Il volume tratta la materia dei diritti reali che rivestono grande importanza sul piano giuridico e su quello economico. Si pensi, ad esempio, alle rilevantissime implicazioni pratiche della deductio usufructus attraverso cui si può addivenire ad opportuni trasferimenti di ricchezza.Il volume, come è nella tradizione dei manuali pratici che il lettore apprezza da anni, rappresenta uno strumento di lavoro per risolvere il caso concreto ed offre altresì un ricco... (continua)
(Omissis) (1).
(1) L'art. 966 che si occupava della prelazione posta a favore del concedente in caso di vendita del diritto enfiteutico, è stato abrogato ex art. 10, l. 18-12-1970, n. 1138.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
455Ho ritenuto opportuno, per una ragione di carattere economico-sociale, che si concreta nell'interesse di favorire la libertà dei fondi, di ripristinare a favore del concedente il diritto di prelazione che il codice del 1865 aveva abolito. In seguito all'esercizio del diritto di prelazione il fondo torna libero al concedente nello stesso modo che per l'affrancazione rimane libero nelle mani dell'enfiteuta.
La disciplina dell'esercizio di tale diritto si uniforma a quella che l'art. 732 del c.c. introduce in ordine all'esercizio del diritto di prelazione riconosciuto a favore dei coeredi nel caso in cui uno di essi voglia alienare a un estraneo la sua quota. L'enfitenta deve notificare al concedente la sua proposta di alienazione, indicandone il prezzo; il concedente deve esercitare il suo diritto nel termine di trenta giorni dalla notificazione. In mancanza di notificazione, il concedente, entro un anno dalla notizia della vendita, può riscattare il diritto dall'acquirente e da ogni successivo avente causa (art. 966 del c.c., primo comma).
E' prevista l'ipotesi che più siano i concedenti e la prelazione non venga esercitata da tutti congiuntamente: in tal caso essa potrà esercitarsi per la totalità anche da uno solo, che, com'è ovvio, subentra all'enfiteuta di fronte agli altri concedenti per i diritti loro spettanti.