seguito del provvedimento dell'autorità giudiziaria come quella prevista dall'art. 304 c.p.p. Inoltre, a prescindere dal fatto che l'adesione all'astensione collettiva dalle udienze, deliberata dall'associazione di categoria, possa o meno considerarsi come legittimo impedimento del difensore, essa certamente deve essere comunicata, non essendo sicuramente inscrivibile nell'ambito delle cause di legittimo impedimento dell'imputato, dallo stesso difensore all'autorità procedente. Ne consegue che detta adesione essendo suscettibile di valutazione discrezionale da parte del giudice che deve contemperare le ragioni del rinvio con quelle della celebrazione del dibattimento, non determina ex lege gli effetti interruttivi previsti dall'art. 159 c.p.

Cass. pen. n. 54/1999

In caso di perquisizione e successivo sequestro, ove l'indagato abbia nominato un difensore di fiducia, il quale non possa partecipare agli atti probatori, nessun onere incombe al P.M., né di nominare un difensore di ufficio, ex art. 97, comma terzo, c.p.p., difettando la condizione posta dalla norma (di essere l'indagato privo di difensore di fiducia), né di designare un sostituto ex art. 97, quarto comma, c.p.p., non richiedendo la perquisizione ed il sequestro la presenza obbligatoria del difensore.

Cass. pen. n. 4012/1998

In caso di sostituzione del difensore d'ufficio disposta ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., pur rimanendo il detto difensore titolare unico del diritto a ricevere la notifica dei provvedimenti soggetti ad impugnazione, deve tuttavia riconoscersi anche al sostituto, nel silenzio del difensore sostituito, il potere di impugnare. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto utilmente proposta la richiesta di riesame da parte del difensore che era stato nominato dal giudice per le indagini preliminari sostituto di quello d'ufficio all'udienza di convalida di cui all'art. 391 c.p.p., seguita da emissione di ordinanza applicativa di misura cautelare).

Cass. pen. n. 8002/1998

È possibile la rinnovazione della nomina del difensore di ufficio in persona di soggetto diverso da quello originariamente designato (art. 97, comma terzo, c.p.p.) quando quest'ultimo non abbia avuto modo di svolgere alcuna attività defensionale e non si siano create pertanto le condizioni per una sua eventuale sostituzione a norma dell'art. 97, comma quarto, detto codice. In tal caso infatti non ha avuto inizio l'attività processuale per la quale l'esercizio della difesa è richiesto e non opera pertanto il principio di immutabilità della difesa. (Fattispecie in cui il decreto di citazione a giudizio è stato notificato presso un difensore di ufficio diverso da quello designato in occasione di un precedente decreto di citazione a giudizio rimasto senza effetto per omessa notifica dovuta ad irreperibilità).

Cass. pen. n. 6493/1998

In base al principio dell'immutabilità del difensore d'ufficio, è illegittima e lesiva del diritto alla difesa la sostituzione, senza giustificato motivo, del difensore nominato che abbia effettivamente esercitato il suo ufficio e svolto in concreto attività a favore dell'imputato; non vi è invece motivo di mantenere ferma la nomina quando il designato non si sia in concreto attivato svolgendo alcuna incombenza difensiva, ed anzi la sostituzione, dovendo avvenire nel rispetto dei «turni di reperibilità» predisposti a norma degli artt. 97, comma 2, c.p.p. e 29 att., varrà in tal caso a meglio assicurare la possibilità di effettiva assistenza negli atti processuali ancora da compiersi.

Cass. pen. n. 3832/1997

Il nuovo codice di rito si ispira all'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, secondo il principio dell'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dall'incarico, sicché quando sia stata effettuata una nomina di fiducia, l'eventuale mancata comparizione del difensore in udienza non comporta la revoca implicita della designazione fiduciaria, ma dà luogo alla sostituzione ai sensi dell'art. 97, quarto comma, c.p.p. Ne consegue che titolare dell'incarico difensivo rimane sempre l'originario difensore designato, il quale, una volta cessata la situazione causativa della sostituzione, riprende immediatamente il suo ruolo in maniera automatica, proprio per l'indicato principio dell'immutabilità della difesa; ulteriore conseguenza è che l'unico destinatario della notificazione degli atti destinati alla difesa, quali i provvedimenti destinati al gravame, è il difensore titolare dell'incarico e non il temporaneo sostituto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la nullità della notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza contumaciale — effettuata ai sensi dell'art. 161, quarto comma, c.p.p. — eseguita mediante consegna al sostituto del difensore, designato d'ufficio, anziché al difensore di fiducia).

