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Articolo 495 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Provvedimenti del giudice in ordine alla prova

Dispositivo dell'art. 495 Codice di procedura penale

1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190 comma 1 e 190 bis. Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento(1)(2).

2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico(3).

3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione(4).

4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove [190]. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse [190, 509].

4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta(5).

4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell’esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze(6).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell’esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze.

__________________

(1) Le prove dunque sono ammesse su richiesta di parte e solo eccezionalmente, nei casi stabiliti ex officio.
(2) Il giudice deve provvedere immediatamente, non può riservarsi di decidere né ricorrere alla motivazione implicita.
(3) La c.d. prova contraria trova poi riscontro in quanto stabilito dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti umani e dall'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Si ricordi poi che è indicata anche come specifico motivo di ricorso in cassazione ex art. 606, comma 1, lett. d).
(4) Se non esclusi, i documenti restano acquisiti al processo e, ai sensi dell’art. 515 del c.p.p., vanno poi inseriti nel fascicolo per il dibattimento.
(5) Tale comma è stato inserito dall'art. 17, della l. 7 dicembre 2000, n. 397.
(6) Comma aggiunto dall'art. 30, co. 1, lett. f) del D.Lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, ha disposto (con l'art. 93-bis, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023".

Ratio Legis

Il giudice, dopo essere stato edotto della materia del processo, è chiamato a decidere sull'ammissione delle prove in dibattimento, quale organo terzo e giudicante.

Spiegazione dell'art. 495 Codice di procedura penale

Il comma 1 dell’art. 495 c.p.p. stabilisce che, sentite le parti, il giudice decide sull’ammissione delle prove richieste, a norma dell’art. 190 del c.p.p. e dell’art. 190 bis del c.p.p..

Ai sensi dell’art. 190 del c.p.p., il giudice deve provvedere senza ritardo (non può riservarsi di decidere, né ricorrere a motivazione implicita) con ordinanza, escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.
A norma dell’art. 190 bis del c.p.p., nei procedimenti per i delitti di criminalità organizzata e per quelli a sfondo sessuale, se è richiesto l’esame di un testimone o di uno dei soggetti ex art. 210 del c.p.p. e questi hanno già reso dichiarazioni in incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio oppure dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell’art. 238 del c.p.p., l’esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diverse oppure se ritenuto necessario sulla base di specifiche esigenze.

Ancora, il comma 1 prevede che, una volta ammessa l’acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, se è stata richiesta la nuova assunzione della stessa prova, il giudice decide sull’ammissibilità della prova solo dopo l’acquisizione della documentazione dell’altro procedimento.

Ai sensi del comma 2, l’imputato ha diritto all’ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti oggetto delle prove a carico, mentre il pubblico ministero ha diritto all’ammissione delle prove a carico dell’imputato sui fatti oggetto delle prove a discarico. Le prove a discarico devono essere in ogni caso ammesse e non sono soggette a limiti probatori.

Poi, il comma 3 precisa che, per quanto riguarda i documenti, sempre in tema di controprova, le parti possono esaminare, prima del provvedimento del giudice sulla domanda di ammissione, i documenti di cui ne è chiesta l'ammissione.

Ai sensi del comma 4, in applicazione del comma 3 dell’art. 190 del c.p.p., i provvedimenti sull’ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio. Infatti, durante l’istruzione dibattimentale, possono essere sollevare eccezioni circa l’ammissibilità delle prove e il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza il precedente provvedimento, escludendo prove già ammesse che risultano superflue o ammettendo prove prima escluse.

Il comma 4-bis prevede che, durante l’istruzione dibattimentale, ogni parte può rinunciare all’assunzione delle prove ammesse a sua richiesta, ma è necessario il consenso dell’altra parte. Quindi, la rinuncia alla prova ha effetto solo se tutte le parti vi acconsentono. Ciò poiché vige il principio della cd. acquisizione processuale, ai sensi del quale le prove ammesse dal giudice divengono patrimonio comune a tutte le parti.

