E' possibile dire che la verità che emerge dal processo è la tesi del P.M., non falsificata dalla critica opposta dalla difesa? Oppure la verità affermata in sentenza è la trasposizione della tesi difensiva avverso la quale la prospettazione accusatoria nulla ha potuto? O quanto contenuto nella sentenza corrisponde a quanto storicamente accaduto?
In questa opera gli autori cercano di fornire alcuni spunti di riflessione sul ruolo che il difensore ha in... (continua)
Origini dell'istituto - La fase degli atti preliminari al dibattimento nel giudizio di primo grado - Il proscioglimento nella fase degli atti preliminari al dibattimento di primo grado - Il proscioglimento predibattimentale e le impugnazioni (L'impugnazione della sentenza predibattimentale - La problematica del proscioglimento nel predibattimento d'appello, di cassazione e di rinvio) - Conclusione - Appendice bibliografica.
(continua)Il presente studio osserva un problema cruciale del processo penale: come preparare un dibattimento in contraddittorio che si ispiri all'idea del giusto processo. Dunque, non la fase degli atti preliminari al dibattimento in senso descrittivo o organizzativo, bensì come punta di iceberg di una più ampia attività preparatoria svolta anche in altre fasi. Spesso vengono trascurati alcuni aspetti essenziali della realtà processuale, riconosciuti invece dall'art. 111... (continua)
L'opera contiene un catalogo completo delle eccezioni e delle altre questioni procedurali che possono essere proposte nella fase degli atti preliminari al dibattimento. In particolare, vengono analiticamente trattate le eccezioni di inammissibilità, nullità e inutilizzabilità di atti. Per ciascun istituto preso in considerazione, sono state richiamate le norme che lo regolano e illustrate le modalità di formulazione delle relative questioni o eccezioni, con il... (continua)
1. Nei casi previsti dall'articolo 472, il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanzapronunciata in pubblica udienza, che il dibattimentoo alcuni attidi esso si svolgano a porte chiuse. L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento (1).
2. Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nell'aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dall'articolo 472 comma 3, il giudice può consentire la presenza dei giornalisti (2).
3. I testimoni [196], i periti [220 ss.] e i consulenti tecnici [225] sono assunti secondo l'ordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario trattenere nell'aula di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente necessario.
(1) Il giudice, prima di adottare il provvedimento con il quale si dispone procedersi a porte chiuse, deve sentire le parti, che potranno pertanto formulare un parere, per altro non vincolante. Quindi, se ritiene di dover provvedere, adotta l'ordinanza (che richiede sempre una motivazione ex art. 125), da pronunciarsi in pubblica udienza (dal momento che il processo, fino a quando non intervenga la disposizione di procedere a porte chiuse, è pubblico), con la quale si preciserà (ove non tutto il dibattimento debba celebrarsi con questo rito) quali atti saranno assunti senza il carattere della pubblicità.
(2) La norma prevede che possa svolgersi a porte chiuse o l'intero dibattimento o qualche suo singolo atto. Applicazione di questo principio è quanto disposto dal comma 4 ovvero dal comma 3 bis dell'art. 472.