L’opera, aggiornata alla recente giurisprudenza e alla L. 134/2012 che inserisce il cosiddetto ”filtro in appello”, si pone come manuale di riferimento per tutte le problematiche relative ai mezzi di impugnazione delle sentenze che sono: l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l’opposizione di terzo.
Oltre al commento autorale che nel dettaglio illustra gli istituti e le procedure è stata inserita a fine paragrafo, ove possibile,... (continua)
Come la precedente edizione, si conferma un'Opera che tratta con completezza il tema fondamentale delle impugnazioni.
La trattazione inizia con la disciplina generale delle impugnazioni, per spaziare, poi, al giudizio di appello, al ricorso per Cassazione, alla revocazione, all'opposizione di terzo.
Ciascun capitolo è concluso da una completa bibliografia, che permette di approfondire in maniera proficua i singoli istituti trattati, e da una rassegna di giurisprudenza... (continua)
Dopo il grande successo di "Le Notificazioni" Ipsoa presenta il volume "Le impugnazioni" che ne ripropone la medesima impostazione, a cura della medesima autrice.
Il volume fornisce un quadro completo ed aggiornato dell'istituto delle impugnazioni, con uno sguardo costante alla dottrina e alla giurisprudenza in materia.
In particolare, vengono approfonditi gli aspetti delle impugnazioni nel:
- codice di procedura civile (impugnazioni in generale; appello; ricorso per... (continua)
Sull'istanza prevista dall'art. 283 il giudice provvede con ordinanza nella prima udienza (2) (3).
La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione (4). Davanti alla corte d'appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale, conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.
(2) È il c.d. procedimento di concessione di inibitoria, volto a impedire l'ulteriore prosecuzione dell'efficacia esecutiva, che la riforma ha attribuito in via automatica alla sentenza di primo grado [v. 282] e che non viene meno con la semplice proposizione dell'appello.
(3) Ci si chiede se l'ordinanza di sospensione sia o meno impugnabile a differenza dell'ultimo comma che dichiara la non impugnabilità dell'ordinanza con cui il collegio conferma, modifica o revoca il decreto di sospensione emesso in via d'urgenza. Nonostante la novellazione della norma, il d.lgs. 19-2-1998, n. 51 non ha disposto espressamente sul punto, anche se l'identità di ratio sottesa ad entrambi i provvedimenti porta gli interpreti a ritenere che anche l'ordinanza in esame sia non impugnabile né revocabile o modificabile dallo stesso collegio.
(4) È prevista la possibilità di una richiesta di anticipazione della sospensione, anteriore alla prima udienza.
La parte interessata, con un'istanza (ricorso) al giudice fondata su giusti motivi d'urgenza, può chiedere una pronuncia di sospensione immediata e senza contraddittorio (inaudita altera parte). Il decreto di sospensione potrà essere poi confermato, modificato o revocato dal collegio con ordinanza non impugnabile.
La generalizzata esecutorietà ex lege delle sentenze di primo grado aveva indotto il legislatore nella legge n. 353 del 26-11-1990 a riformulare la disciplina relativa ai provvedimenti da adottare in tema di provvisoria esecuzione, provvedimenti sostanzialmente limitati alla sola facoltà di sospendere la stessa.
La vecchia formulazione dell'art. 351 c.p.c. attribuiva al collegio il potere di emettere l'ordinanza di cui all'art. 283, e cioè quale razionale conseguenza della natura necessariamente collegiale del giudizio d'appello sia per quanto concerne la decisione (così come è sempre stato) sia per quanto concerne la trattazione [v. 350].
L'attribuzione al tribunale quale giudice monocratico della competenza a decidere gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace ha comportato la necessità di sostituire il riferimento al collegio con quello ben più ampio alla figura del «giudice».
Anche la disciplina del secondo comma resta nel contenuto sostanzialmente immutata, fatta eccezione per la modifica di carattere formale relativa all'organo cui indirizzare la richiesta (giudice per le cause di competenza del tribunale -- presidente del collegio per quelle di competenza della corte d'appello). Identico discorso va fatto in ordine alle modalità attraverso le quali si procede alla decisione sulla sospensione in via anticipata, dove all'unitario riferimento, di cui alla normativa anteriore, al presidente del collegio, si addiviene alla differenziazione tra tribunale e corte d'appello. Infatti, mentre per gli appelli devoluti a quest'ultima, la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio dinanzi al collegio, nonché la facoltà di sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione già intrapresa, spetta al presidente della corte, per gli appelli devoluti al tribunale il legislatore adopera la generica espressione di «tribunale».
Il volume, il terzo dell'opera "Spiegazioni di diritto processuale civile" tratta con completezza il tema fondamentale delle impugnazioni. La trattazione spazia dall'appello, alla cassazione all'impugnazione dei lodi ed è anche molto tecnica. Per questo l'Opera si presenta utile sia allo studente sia all'Operatore.
(continua)Il "Codice delle impugnazioni civili" nasce dall'idea di mettere a disposizione degli operatori del diritto (avvocati e magistrati) uno strumento per orientarsi nel modo migliore all'interno della complessa materia dei rimedi esperibili avverso le sentenze del giudice civile. Una simile guida si rivela utile nell'attuale quadro normativo, segnato da due recenti, importanti provvedimenti di riforma: il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha rinnovato funditus il giudizio di cassazione, e la... (continua)
Il volume illustra la disciplina delle impugnazioni nel processo civile alla luce delle numerose novità apportate dalla legge di riforma del processo civile n. 69 del 18 giugno 2009 (tra le quali spicca la modifica del giudizio di legittimità). L'indice analitico, dettagliato, consente l'immediata individuazione delle tematiche di interesse.
(continua)Il cd. principio di consumazione dell'impugnazione non ha mai costituito oggetto di un lavoro monografico, nonostante il suo notevole impatto pratico. Sul piano positivo, la consumazione consegue esclusivamente alla dichiarazione d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. Nella dominante interpretazione, tuttavia, essa ha conosciuto una diffusione che va ben oltre la formulazione letterale delle norme che la prevedono, assurgendo, per l'appunto, a vero e proprio... (continua)