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Articolo 363 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rinvio pregiudiziale

Dispositivo dell'art. 363 bis Codice di procedura civile

(1)Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:

  1. 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
  2. 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
  3. 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed è comunicata alle parti. Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378.

Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti(2).

Note

(1) Disposizione introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il quale ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023";
- (con l'art. 35, comma 8) che "Le disposizioni di cui all'articolo 363-bis del codice di procedura civile si applicano ai procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023".
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data";
- (con l'art. 35, comma 7) che "Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023".

Spiegazione dell'art. 363 bis Codice di procedura civile

Una innovazione particolarmente significativa della Riforma Cartabia è quella prevista dalla norma in esame, la quale introduce la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto.

Stabilisce la norma, infatti, che il giudice di merito possa disporre, con ordinanza e dopo aver sentito le parti, il rinvio pregiudiziale degli atti alla corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla corte di cassazione;
2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Analogamente a quanto richiesto per le ordinanze con cui vengono sollevate le questioni di legittimità costituzionale, ed al fine di circoscrivere i motivi di rinvio pregiudiziale, si prevede che l’ordinanza di rinvio debba essere motivata e che nella motivazione il giudice debba dare conto delle diverse possibili opzioni interpretative.

Ovviamente il rinvio pregiudiziale comporta che il procedimento di merito debba restare sospeso dal giorno in cui è depositata l’ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e di quell’attività istruttoria che non dipenda dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale, come può avvenire in caso di pluralità di domande connesse solo soggettivamente.

Viene anche previsto che il primo presidente, entro novanta giorni, valuti la sussistenza dei presupposti di cui si è detto sopra; in caso positivo, assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice (secondo le ordinarie regole di riparto degli affari tra l’una e le altre) per l’enunciazione del principio di diritto, mentre in caso negativo pronuncia decreto con cui dichiara l’inammissibilità della questione.

Stante il presupposto della rilevanza della questione, la norma dispone che la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, debba pronunciare in pubblica udienza con la requisitoria scritta del pubblico ministero, mentre alle parti viene concessa la facoltà di depositare brevi memorie, nei termini di cui all’art. 378 del c.p.c..

Infine, con la sentenza che enuncia il principio di diritto o con il decreto che dichiara inammissibile la questione, la Corte dispone la restituzione degli atti al giudice a quo.
Il principio di diritto così enunciato sarà vincolante sia nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione sia, nel caso in cui questo si estingua, nel nuovo processo in cui verrà proposta la medesima domanda tra le stesse parti.

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