Infine, l’ultimo comma 4-ter (inserito dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) precisa che, nel caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento (mutamento di uno dei membri del Collegio o del giudice monocratico), su richiesta della parte interessata, c’è l’obbligo di riassunzione dell’esame delle persone già ascoltate nello stesso dibattimento.
Se il precedente esame è stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva, il giudice non dispone la riassunzione della prova, salvo che egli ritenga tale rinnovazione necessaria sulla base di specifiche esigenze.

Così il legislatore ha recepito quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza Bajrami n. 41739/2019, in coerenza con la sentenza n. 132/2019 della Corte costituzionale.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
In attuazione del criterio di delega sancito dall’art. 1, comma 11, lett. d), è stato introdotto nel corpo dell’art. 495 c.p.p. un comma aggiuntivo per regolare il delicatissimo tema dell’immediatezza della deliberazione.
La collocazione della norma è giustificata dal fatto che la nuova regola attiene all’ammissione delle prove, seppure a seguito di istanza di rinnovazione dell’esame a seguito dal mutamento di almeno uno dei giudici che compongono il collegio.


Il testo, rispetto al criterio della legge delega, che già appare sufficientemente specifico rispetto al bilanciamento realizzato, è stato meglio declinato, facendo generico riferimento al mutamento del giudice, per includere sia il giudice monocratico che il giudice collegiale - in quanto la norma si colloca nelle disposizioni dettate per il rito collegiale e opera, invece, nel giudizio monocratico per effetto di quanto previsto dagli articoli 549 e 555 c.p.p. - e per consentire che la disposizione operi anche quando la composizione del giudice collegiale muti per effetto della sostituzione anche di uno solo dei suoi membri.


Si è specificato il riferimento espresso al fatto che le prove utilizzabili siano state assunte nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, in quanto, malgrado si tratti di prove assunte nello stesso dibattimento e, quindi, normalmente assunte nel contraddittorio con tutte le parti del medesimo processo, è parso utile ribadire il presupposto decisivo.


In concreto, si dispone che in caso di mutamento di almeno uno dei componenti del collegio (e, quindi, in caso di rito monocratico, dell’unico giudice), a richiesta della parte che vi ha interesse, debba sempre essere disposta la riassunzione della prova dichiarativa già assunta.
Qualora, però, la prova dichiarativa sia stata verbalizzata tramite videoregistrazione, il giudice non disporrà la riassunzione della prova, salvo che lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze. Quest’ultima disposizione deve essere letta in sintonia con le disposizioni di attuazione del criterio di legge delega destinato a introdurre la registrazione audiovisiva delle prove dichiarative come forma ulteriore e tendenzialmente elettiva di documentazione dell’atto.

Massime relative all'art. 495 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 13095/2017

Il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti; con la conseguenza che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato.

Cass. pen. n. 12858/2017

Ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario.

Cass. pen. n. 2511/2017

È viziata da nullità relativa l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dal comma secondo dell'art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti.

Cass. pen. n. 42965/2015

In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede di appello, il giudice, ove trattasi di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, deve disporre la detta rinnovazione osservando i soli limiti previsti dall'art. 495, comma primo, cod. proc. pen. che richiama la regola generale stabilita dall'art. 190, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui il giudice ammette le prove escludendo quelle vietate dalla legge o quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti; ne consegue che l'assunzione delle dette prove nuove deve sempre essere vagliata dal giudice di appello sotto il profilo dell'utilità processuale, non invece sotto il profilo della loro indispensabilità o assoluta necessità.

Cass. pen. n. 9687/2015

Il giudice che, senza aver assunto le testimonianze a discarico ammesse, invita le parti alla discussione, esercita implicitamente il potere di revoca dell'ammissione della prova e non ha un obbligo di motivazione esplicita in sentenza dei motivi della revoca se, dal contesto delle argomentazioni, è possibile evincere che le ragioni del convincimento prescindono dalle prove ammesse e non assunte. (In motivazione, la Corte ha anche precisato che la revoca implicita non integra la violazione del dovere di sentire le parti, ex art. 495 comma quarto, cod. proc. pen., in quanto l'invito a formulare le conclusioni costituisce una modalità scelta del giudice per provocare il contraddittorio in ordine allo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale).

