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Articolo 842 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Caccia e pesca

Dispositivo dell'art. 842 Codice Civile

Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso [841], nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia(1) o vi siano colture in atto suscettibili di danno.

Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.

Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

Note

(1) La caccia è stata regolata dalla l. 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Essa ha previsto che gli animali della fauna selvatica sono compresi nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono protetti per tutelare l'interesse della comunità nazionale ed internazionale. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito entro certi limiti e purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

Ratio Legis

Il codice riprende il concetto romanistico della libertà della caccia e della libertà di accesso al fondo al fine di esercitare la caccia. Il legislatore pone, tuttavia, limiti molto pesanti all'esercizio della caccia e prevede divers vincoli alla facoltà di accesso al fondo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

411 Determinati nell'art. 842 del c.c. i limiti del potere inibitorio del proprietario del fondo nei riguardi di chi intenda esercitarvi la caccia o la pesca, si disciplinano nell'art. 843 del c.c. due casi di accesso coattivo, che costituiscono una limitazione della proprietà fondiaria, senza per altro dar luogo a veri e propri rapporti di servitù. 11 primo caso, regolato dal codice del 1865 in tema di servitù legali (art. 592), concerne l'obbligo del proprietario di permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, quando ciò sia necessario per costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino o anche comune. L'altro caso concerne il ricupero di cose, proprie nel fondo altrui. In termini più generali di quelli stabiliti dall'art. 713 del codice precedente, il quale si limitava a consentire l'accesso al proprietario di sciami di api e di animali mansuefatti, il nuovo testo, con maggior riguardo alle esigenze insite nei rapporti di vicinanza, consente l'accesso a chi voglia riprendere la cosa sua che accidentalmente vi si trovi o l'animale che vi si sia riparato, sfuggendo alla custodia.

Massime relative all'art. 842 Codice Civile

Cass. civ. n. 20979/2007

La questione di legittimitā costituzionale dell'art. 842 c.c., in quanto consenta l'esercizio della caccia nei fondi appartenenti a privati proprietari (salvo che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia), e dell'art. 15 della L. n. 157/1992 con riferimento all'art. 25 L. reg. Toscana n. 3 del 1994, in quanto non permetta di tutelare il proprio fondo mediante l'apposizione di cartelli di divieto di esercizio della caccia, sollevata in relazione all'art. 42 Cost. e all'art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, č manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, in un giudizio avente ad oggetto l'opposizione ad un'ordinanza ingiunzione riguardante l'abusiva installazione di cartelli di divieto di caccia sul proprio terreno in difetto di autorizzazione amministrativa, attesa la natura meramente conoscitiva della predetta autorizzazione prevista dalla normativa regionale con riferimento alla istituzione di fondi chiusi all'attivitā venatoria a fini di protezione della fauna selvatica omeoterma.

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