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Articolo 19 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute

Dispositivo dell'art. 19 Codice di procedura civile

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica [12,13 c.c.], è competente il giudice del luogo dove essa ha sede [16, 46, 2328 n. 2, 2475 n. 2, 2518 n. 2 c.c.] (1). È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante (2) autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda [77; 41 c.c.] (3).

Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica [2251, 2291, 2313 c.c.], le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo [145 c.c.] (4).

Note

(1) Per sede legale si intende il luogo in cui si trovano stabilmente gli organi dotati del potere di rappresentare l'ente e di impegnarlo nei confronti dei terzi. La sede legale viene stabilita dalla legge o dal decreto istitutivo (se si tratta di persona giuridica di diritto pubblico) oppure dall'atto costitutivo o dallo statuto (per le persone giuridiche di diritto civile); la sede registrata è quella che risulta dal registro delle persone giuridiche tenuto presso le Camere di Commercio nonché dal registro delle imprese (per le società di capitali); la sede effettiva, viene individuata nel luogo in cui trovano il loro concreto svolgimento le attività di tipo amministrativo e di direzione dell'ente e dove operano i suoi organi rappresentativi.Si tratta di fori elettivamente concorrenti, nel senso che l'attore può sciegliere quale dei predetti luoghi considerare ai fini dell'individuazione del giudice competente.
(2) In questi casi si parla di rappresentanza organica, intesa quale sorta di immedesimazione tra persona giuridica ed organo, in quanto la prima opera nella realtà giuridica a mezzo dei propri organi, manifestando tramite gli stessi la propria volontà.
(3) Dal disposto normativo si ricava che nel caso in cui la persona giuridica abbia una sede secondaria ed un rappresentante autorizzato a rappresentarla in giudizio [v. 77] in relazione all'oggetto della domanda, è anche competente il giudice del luogo in cui si trova questa sede. Si tratta di un foro generale, analogo a quello di cui al primo comma.
(4) Per ciò che concerne il foro generale degli enti collettivi non riconosciuti, la norma individua diversi fori che l'attore può liberamente scegliere: foro della sede nominale; foro del luogo nel quale l'attività viene esercitata in modo continuativo; e foro della sede secondaria, in analogia a quanto previsto per le persone giuridiche.

Ratio Legis

L'articolo in esame specifica il foro generale delle persone giuridiche, indicando la competenza del giudice del luogo in cui la persona giuridica ha la sede legale.

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Spiegazione dell'art. 19 Codice di procedura civile

La presente norma è volta ad individuare il giudice competente per territorio nel caso di enti dotati o meno di personalità giuridica, attribuendo rilievo al luogo in cui si trova la sede (legale o reale) dell’ente ovvero al luogo in cui si trova un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della controversia (si parla di fori tra loro concorrenti).
Trattasi di norma che non trova applicazione nel caso dello Stato, per il quale si applica l’art. 25 del c.p.c..

Per sede legale (o nominale) si intende il luogo individuato come tale nell’atto costitutivo, nello statuto o nel decreto istitutivo della persona giuridica, luogo che, nel caso specifico delle persone giuridiche private, deve necessariamente risultare dal pubblico Registro delle Imprese.
A tale sede ci si può riferire nella determinazione del giudice competente territorialmente anche nel caso in cui l’attore sia a conoscenza del fatto che la sede effettiva si trova altrove (si privilegia il criterio formale a quello sostanziale); per lo stesso principio, la competenza resta correttamente radicata nel luogo ove risulta la sede formale anche nell’ipotesi in cui tale sede sia stata nel frattempo trasferita, ma di tale fatto non ne sia stata data pubblica notizia nelle forme di legge, ossia mediante comunicazione al Registro delle Imprese.

In alternativa alla sede legale (o nominale), è possibile fare riferimento per l’individuazione del giudice territorialmente competente al luogo in cui l’ente ha la sede effettiva (o reale), qualora questa sia diversa da quella legale (in tal senso depone chiaramente l’art. 46 del c.c.).
Preferibile al riguardo è la tesi secondo cui per poter individuare la sede effettiva o reale di una persona giuridica non è sufficiente fare riferimento al luogo in cui viene svolta la sola attività economica, ma occorre anche che lì vi si concentri lo svolgimento dell’attività giuridica.

Altro luogo ove può essere radicata la competenza per territorio è quello in cui l’ente possiede uno stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio.
Per stabilimento deve intendersi qualunque sede secondaria della persona giuridica, sia essa nominale (ossia regolarmente risultante dal Registro delle Imprese) che effettiva. Contrariamente alla tesi secondo cui sarebbe necessario che la sede secondaria abbia una certa autonomia amministrativa, è preferibile l’opinione secondo cui ciò che assume rilevanza è che presso lo stabilimento vi sia anche un rappresentante abilitato a stare in giudizio per il rapporto oggetto della domanda.
Il rappresentante deve risultare stabilmente nominato ed il potere di stare in giudizio gli deve essere stato conferito ex art. 77 del c.p.c..