Cass. pen. n. 2646/1996

L'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze deliberata dall'associazione di categoria non costituisce legittimo impedimento a norma dell'art. 486, comma 5, c.p.p. Ne consegue che il rinvio del dibattimento riconducibile a tale avvenimento legittima la sospensione dei termini di custodia ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. b) c.p.p. (In motivazione, la S.C. ha affermato che l'adesione del difensore allo sciopero di categoria non può configurarsi come legittimo impedimento che, nella prospettiva dell'art. 486, comma 5, c.p.p., è impedimento a comparire e si ricollega a situazioni oggettive, non dipendenti dalla volontà del soggetto «implicito», mentre l'astensione dallo svolgimento delle attività difensive in udienza costituisce una libera scelta del difensore, il quale non è affatto impedito a comparire, ma manifesta espressamente — o tacitamente, rimanendo assente — la volontà di aderire alla proclamata astensione. Sicché tale adesione deve essere inquadrata nella nozione di abbandono della difesa, sia pure giustificato come esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, che non fa venir meno definitivamente l'assistenza fiduciaria, rendendo, invece, operante la previsione dell'art. 97, comma 4, c.p.p., sicché il giudice deve designare un sostituto del difensore di fiducia, ove immediatamente reperibile. Di conseguenza, il rinvio dell'udienza non discende da una diretta applicazione dell'art. 486, comma 5, c.p.p., ma dalla verificata assoluta impossibilità di assicurare la necessaria assistenza difensiva in udienza all'imputato per la non immediata reperibilità di un difensore che possa essere designato come sostituto).

Cass. pen. n. 1442/1996

La rilevanza dell'impedimento a comparire del difensore è circoscritta alla fase dibattimentale, in quanto solo per essa è stata prevista dal legislatore, che non ha riprodotto analoga norma per altre fasi procedimentali, relativamente alle quali deve trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 97, comma 4, c.p.p., secondo cui, ove sia richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia non compaia, il giudice provvede senz'altro a designare altro difensore. (Fattispecie relativa a procedimento di prevenzione, nel quale l'impedimento del difensore di fiducia era rappresentato dalla sua adesione all'astensione dalle udienze deliberate dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli Avvocati).

Cass. pen. n. 195/1996

La nomina quale difensore di ufficio dell'imputato di un legale appartenente ad un circondario diverso da quello dell'ufficio procedente non è causa di nullità ai sensi degli artt. 178, lettera e) e 179 c.p.p., essendo previsto che, in mancanza della tabella di cui all'art. 29, D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, il difensore di ufficio possa essere nominato in base agli albi professionali.

Cass. pen. n. 11415/1995

I praticanti procuratori legali ammessi al patrocinio davanti alla pretura del distretto, iscritti ad uno speciale registro tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, possono essere nominati difensori di ufficio in sede penale. (Il principio di diritto sopra massimato è stato fondato sulla idoneità predefinita per legge secondo le procedure a tale scopo dettate per l'iscrizione agli albi e sulla base ricostruzione del sistema normativo che chiama i Consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori ad integrare gli elenchi ricavati dagli albi inserendovi i soggetti idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio, a norma degli artt. 97 comma 2 c.p.p. e 29 att. c.p.p.).

Cass. pen. n. 22/1994

Il nuovo codice di procedura penale, radicalmente innovando rispetto alla precedente disciplina ed ispirandosi, secondo il dettato della direttiva n. 105 della legge delega, all'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa di ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch'essa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dall'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria. Pertanto, qualora occorra sostituire il difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, in situazioni che, di per sé, non comportano la revoca del mandato fiduciario per l'uno o la dispensa dall'incarico per l'altro (e che si possono individuare, secondo il disposto dell'art. 97, quarto comma, c.p.p., nelle ipotesi in cui il difensore non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa) il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere immediatamente il suo ruolo e ricominciare a svolgere le sue funzioni non richiedendo la legge, proprio per l'immutabilità della difesa e per l'automatismo della reintegrazione, comunicazioni o preavvisi di sorta. Ne consegue che unico destinatario della notifica di atti destinati alla difesa e segnatamente dei provvedimenti soggetti ad impugnazione è il difensore che risulti titolare dell'ufficio, con esclusione, quindi, del difensore chiamato a sostituire il già nominato difensore di ufficio o quello incaricato della difesa dallo stesso imputato.

