La nuova edizione della "Giurisprudenza sul Codice civile coordinata con la dottrina", autorevolmente diretta da Cesare Ruperto presenta una trattazione completa e sistematica dell'evoluzione giurisprudenziale relativa alla disciplina codicistica, riletta alla luce degli orientamenti della dottrina e delle incessanti innovazioni legislative intervenute. Il coordinamento della trattazione giurisprudenziale e dottrinale del codice civile con quella delle norme complementari, operato sia... (continua)
La crisi dello stato sociale ha stimolato anche in Italia un crescente interesse per gli enti senza scopo di lucro, che nel loro complesso rappresentano un'interessante alternativa ai modelli pubblicistici di intervento nel sociale. Esistono diverse tipologie di enti non-profit, tra cui le fondazioni. Il volume analizza le fondazioni in modo interdisciplinare. Gli aspetti giuridici, fiscali, organizzativi ed economici della nascita, crescita e gestione di una fondazione vengono esaminati... (continua)
L'opera illustra le problematiche dei diritti della personalità e della tutela loro riconosciuta nell'ordinamento giuridico con riferimento alle persone giuridiche sia private, sia pubbliche. Necessariamente si affronta il percorso attraverso il quale si è giunti al riconoscimento di un arco di diritti della personalità quali diritti fondamentali della persona umana: e tali diritti sono esaminati nel loro progressivo affermarsi quale coacervo di diritti di rango... (continua)
Il fenomeno associativo è presente da sempre in settori particolarmente sensibili della vita sociale, come in quelli della sanità, dell'ambiente, del culto e della beneficenza. Nell'era della globalizzazione e della regolamentazione sovranazionale, le nuove e distinte forme che tale fenomeno ha assunto richiedono una riflessione sulle tipologie proprietarie che incidono sui beni delle associazioni e il relativo vincolo di scopo. La legislazione dei vari Paesi è... (continua)
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte [dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice] (2), sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 516 (3).
(2) Le parole in parentesi quadra sono state abrogate ex art. 11, lett. e), d.P.R. 10-2-2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto). Ai sensi del citato decreto, il riconoscimento non è più concesso con decreto del Presidente della Repubblica. La competenza in materia è ora attribuita alla Regione per le persone giuridiche private che operano nelle materie delegate ex d.P.R. 616/1977 e le cui finalità si esauriscono nell'ambito di una sola Regione; è attribuita al Prefetto in tutti gli altri casi. Corrispondentemente, è stato soppresso il registro delle persone giuridiche tenuto dal tribunale e sono istituiti un registro regionale ed uno prefettizio. La domanda per il riconoscimento, sottoscritta dal fondatore o da coloro cui è attribuita la rappresentanza dell'ente, viene presentata -- salvo quanto previsto dagli artt. 7 e 9 del decreto -- alla prefettura (ora Ufficio territoriale del Governo) nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Ove siano soddisfatte le condizioni previste da leggi e regolamenti per la costituzione dell'ente, lo scopo sia possibile e lecito e il patrimonio (la cui consistenza deve essere comprovata da idonea documentazione) risulti adeguato alla realizzazione dello scopo, l'autorità competente provvede all'iscrizione. L'iscrizione nel Registro ha effetto costitutivo; ai sensi dell'art. 1 del Regolamento, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica «mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche». In precedenza, invece, l'iscrizione seguiva temporalmente la concessione del riconoscimento. Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, ove determinata, la sede della persona giuridica, le generalità degli amministratori con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. Inoltre ogni iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dalla data e dal nome del richiedente (artt. 3 e 4 1 d.P.R. cit.). Nel registro devono, altresì, essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento (art. 4 2, d.P.R. cit.).
(3) Importo elevato ex art. 3, l. 12-7-1961, n. 603 e, successivamente, ex artt. 113 e 114, l. 24-11-1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
59Non si è creduto di escludere dall'obbligo della registrazione, di cui all'art. 34, la istituzione di nuove sedi e la indicazione degli amministratori a cui spetta la rappresentanza, come era stato proposto. Trattasi invero di fatti che interessano direttamente i terzi che vengono in rapporto con l'ente, e che perciò occorre rendere di pubblica ragione. Si è pure ritenuto conveniente specificare che debbono essere soggetti a pubblicità il trasferimento della sede principale e la istituzione di sedi secondarie, per render chiaro, in relazione al successivo art. 46 che definisce la sede delle persona giuridiche, il concetto che la persona giuridica, pur potendo avere più sedi, ha solo una sede principale, la quale risulta dall'atto costitutivo o dallo statuto, mentre le rimanenti sedi devono considerarsi come secondarie. Le disposizioni del secondo comma dell'art. 39 del progetto, riguardando semplicemente una modalità dell'obbligo della registrazione, vengono rinviate alle norme di attuazione. Riguardo, infine, alle sanzioni penali fissate dall'art. 35 del c.c., è stata accolta la proposta di estenderle anche al caso previsto dall'art. 33 del c.c., e, per più compiutamente regolarle, si è fatto cenno del termine e delle modalità secondo cui gli amministratori devono chiedere le iscrizioni per non incorrere nelle sanzioni stesse.
Parte Prima: L'evoluzione dell'istituto della fondazione: tra prassi statutaria e disciplina codicistica. Parte Seconda: La trasformazione eterogenea delle fondazioni in società di capitali.La procedura di trasformazione della fondazione ex art. 2500-octies, 3° co., c.c. - L'applicabilità alla procedura di trasformazione della fondazione, delle regole generali sulla trasformazione - L'invalidità dell'atto di trasformazione e la pubblicità sanante - Criteri... (continua)
Oggetto dell'opera è la complessa tematica degli enti del libro I del Codice Civile. La prima parte riguarda le persone giuridiche, con particolare riferimento al rapporto con le società. Nella seconda parte vengono affrontate la disciplina e le problematiche legate alle organizzazioni prive di personalità giuridica, associazioni non riconosciute e comitati.Particolare attenzione e` dedicata all'analisi e all'approfondimento di istituti quali le fondazioni d'impresa,... (continua)