Il secondo comma della norma si occupa di tutti gli enti non personificati, che si individuano nelle società di persone, consorzi e associazioni non riconosciute.
Foro generale per tale categoria di enti è il luogo in cui gli stessi svolgono la propria attività in modo continuativo; potrebbe anche verificarsi che siano diversi i luoghi in cui l’ente svolge continuativamente la propria attività, ed in questo caso essi assumeranno la natura di fori elettivamente concorrenti.

Onde potere concretamente individuare la sede reale di un ente senza personalità giuridica vale quanto detto prima a proposito delle persone giuridiche, ossia che allo svolgimento dell’attività economica deve accompagnarsi nel medesimo luogo l’espletamento di un’attività giuridica.

Ci si è chiesti se, in assenza di una espressa previsione legislativa, anche per gli enti senza personalità giuridica possa essere preso in considerazione il luogo in cui l’ente ha uno stabilimento ed un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda: sembra preferibile la tesi positiva, non sussistendo alcuna ragione obiettiva per escludere tale possibilità.

Un caso particolare che può presentarsi, infine, è quello degli enti senza personalità giuridica la cui sede si trovi all’estero o addirittura sia sconosciuta; per questi casi possono prospettarsi le seguenti soluzioni:
  1. se l’ente ha in Italia almeno uno stabilimento con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda, sarà possibile fare riferimento a tale luogo per determinare il giudice territorialmente competente;
  2. se non vi è neppure uno stabilimento, si ritiene che sia consentito applicare in via analogica l’ultimo comma dell’art. 18 del c.p.c., che fissa la competenza territoriale nel luogo di residenza dell’attore.

Massime relative all'art. 19 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1594/2020

La competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18 -20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/04/2018).

Cass. civ. n. 13049/2019

In materia di competenza territoriale, la previsione per le cause societarie (comprese quelle tra ex soci o tra soci ed ex soci) del foro speciale esclusivo del luogo in cui ha sede la società, stabilita nell'art. 23 c.p.c. esime la parte eccipiente dall'onere di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti ex art. 19 c.p.c., tanto più che, nel caso di una società priva di personalità giuridica, come nella specie, si presume la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale.

Cass. civ. n. 26985/2018

In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice adito possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.

Cass. civ. n. 24090/2018

In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti, nella specie, quelli indicati negli artt. 19 e 20 c.p.c., grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito, trattandosi di eccezione in senso proprio, l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione, e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito.

Cass. civ. n. 20597/2018

In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito.

Cass. civ. n. 18724/2017

La clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio assolve, di per sé, alla funzione di designare l'ufficio giudiziario di maggiore prossimità per una delle parti, sicché, ove essa indichi, come foro esclusivo, quello in cui ha sede uno dei contraenti, avente natura di società, al momento della proposizione della domanda, tale pattuizione è sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche previsto dall'art. 19 c.p.c., pur eliminando la competenza alternativa di ogni altro giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la clausola attributiva della competenza con riguardo "al Foro nella cui giurisdizione ricade la sede legale della Banca" abbia radicato la competenza convenzionale esclusiva in capo al giudice del luogo della sede l'istituto di credito al momento della domanda).

Cass. civ. n. 22802/2014

Le competenze per territorio per la domanda ex art. 2041 cod. civ. proposta nei confronti della P.A. spetta al giudice del foro in cui ha sede la persona giuridica convenuta, ai sensi dell'art. 19 cod. proc. civ., nonché ai sensi del successivo art. 20, del luogo in cui l'obbligazione indennitaria deve essere eseguita, oppure in quello cui è insorto il fatto generativo dell'arricchimento, restando invece irrilevante il luogo in cui si è verificato il riconoscimento dell'utilità da parte dell'ente pubblico, fatto che costituisce condizione necessaria per la proponibilità della azione, ma non fonte dell'obbligazione medesima.

Cass. civ. n. 16703/2014

Quando una clausola contrattuale devolva le controversie alla competenza territoriale esclusiva del giudice della sede della Agenzia delle Entrate, senza altra specificazione, la struttura unitaria di quest'ultima impone che il riferimento sia inteso all'unica sede nazionale e dunque al foro di Roma.