Cass. pen. n. 7909/1994

Qualora, essendo richiesta la presenza del difensore, venga nominato difensore di ufficio dell'imputato come sostituto di quello designato un praticante procuratore legale, poiché per quest'ultimo non è previsto l'inserimento nell'elenco dei difensori di ufficio, si verifica la nullità di cui all'art. 178, lettera c) c.p.p., concernente l'assistenza dell'imputato, la quale è assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179, comma 1, c.p.p.

Cass. pen. n. 23/1994

In materia di interrogatorio di persona in stato di custodia cautelare, l'art. 294, quarto comma, c.p.p. prevede per il pubblico ministero e per il difensore la «facoltà di intervenire» e non l'obbligo, e di conseguenza, se il difensore non si avvale di tale facoltà, il giudice non deve designare alcun sostituto a norma dell'art. 97, quarto comma, stesso codice.

Cass. pen. n. 1858/1993

Nel caso in cui, per l'interrogatorio da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice non ritenga di procedere personalmente, ma, ai sensi dell'art. 294 c.p.p. quinto comma, richieda il giudice per le indagini preliminari del luogo, l'individuazione del difensore di ufficio spetta al giudice rogante in quanto competente al compimento dell'atto per cui si procede; spetta invece al giudice delegato emettere l'avviso della fissazione dell'interrogatorio, nonché, eventualmente, la comunicazione di individuazione del difensore di ufficio, disposta dal giudice richiedente.

Cass. pen. n. 205/1993

La disposizione dell'art. 28 att. c.p.p., secondo cui il nominativo del difensore di ufficio deve essere comunicato senza ritardo all'imputato, non è tutelata, in caso di omissione, da sanzione di nullità sicché, per la tassatività di queste (art. 177 c.p.p.), non si può ritenere che la mancata comunicazione all'indagato del nominativo di quel difensore comporti la nullità dell'atto al cui compimento è finalizzata la designazione, sempreché il difensore sia stato avvertito. (Fattispecie relativa ad atti di perquisizione e sequestro).

Cass. pen. n. 616/1993

Qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti che non si è potuto provvedere alla notificazione del decreto di citazione al difensore dell'imputato per il decesso del difensore stesso, il giudice deve immediatamente — e cioè, prima del dibattimento — nominare un difensore di ufficio.

Cass. pen. n. 922/1992

In tema di udienza di convalida, l'art. 391, secondo comma, c.p.p. conferisce al giudice il potere di nominare un difensore di ufficio all'indagato qualora il difensore di fiducia non sia stato reperito o non sia comparso. Dall'espresso rinvio della detta disposizione all'art. 97, quarto comma, dello stesso codice consegue che la nomina del difensore di ufficio presuppone che il difensore di fiducia sia stato tempestivamente ricercato nei luoghi abituali di reperibilità ma non che sia stato in precedenza ritualmente avvisato. Ne deriva che la sostituzione del difensore di fiducia con il difensore nominato dall'ufficio, ove il primo non sia stato rintracciato ancorché efficacemente ricercato nei luoghi di abituale reperibilità, non produce affatto la nullità del giudizio di convalida e della relativa ordinanza.

