Si tratta di un mini-trattato in di 3 volumi, su tutto il processo penale, scritto ad una sola mano: quella di Giorgio Spangher, professore ordinario e giurista di fama nazionale.
Un'analisi delle regole procedurali. Dunque una ricognizione del rito penale in chiave espositiva, con i contrappunti degli orientamenti del c.d. «diritto vivente» delle Sezioni Unite.
Da qui il titolo del mini-trattato: 'Pratica', del processo penale.
Argomenti (Libri del c.p.p.)... (continua)
La nuova edizione dell'opera fornisce una conoscenza approfondita degli istituti, delle questioni e delle soluzioni relativi al sistema processuale penale, in continua evoluzione e sempre più complesso, mediante un'esposizione sistematica degli orientamenti giurisprudenziali e della dottrina, che tiene conto delle numerose novelle legislative e delle pronunce della Corte costituzionale, che hanno contribuito a definire ulteriormente e in parte mutato lo stesso quadro processuale. In... (continua)
1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuitoo forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non puó formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.
4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.