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Capo I - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'ereditą

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
224 Le disposizioni raccolte in questo capo, fondamentali per l'intelligenza del sistema, sono state sottoposte ad esame accurato e profondo. Gravi dubbi ha sollevati l'affermazione contenuta nell'art. 2 del progetto, che fissava, come criterio di massima, il principio della prevalenza della delazione per legge rispetto alla delazione per testamento. Si è osservato, contro l'enunciazione di questo principio, che, essendo di contenuto astratto ed essenzialmente dottrinale, sia preferibile non inserirlo in testi legislativi, appunto perché, mancando di pratici risultati, si risolverebbe nell'affermazione di una preminenza di natura quasi esclusivamente verbale. Infatti, ammessa nel nostro ordinamento l'esistenza delle due forme di delazione, è evidente che si deve far luogo alla successione legittima solo quando il defunto non abbia altrimenti disposto, e cioè quando manchi la successione testamentaria. E' certo peraltro che la volontà testamentaria, pur prevalendo sulla successione legittima, deve mantenersi entro i limiti fissati dalla legge. Perciò è stato suggerito di affermare semplicemente che la delazione avviene per leggo o per testamento, ponendo ambedue le forme di successione sullo stesso piano. Aderendo a queste considerazioni, ho modificato la formula del progetto e ho riprodotto la norma del secondo comma dell'art. 720 dei codice del 1865, che dichiara non potersi far luogo alla successione legittima se non quando manchi in tutto o in parte la testamentaria.