Cass. pen. n. 10008/1991

Anche nell'ipotesi del giudizio direttissimo con contestuale procedura di convalida dell'arresto in flagranza, disciplinata dall'art. 449 c.p.p., si applicano le disposizioni di cui all'art. 391 c.p.p. (espressamente richiamate, «in quanto compatibili», dal suddetto art. 449) il quale, se da un lato afferma il principio della «partecipazione necessaria» di un difensore all'udienza di convalida, dall'altro prevede che, ove il difensore di fiducia non sia stato «reperito» ovvero non sia «comparso», si provvede a norma dell'art. 97 stesso codice, riguardante la nomina e la partecipazione del difensore «di ufficio» dell'imputato. (Fattispecie in cui non essendo andata a buon fine la notifica della data fissata per l'udienza di convalida al difensore di fiducia — notifica effettuata alle 20,45 — a causa della chiusura dello studio professionale e dell'assenza di persone idonee a riceverla, all'imputato era stato nominato un difensore di ufficio il quale, all'udienza di convalida, aveva chiesto rinvio per permettere l'intervento del difensore di fiducia; richiesta respinta dal tribunale sul rilievo — condiviso dalla Cassazione — della regolarità della tentata notifica al difensore di fiducia).

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Consulenze legali
relative all'articolo 97 Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. T. chiede
lunedì 31/07/2023
“Nel caso in cui venga nominato dal Giudice un avvocato d'ufficio in udienza, in quanto non presente l'avvocato di fiducia nominato dal convenuto, anche lui non presente, per evitare proprie "negligenze" e quindi richiesta di danni, può l'avvocato d'ufficio sostenere che la propria nomina è nulla in quanto non risulta revocata la nomina all'avvocato di fiducia ?
L'avvocato d'ufficio non ha comunicato la sentenza al cliente; esiste una Cassazione chiara e definita sul caso ?
GRAZIE”
Consulenza legale i 05/09/2023
Da quanto emerge dagli atti inviatici, la designazione dell’avvocato d’ufficio risulta dall’atto di citazione diretta a giudizio in cui si legge che l’imputato “è difeso d’ufficio dall’avvocato …” e risulta domiciliato proprio presso il predetto difensore d’ufficio. Conferma ne è anche la notifica effettuata a mani dall’ufficiale giudiziario presso lo studio del difensore di ufficio designato.

In relazione alla difesa d’ufficio, è bene distinguere tra il difensore d’ufficio (art. 97, comma 1 c.p.p.) e il sostituto immediatamente reperibile (art. 97, comma 4 c.p.p.):
  • difensore d’ufficio. L’art. 97, comma 1 c.p.p. stabilisce che l’imputato, che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo (ossia, nei casi di definitiva cessazione dell’assistenza fiduciaria per revoca, rinuncia, morte etc.), è assistito da un difensore d’ufficio;
  • sostituto immediatamente reperibile. L’art. 97, comma 4 c.p.p. stabilisce che, quando è richiesta la presenza del difensore già nominato e questo non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa, come sostituto, un altro difensore immediatamente reperibile. Nel corso del giudizio, può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nelle liste degli avvocati d’ufficio.
 
Come risulta dalla sentenza di condanna, il difensore d’ufficio è stato nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4 c.p.p.: quindi, l’avvocato d’ufficio è stato designato poiché il difensore già nominato di fiducia non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa.
 
Ulteriore precisazione. Nel processo che ci occupa, il Giudice constatava la mancata comparizione dell’imputato e lo dichiarava contumace (istituto in vigore fino al 2014, ma i fatti risalgono al 2011). Il procedimento proseguiva in mancanza dell’imputato contumace, il quale veniva rappresentato dal difensore. Il sistema della contumacia poi prevedeva che la sentenza venisse notificata per estratto al contumace (art. 548, comma 3 c.p.p.) e, nel caso di imputato irreperibile o latitante o evaso, notificata al difensore (art. 159 c.p.p.). Nel nostro caso, dato che l’imputato contumacia risultava essere domiciliato presso l’avvocato nominato d’ufficio, l’avviso del deposito della sentenza veniva notificato allo studio del predetto legale.
 
Tutto ciò premesso, in base alla documentazione esaminata e alla sua ricostruzione dei fatti, questa redazione ritiene che l’avvocato d’ufficio non possa sostenere che “la propria nomina è nulla in quanto non risulta revocata la nomina all’avvocato di fiducia”.
 