Cass. civ. n. 19039/2007

In tema di impugnazione di delibera di una società a responsabilità limitata, l'art. 2378, primo comma, c.c. (richiamato espressamente dall'art.2486 c.c. nel testo anteriore al D.L.vo n. 6 del 2003), stabilisce che il tribunale territorialmente competente è in via esclusiva e inderogabile quello del luogo in cui la società aveva la propria sede legale, determinata al momento dell'introduzione del giudizio. (Nella fattispecie la S.C. ha affermato il principio ritenendo irrilevante la circostanza per cui proprio con la delibera impugnata la società avesse mutato la sede ed anche la sua denominazione sociale, in ragione della immediata esecutività delle delibere assembleari e della diversità dal caso, non dimostrato, di delibera di fusione per incorporazione).

Cass. civ. n. 16800/2006

Per le società prive di personalità giuridica il riferimento, nell'eccezione di incompetenza per territorio derogabile, al luogo ove è ubicata la sede legale della società è sufficiente ad implicare la contestazione del foro generale di cui all'art. 19, secondo comma, c.p.c., atteso che anche per tali società, comunque iscritte nel registro delle imprese, si deve presumere, sino a prova contraria, la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale.

Cass. civ. n. 4985/1999

Anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 580 del 1993, il procedimento di omologazione dell'atto costitutivo di una società e delle sue successive variazioni deve ritenersi attribuito alla competenza territoriale del Tribunale del luogo ove ha sede l'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale l'atto deve essere depositato ed iscritto, anche se esso sia diverso dal Tribunale nel cui circondario è ubicata la sede sociale, giacché alla nuova disciplina introdotta con l'art. 8 della suddetta legge, laddove prevede l'istituzione di un ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di provincia, deve riconoscersi — in difetto di alcuna disposizione introduttiva di una distinzione tra giudice dell'omologazione e giudice del registro — un valore meramente ricognitivo della situazione precedente, nelle quale l'individuazione del giudice competente per l'omologazione non si fondava sui principi generali desumibili dagli artt. 18, 19, 24 e 25 del c.p.c. o su una specifica peculiarità del procedimento di omologazione, ma derivava dall'interpretazione sistematica della normativa regolante in via transitoria la materia in attesa dell'attuazione del registro delle imprese e particolarmente: a) dell'art. 101 delle att. del c.c., nel quale la competenza territoriale del tribunale del luogo della sede sociale non era espressione di un forum domicilii (come sarebbe stato coerente con la natura di volontaria giurisdizione del procedimento), ma discendeva soltanto dalla coincidenza, nel regime transitorio, dell'ufficio del registro competente con la cancelleria del tribunale destinatario dell'istanza di omologazione, sempre sussistente per essere presente in ogni tribunale il registro delle società; b) dell'art. 108 delle att. del c.c., il quale, sino all'attuazione del registro delle imprese, prevedeva che l'iscrizione dei contratti consorzio si eseguisse nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale “nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio”, così rivelando che il criterio di competenza era collegato al luogo nel quale gli atti acquisivano pubblicità.

Cass. civ. n. 959/1998

Il principio contenuto nell'art. 46, secondo comma c.c., secondo cui in caso di divergenza tra la sede legale e la sede effettiva i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, ha valenza generale, nel senso che individua qual è il concetto di «sede» al quale fare riferimento in tutti i casi in cui questo venga in rilievo, anche con riferimento alla competenza per territorio.

Cass. civ. n. 2843/1986

La norma dell'art. 19 c.p.c., che regola il foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, non esclude l'applicazione dei fori facoltativi previsti dal successivo art. 20 per le cause relative a diritti di obbligazione; né ai fini dell'applicabilità di tale ultima norma è necessario il concorso di entrambi i criteri ivi previsti (forum contractus e forum destinatae solutionis) essendo invece sufficiente la ricorrenza di uno solo di essi per radicare la competenza del giudice adito.

Cass. civ. n. 4018/1985

Nelle cause promosse contro una società munita di personalità giuridica, l'art. 19 primo comma c.p.c., ove prevede la competenza del giudice del luogo in cui la società stessa abbia «un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda», si riferisce al caso in cui un soggetto rappresenti la società nella sua sostanziale attività, e, pertanto, non può trovare applicazione nella diversa ipotesi dell'elezione di domicilio presso un procuratore legale in sede di conferimento della rappresentanza processuale in un determinato giudizio. Quando non sia possibile individuare il foro generale della persona giuridica in Italia, secondo i criteri stabiliti dall'art. 19 c.p.c., trattandosi di causa promossa contro società con sede all'estero e priva in Italia di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, trova applicazione analogica quanto disposto dall'art. 18 secondo comma c.p.c., in tema di foro generale delle persone fisiche, con conseguente competenza territoriale del giudice del luogo in cui risiede l'attore.

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