Cass. pen. n. 19498/2013

In tema di intercettazioni, qualora venga contestata l'attribuzione delle voci degli interlocutori, compiuto dal giudice di merito, la perizia fonica e l'ascolto in contraddittorio delle registrazioni non possono ricondursi al concetto di prove decisive richieste a norma dell'art. 495, comma secondo, c.p.p. di cui all'art. 606, comma primo, lett. d), c.p.p., poiché tale disposizione riguarda il diritto dell'imputato all'ammissione delle prove da lui dedotte a discarico sui fatti oggetto della prova a carico, mentre sia la perizia che il riascolto dei nastri costituirebbero non prove a discarico contrapposte a quelle di accusa, ma semplici mezzi, in sé neutri, di verifica ed interpretazione delle prove vere e proprie, rappresentate esclusivamente dalle registrazioni delle conversazioni.

Cass. pen. n. 8700/2013

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello implica, a norma dell'art. 495, comma primo, cod. proc. pen., che, a fronte dell'ammissione di prove a carico, l'imputato ha diritto all'ammissione delle prove a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prime, nel rispetto dei parametri previsti dagli artt. 190 e 190 bis cod. proc. pen., con esclusione, quindi, delle sole prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva respinto la richiesta di ammissione di prove a discarico ritenendo le stesse 'non necessariè).

Cass. pen. n. 5863/2012

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello, anche a seguito di rito abbreviato (nella specie per prova sopravvenuta alla pronuncia della sentenza di primo grado), implica il diritto delle parti all'ammissione della prova contraria.

Cass. pen. n. 35986/2008

Non sussiste la violazione del dovere di sentire le parti, ex art. 495, comma quarto, c.p.p., qualora il giudice ritenga non più necessario acquisire la prova ammessa e non ancora espletata e le parti, invitate a rassegnare le conclusioni, nulla eccepiscano in ordine alla completezza dell'istruttoria, in quanto tale invito non è altro che una modalità scelta dal giudice per sentire le parti in ordine all'andamento e allo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale.

Cass. pen. n. 29389/2007

In tema di istruzione dibattimentale, il giudice che — nell'esercizio del potere eccezionale di cui all'art. 507 c.p.p. — ammetta l'assunzione di una nuova prova deve ammettere anche l'eventuale prova contraria; tuttavia, nel caso sia ammessa ai sensi dell'art. 507 cod. proc.pen. l'audizione del consulente tecnico di parte civile, non viola l'art. 495, comma secondo, c.p.p. la mancata audizione del c.t. della difesa, che non può equipararsi all'assunzione di un mezzo di prova, in quanto le risultanze della attività del c.t. sono documentate nell'elaborato — nella specie già acquisito unitamente all'audizione del c.t. di parte — nel quale si concreta, in forma scritta, l'opera di assistenza tecnica svolta a favore della parte.

Cass. pen. n. 38812/2002

Il potere del giudice di revocare l'ammissione di prove “superflue” in base alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale (art. 495, comma 4, c.p.p.) è ben più ampio di quello riconosciuto all'inizio del dibattimento (art. 190, comma 1, c.p.p.) di non ammettere le prove vietate dalla legge e quelle “manifestamente” superflue o irrilevanti, in relazione al diverso grado di conoscenza della regiudicanda che caratterizza i due distinti momenti del processo.

Cass. pen. n. 17048/2001

Non è abnorme, né nullo il provvedimento con il quale il giudice di appello revochi precedente ordinanza ammissiva della rinnovazione parziale del dibattimento, in quanto abbia poi ritenuto sufficienti le prove acquisite.

Cass. pen. n. 11264/1999

La rinuncia ad un teste formulata dalla parte che ne aveva richiesto l'ammissione è immediatamente operante, sicché l'unica possibilità di assumere il mezzo istruttorio rinunciato è data dall'esercizio dei poteri officiosi di integrazione probatoria riservati al giudice ai sensi dell'art. 507 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si deduceva la violazione del diritto alla prova per avere il giudice di merito omesso — senza il consenso della difesa — di assumere la prova testimoniale alla quale il pubblico ministero aveva rinunciato in dibattimento).

