Testi per approfondire questo articolo

Le impugnazioni. Dottrina e giurisprudenza

Editore: Ipsoa
Collana: Manuali professionali
Pagine: 1376
Data di pubblicazione: marzo 2012
Prezzo: 95,00 -10% 85,50 €

Dopo il grande successo di "Le Notificazioni" Ipsoa presenta il volume "Le impugnazioni" che ne ripropone la medesima impostazione, a cura della medesima autrice.

Il volume fornisce un quadro completo ed aggiornato dell'istituto delle impugnazioni, con uno sguardo costante alla dottrina e alla giurisprudenza in materia.

In particolare, vengono approfonditi gli aspetti delle impugnazioni nel:

- codice di procedura civile (impugnazioni in generale; appello; ricorso per... (continua)

Codice delle impugnazioni civili. Annotato con dottrina, giurisprudenza e formule

Editore: neldiritto.it
Collana: I codici del professionista
Data di pubblicazione: marzo 2011
Prezzo: 120,00 -10% 108,00 €

Il "Codice delle impugnazioni civili" nasce dall'idea di mettere a disposizione degli operatori del diritto (avvocati e magistrati) uno strumento per orientarsi nel modo migliore all'interno della complessa materia dei rimedi esperibili avverso le sentenze del giudice civile. Una simile guida si rivela utile nell'attuale quadro normativo, segnato da due recenti, importanti provvedimenti di riforma: il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha rinnovato funditus il giudizio di cassazione, e la... (continua)


Art. precedente Art. successivo

Articolo 399

Codice di Procedura Civile

Deposito della citazione e della risposta

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Dispositivo dell'art. 399 Codice di Procedura Civile

Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte di appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata (1).
Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni (2).
Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319 (3).

Note

(1) Comma così sostituito dalla l. 18-10-1977, n. 793.

(2) La mancata costituzione comporta direttamente la declaratoria di improcedibilità, non essendo applicabile la disciplina della riassunzione.
Non sono previste preclusioni per quanto riguarda il termine di comparizione. Si ritiene, pertanto, che il convenuto si possa costituire fino alla prima udienza.

(3) Comma così sostituito ex art. 79, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Il testo precedente, in vigore fino all'1-6-1999, così disponeva: «Se la revocazione è proposta davanti al pretore o al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 314».
L'art. 399 comma terzo, anche a seguito delle modifiche introdotte agli inizi degli anni '90, continuava alquanto anacronisticamente a mantenere il riferimento alle sentenze del conciliatore, nonché il rinvio alle modalità di costituzione di cui all'art. 314, norma questa comune sia al pretore [v. 8 nota (1)] che al conciliatore. Il d.lgs. 19-2-1998, n. 51 trae spunto dalle modifiche di carattere più generale, da un lato per adeguare la norma alla soppressione dell'ufficio del pretore, e dall'altro per correggere, per le ipotesi di revocazione dinanzi al giudice di pace, il richiamo alla norma relativa alle modalità di costituzione, che è appunto l'art. 319.


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