Infatti, ed è bene ribadirlo, il legale è stato nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4 c.p.p. e tale tipo di designazione non comporta che il difensore originario (nel nostro caso, quello di fiducia) venga soppiantato: il codice di procedura penale dice che, nel caso in cui il difensore di fiducia non compaia, viene nominato un difensore d’ufficio come suo sostituto.
Da un lato, la Cassazione (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 5677/15; depositata il 6 febbraio) precisa che, qualora occorra sostituire il difensore di fiducia in situazioni che non comportano la revoca del mandato fiduciario, il titolare dell’ufficio rimane sempre l’originario difensore il quale, cessata la situazione che ha determinato la sostituzione, riprende il suo ruolo.
Dall’altro lato, il difensore d’ufficio è equiparato al sostituto e l’art. 102, comma 2 c.p.p. stabilisce che il difensore “sostituto” esercita i diritti ed assume i doveri del difensore già nominato: cioè, al sostituto sono attribuiti i medesimi poteri, facoltà, diritti ed obblighi del sostituito.
 
Premesso quanto sopra, è fondamentale chiedersi se il difensore d’ufficio abbia o meno l’obbligo di comunicare la sentenza al cliente.
Il Consiglio Nazionale Forense (C.N.F., sent. n. 147 del 2015) ha detto che il dovere di informazione di cui all’art. 40 c.d. (ora, 27 ncdf) è espressione del generale dovere di correttezza ed impone, anche al difensore d’ufficio, di comunicare tempestivamente l’avvenuta emissione di una sentenza, a maggior ragione se si tratta di una condanna.
Si tratta di un obbligo che è necessario per mettere il cliente in condizione di valutare l’opportunità e la convenzione di proporre un appello. In mancanza di tale comunicazione, altrimenti, tale opportunità gli sarebbe preclusa in radice, a prescindere dall’esistenza o meno delle condizioni per presentare un’utile impugnazione.
Infatti, l’esistenza o meno delle condizioni per impugnare è una circostanza che può rilevare sul piano della responsabilità professionale al fine di escluderla, ma non fa venire meno il dovere deontologico di informazione, a cui il professionista è in ogni caso tenuto.
 
Tenuto conto di quanto detto finora, esaminati gli atti e la vicenda da Lei descritta, questa redazione ritiene che, oltre al profilo disciplinare, in capo all’avvocato nominato d’ufficio, possa configurarsi un’ipotesi di responsabilità professionale: come precisato anche dalla Cassazione, l’omessa comunicazione al cliente dell’avvenuta notificazione della sentenza di condanna, fino a far decorrere il termine per impugnare, costituisce grave negligenza e fonte di responsabilità professionale (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 16991 del 2015).  
 
In modo particolare, siamo nell’ipotesi particolare del difensore d’ufficio dell’imputato contumace: cioè, un caso che deve qualificarsi come responsabilità professionale extracontrattuale dell’avvocato (in mancanza di un contratto di mandato tra avvocato e imputato).
 
Se ciò è vero, bisogna comunque fare due precisazioni per meglio completare la risposta al Suo quesito. 
 
In primo luogo, come evidenziato dalla Suprema Corte, la responsabilità professionale dell’avvocato scatta solo nel caso in cui l’assistito abbia subito un danno concreto a causa della condotta scorretta del legale: ossia il danneggiato deve dimostrare di aver patito un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale.
A tale fine, è dovere del cliente dare la prova in giudizio che, secondo un criterio probabilistico, se l'attività professionale fosse stata svolta in modo diligente, ne sarebbe derivata una situazione di vantaggio. Lo stesso criterio probabilistico è applicato sia al nesso di causa tra errore professionale e danno, sia al nesso di causa tra il danno stesso e le conseguenze pregiudizievoli di cui si lamenta il cliente. In conclusione, si deve provare che dall’omessa comunicazione della sentenza e conseguente omessa impugnazione – secondo il criterio del "più probabile che non" – sono derivati proprio quei danni che il cliente afferma di aver subito.
In sintesi, soltanto se il cliente dimostra che il danno patito è conseguenza diretta dell’inadempimento del difensore, allora ci sarà risarcimento del danno. Al contrario, se il pregiudizio del cliente era inevitabile (cioè, il danno si sarebbe prodotto anche se l’avvocato fosse stato diligente), allora non si ha diritto a nessun risarcimento.
 