Cass. pen. n. 1582/1998

Il sopralluogo, specie se eseguito a distanza di tempo dai fatti, differisce radicalmente dall'esperimento giudiziario. Mentre infatti il secondo costituisce un mezzo di prova, il sopralluogo tardivo altro non è che una modalità di interpretazione dei dati processuali, uno strumento sussidiario per la formazione del convincimento del giudice. Se in qualche caso può essere assimilato ad una ispezione in senso proprio (alla cui categoria deve essere riferito), ugualmente non può formare oggetto di richiesta ai sensi dell'art. 495 c.p.p. e perciò il suo rifiuto non può mai rientrare nell'ipotesi prevista dall'art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p., mentre, quando sia stato effettuato in fase di indagine preliminare, costituisce atto irripetibile e come tale confluisce direttamente nel fascicolo del dibattimento.

Cass. pen. n. 7721/1996

Seppure l'art. 468, secondo comma prevede che il presidente del collegio giudicante possa escludere le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti, tuttavia, la norma va letta congiuntamente agli artt. 187 e 190 c.p.p., che indicano come parametro di ammissibilità anche quello della pertinenza al thema probandum. Ne deriva che il diritto alla prova, riconosciuto alla parte, con il più ampio potere di richiesta, non può significare che solo in sede dibattimentale, ex art. 495 c.p.p., il giudice possa esercitare legittimamente il potere di esclusione della testimonianza. La pertinenza, ossia l'inerenza al tema della prova è limite coessenziale all'ammissibilità della prova stessa, sicché l'esclusione, ove essa difetti, può avvenire anche nella fase degli atti preliminari (e non solo in quella degli atti introduttivi al dibattimento).

Cass. pen. n. 9788/1994

L'art. 495, comma 2, c.p.p., sancisce il diritto dell'imputato all'ammissione delle prove da lui dedotte «a discarico» sui fatti costituenti oggetto della prova «a carico»; il diritto alla controprova, tuttavia, non può avere ad oggetto l'espletamento di una perizia, mezzo di prova per sua natura neutro e, come tale, non classificabile né «a carico» né «a discarico» dell'accusato, oltreché sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità; deve conseguentemente negarsi che l'accertamento peritale possa ricondursi al concetto di «prova decisiva» la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, lettera d), c.p.p.

Cass. pen. n. 8842/1993

Con il disposto dell'art. 495, secondo comma, c.p.p., che riconosce all'imputato il diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, si è recepita nel nostro ordinamento la norma contenuta nell'art. 6, n. 3, lettera b) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo per la quale ogni accusato ha diritto di ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni di quelli a carico. Trattasi di un vero e proprio diritto il cui esercizio può essere denegato dal giudice solo quando le prove richieste sono manifestamente superflue o irrilevanti (art. 190, primo comma, c.p.p.) e la cui violazione comporta la nullità della sentenza.

Cass. pen. n. 8246/1993

Fermo restando il potere del giudice di consentire l'acquisizione delle prove da cui il P.M. sia stato decaduto, valendosi dei poteri conferitigli dall'art. 507 c.p.p., la decadenza del P.M. dalla prova diretta non esclude il suo diritto all'ammissione delle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

Cass. pen. n. 11837/1992

Secondo il testo letterale dell'art. 495 c.p.p. anche in materia di prove il giudice si pone normalmente in una situazione di terzietà e, pertanto, non dispone di alcun potere di imporre ad una delle parti del procedimento l'esibizione, ed anche la semplice indicazione di elementi di prova, dei quali quella fosse venuta eventualmente in possesso, ovvero a conoscenza. Al giudice del dibattimento, salvo casi eccezionali determinati dalla assoluta necessità, è conferito soltanto il potere di valutare l'ammissibilità delle prove proposte dalle parti.

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