L'opera di presenta come un'attenta e completa ricostruzione dell’istituto della rescissione del contratto, condotta con il rigore tipico del metodo scientifico e l’attenzione all’analisi storica, ma senza alcuna compromissione della verifica, anche in chiave critica, dello stato della giurisprudenza in materia. Il lavoro è distinto in tre parti: la prima, dedicata alla rescissione del contratto concluso in stato di bisogno; la seconda, al contratto concluso in... (continua)
Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità (1).
(1) La parte contraente contro la quale si fa valere la rescissione del contratto, può evitare quest'ultima offrendo alla parte danneggiata di modificare il contenuto del contratto riconducendo il valore economico delle prestazioni contrattuali ad un giusto rapporto di scambio. L'offerta di riduzione ad equità è in sostanza un potere di rettifica; infatti, come per la rettifica del contratto viziato da errore [v. 1432], anche in questo caso si tratta di un negozio unilaterale e recettizio [v. 1334]: anche la rettifica del contratto rescindibile non richiede l'accettazione della controparte, per cui il contratto risulta modificato ed è efficace non appena l'offerta giunge a conoscenza della parte danneggiata; se quest'ultima rifiuta l'offerta, è il giudice che deve decidere se la modifica è sufficiente a ricondurre il contratto ad equità.
La rettifica del contratto rescindibile trova il suo fondamento nel principio di conservazione del contratto, perché mira ad evitare l'inutilizzabilità dell'atto.