In secondo luogo, in mancanza di ulteriori informazioni, si consiglia di valutare l’eventuale intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento. Difatti, regola generale vuole che, in caso di responsabilità extracontrattuale, il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni
Ancora, per completezza di risposta, trattandosi di difensore di ufficio designato a norma dell'art. 97, comma 4 c p.p. e in assenza di ulteriore documentazione, la redazione ritiene che si possa profilare anche una responsabilità professionale dell'avvocato di fiducia (che, come detto, è comunque rimasto titolare del rapporto). Tuttavia, anche in tal caso, in mancanza di documenti che possa considerarsi interruttivi, si consiglia di valutare la prescrizione: infatti, essendo qui in un caso tipo di responsabilità professionale contrattuale, il termine di prescrizione del diritto di risarcimento è di 10 anni.

Maria T. S. chiede
lunedì 25/05/2020 - Piemonte
“Il nipote di una mia conoscente (di nazionalità marocchina) ha commesso diversi reati da minorenne; per questo ha subito, da maggiorenne, n. 5 procedimenti davanti al Tribunale Minori di Milano, anche per reati gravi (spaccio, tentata estorsione);a seguito della rinuncia del difensore di fiducia è stato nominato un difensore di ufficio. Il ragazzo e' stato condannato a una pena complessiva di anni 1 e mesi 9 di carcere. Ritenendo di avere i requisiti per il gratuito patrocinio (probabilmente li aveva perchè lui non lavora e i familiari non lavorano in maniera continuativa), tramite l'avvocato, è stata presentata domanda di gratuito patrocinio. Il Tribunale l'ha respinta, in quanto non è stata fornita la documentazione richiesta a integrazione dal giudice (sembra che bastasse anche una dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti del nucleo familiare con lui conviventi, che sono stati contattati dall'avvocato ma non hanno collaborato). L'avvocato di ufficio non ha mai ricevuto nulla per la sua attività e inoltre il ragazzo non è stato mai collaborativo, non si è mai curato dei processi o di mantenersi in contatto col difensore (non rispondeva al telefono ecc.). Pero' ora il ragazzo rischia il carcere se non fa appello, perchè ha anche altre condanne precedenti. L'avvocato di ufficio logicamente non vuole piu' difenderlo. Io mi chiedo l'avvocato di ufficio è obbligato a fare l'appello?”
Consulenza legale i 27/05/2020
La risposta è positiva: il difensore d’ufficio è obbligato a svolgere il proprio ruolo.

Come noto, infatti, nell’ambito di qualsiasi procedimento penale, attesa la complessità della difesa e degli interessi in ballo, il soggetto imputato e/o indagato non può autodifendersi. Da ciò ne consegue che il predetto soggetto è obbligato a nominare un difensore che può essere di fiducia oppure d’ufficio.

Tali principi sono sanciti, oltre che dalla costituzione, anche dagli articoli 96 e 97 del codice di procedura penale.

Con specifico riferimento al difensore d’ufficio, la sua funzione è specificamente regolata dall’art. 11 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense, stando al quale il difensore d’ufficio “ha l’obbligo di prestare patrocinio” e non può rifiutarsi di prestare la propria opera o di interromperla “senza giustificato motivo”.

La locuzione in questione, tuttavia, non deve essere interpretata nel senso che il difensore d’ufficio può rifiutarsi in caso di cliente non collaborativo (cosa che, in verità, accade spessissimo in molte difese fiduciarie) ma soltanto laddove eccezionali ragioni (di salute, ad esempio) gli impediscano di svolgere correttamente il proprio ruolo.

In tal senso, va sottolineato che, rispetto al passato, è stata addirittura abrogata la norma che consentiva al difensore d’ufficio di rifiutare l’incarico laddove riteneva di non avere le competenze adatte. Da ciò ne è conseguito un evidente restringimento dei casi in cui il difensore d’ufficio possa rifiutarsi di patrocinare, limitati, ad oggi, a ipotesi di extrama ratio.

Tornando al caso di specie, il difensore è obbligato a proporre l’appello se, secondo il suo punto di vista e la deontologia professionale, il caso lo impone. Il difensore d’ufficio ben potrebbe astenersi dall’impugnare, ma dovrebbe prendere tale decisione non già sulla base del rapporto col cliente, quanto in ragione della sussistenza di elementi giuridici specifici che gli consentano di affermare che quella sarebbe la strada più corretta da seguire.