Il testo è una disamina di tutte le possibili casistiche di divisione ereditaria. L'analisi - corredata da precisi e dettagliati esempi pratici, con ipotesi di calcolo e casi svolti - è condotta attraverso svariate tipologie di beni (mobili, immobili e mobili registrati), in modo da coinvolgere l'interesse di molteplici figure professionali - quali principalmente dottori commercialisti, notai, legali, geometri - ma anche di enti pubblici ed associazioni riconosciute. La... (continua)
Una guida pratica rivolta ai Professionisti (ingegneri, geometri, periti) che si confrontano con le problematiche interpretative e operative della pratica quotidiana relative alla divisione dei beni ereditari e alle procedure connesse, ma anche un valido strumento di orientamento per i non addetti ai lavori che vogliono comprendere termini e modalità operative/applicative delle norme vigenti. Un manuale didattico di estrema chiarezza, ma anche di notevole utilità pratica,... (continua)
Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo [1439] o violenza [1434], se l'alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata.
Il coerede non perde il diritto di proporre l'impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.
L'esclusione dell'impugnazione per dolo o violenza si giustifica in considerazione del fatto che l'alienazione della quota con la consapevolezza del vizio che inficia l'atto di divisione equivale ad una tacita conferma del negozio invalido [v. 1444]. A ciò si aggiunge l'esigenza di salvaguardare, per quanto possibile, la divisione già compiuta.
La l. n. 55/2006 disciplina l'istituto del patto di famiglia, previsto e disciplinato nei nuovi articoli da 768 bis a 768 octies nel codice civile. Il patto di famiglia è uno strumento contrattuale attraverso il quale l'imprenditore può designare in anticipo chi, fra i più stretti famigliari, debba succedergli quale titolare dell'azienda (o della propria partecipazione sociale) senza attendere l'apertura della successione. L'istituto riveste interesse soprattutto per le imprese a ristretta compagine e a matrice familiare, spesso esposte a rischio di conflitti tra gli eredi del titolare.
Il patto di famiglia è un contratto formale, plurilaterale, intuitu personae, ad efficacia reale: esso trasferisce la titolarità dell'azienda o delle partecipazioni a titolo gratuito e con effetti immediati. Il negozio deve essere inderogabilmente stipulato per atto pubblico notarile, a pena di nullità.
Al patto di famiglia devono partecipare, oltre al disponente e al discendente beneficiario, anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.
Antonio, lunedì 25 ottobre 2010 , chiede:
Cosa disciplina la legge n. 55/2006?