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Articolo 656 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Legato di cosa del legatario

Dispositivo dell'art. 656 Codice Civile

Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell'apertura della successione.

Se al tempo dell'apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore, il legato è valido, ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà dell'onerato o di un terzo, e dal testamento(1) risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento(2).

Note

(1) E' sufficiente che il testatore abbia previsto l'alienazione, non anche l'individuazione del proprietario.
(2) La previsione dell'alienazione del bene legato deve risultare necessariamente dal testamento. Non è consentito far riferimento ad altre dichiarazioni scritte del testatore, diversamente da quanto accade per il legato di cosa dell'onerato o di un terzo di cui all'art. 651 del c.c..

Ratio Legis

Prevedere l'attribuzione di un bene che già appartiene al legatario renderebbe la disposizione testamentaria priva di significato e di rilevanza sostanziale.
Diversamente accade ove il legatario abbia perso la proprietà del bene tra la redazione del testamento e l'apertura della successione.

Brocardi

Res mea plus quam semel mea esse non potest

Spiegazione dell'art. 656 Codice Civile

Disciplinando l’ipotesi di legato di cosa appartenente allo stesso legatario, l’art. 656 si allontana sensibilmente dal sistema dell’art. #843# comma 1 del vecchio codice del 1865, con modificazioni che si rivelano apprezzabili dal punto di vista sistematico e opportune dal punto di vista pratico.
La norma abrogata considerava indistintamente nullo il legato di cosa appartenente al legatario, e, contrariamente al criterio seguito nelle altre disposizioni regolanti situazioni affini (articoli #837#, #840#, #841#, #844# del codice del 1865), considerava come decisivo per la nullità o validità del legato in oggetto il momento della confezione del testamento, anziché quello dell’apertura della successione.
L’attuale codice, invece, si ispira ad una più rigorosa unità di criterio, e fa riferimento al momento dell’apertura della successione. Infatti, se si ha riguardo a questo momento per decidere sulla validità o meno del legato di cosa dell’onerato o di un terzo (art. 651 comma 2), non si vede perché dovrebbe essere diverso il criterio di giudizio rispetto al legato di cosa del legatario: decisiva, infatti, per tutte le ipotesi, è la circostanza negativa che si tratta di cosa che, al momento in cui viene redatto il testamento, non appartiene al testatore. Ed è da approvare il sistema seguito dal legislatore (purché sia unico per tutte le ipotesi predette) di considerare valido il legato in base all’altra circostanza (positiva), che la cosa appartenga al testatore al momento della sua morte.

L’art. 656 comma 2, molto opportunamente, si ricollega con l’art. 651, considerando l’ipotesi di legato di cosa appartenente al legatario al momento della confezione del testamento, e all’onerato o ad un terzo al momento dell’apertura della successione. Infatti, qui siamo nell'ipotesi prevista dall’art. 656 solo per il primo momento, che, come si è detto, non è decisivo; mentre, per il secondo momento - quello decisivo - si presentano piuttosto i termini dell'ipotesi prevista dall’art. 651, ed è quindi logico far capo alla regola contenuta in questa disposizione. Cioè, per salvare il legato, occorre tener conto della scienza del testatore: così, l’art. 656 comma 2, applicando la regola posta nell’art. 651 e adattandola all’ipotesi particolare, dispone che il legato è valido se dal testamento risulta che la cosa fu legata in previsione dell’acquisto da parte dell’onerato o del terzo.
Ma nell’art. 201 si riscontra una restrizione che non è seriamente giustificabile, e che va messa in evidenza per l’esatta interpretazione della norma. Infatti, mentre, per l’art. 651 la scienza del testatore deve risultare dal testamento o da altra dichiarazione scritta dello stesso testatore, per l’art. 656 deve risultare esclusivamente dal testamento. Inoltre, la semplice conoscenza (“il testatore sapeva”) risulta, nel testo dell’art. 656, ai fini della disciplina dell’ipotesi particolare in esso prevista, qualificata, cioè concentrata in una previsione, a proposito della quale ci si può chiedere se essa debba avere carattere specifico, cioè se debba concretarsi in una rappresentazione che includa tutti gli elementi atti ad identificare in precedenza il fatto storico futuro, ovvero carattere generico, cioè limitarsi ad una preventiva rappresentazione parziale del fatto storico futuro. Così, per esempio, se occorre provare che il testatore aveva previsto l’acquisto della cosa da parte di colui (onerato o terzo) che effettivamente risulta proprietario al momento dell’apertura della successione; o se basta provare che il testatore aveva previsto l’alienazione di essa da parte del legatario (indifferentemente: all’onerato o a qualsiasi terzo). Il carattere specifico della conoscenza richiesta dall’art. 651 non può lasciare indurre lo stesso carattere per la previsione richiesta dall’art. 656, perché la conoscenza ha per oggetto un evento già perfetto, compiuto e immutabile, mentre la previsione ha per oggetto un evento non ancora compiuto e quindi mutevole. E d’altra parte, poiché sembra indifferente, nel quadro delle situazioni in oggetto, l’accertamento dell’identità fisica del proprietario della cosa, dato che sono in gioco soltanto le generiche posizioni di legatario, onerato o terzo, è da ritenere che sia sufficiente, per affermare la validità del legato, l’accertamento della previsione generica dell’alienazione da parte del legatario.

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