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Articolo 436 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Obbligo tra adottante e adottato

Dispositivo dell'art. 436 Codice Civile

L'adottante [291] deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori [legittimi o naturali] di lui [433 n. 3](1).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 170 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ha totalmente parificato i figli naturali a quelli legittimi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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