1. Nei casi previsti dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento[477 2, 304 1 lett. a] per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza (1).
(1) La norma, di portata generale, coniuga la necessità di svolgere ulteriori accertamenti con quella di assicurare la concentrazione del dibattimento. La sospensione e il conseguente rinvio vengono disposti, se non evitabili, per il tempo strettamente necessario, con ordinanza motivata adottata dal giudice (quindi, dal collegio). La norma richiama espressamente le ipotesi di cui agli artt. 495 4 (nuove determinazioni circa le prove), 506 (indicazione alle parti di nuovi temi di prova) e 507 (disposizione di nuove acquisizioni probatorie), ma un'applicazione specifica è quella già vista nell'art. 508.