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Articolo 2721 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Ammissibilità: limiti di valore

Dispositivo dell'art. 2721 Codice Civile

La prova per testimoni(1) dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58 [233 disp. att.; 244 c.p.c. ss.](2).

Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

Note

(1) L'oggetto dell'espediente probatorio della testimonianza deve avere ad oggetto dei fatti reali, non essendo ovviamente possibile una pura interpretazione soggettiva degli eventi raccontati, sotto forma di opinioni, giudizi o valutazioni personali.
(2) La limitazione relativa al valore dell'oggetto opera solamente in tema di contratto, quando questo sia portato nel procedimento quale fonte di diritti ed obblighi e non come mero fatto storico. La giurisprudenza ha più volte precisato che si tratta di un limite ampiamente derogabile dal giudice che, ai fini dell'ammissibilità della testimonianza, è tenuto a vagliare la qualità delle parti, la natura del contratto ed ogni altra circostanza, valutando inoltre anche il mutato valore della moneta.

Ratio Legis

La norma in esame tratta della prova testimoniale: mezzo probatorio basato sull'attendibilità delle dichiarazioni provenienti da un terzo imparziale e tendenzialmente indifferente (v. 246 c.p.c.) agli interessi espressi in giudizio. Le precise limitazioni entro le quali la testimonianza è ammessa dalla legge sono giustificate dalla naturale tendenza degli uomini a dimenticare fatti molto risalenti nel tempo e sono conseguentemente tese ad evitare che i soggetti possano essere indotti ad alterare e distorcere la verità. A ciò contribuiscono anche le sanzioni penali irrogabili al testimone che abbia fornito dichiarazioni mendaci. Il legislatore quindi permette al giudice una discrezionale valutazione delle risultanze di tale prova e una importante facoltà di deroga in relazione al limite di valore dell'oggetto sancito dal comma 1, mai rivalutato dal 1942 ad oggi proprio perché, nella prassi, meramente indicativo.

Brocardi

De auditu
De visu

Spiegazione dell'art. 2721 Codice Civile

Definizione della testimonianza e sua analisi

Testimonianza, in senso generale, è la dichiarazione di un fatto. In questa definizione è compreso da un lato ogni fatto, percepito o no, dall'altro ogni dichiarante. Sotto questo aspetto, rientrano nel concetto di testimonianza la confessione (art. 273o) e il giuramento (art. 2736).

Ma nell'art. in esame l'espressione «prova testimoniale » è presa in senso stretto e sta ad indicare la dichiarazione a) di un fatto, h) resa innanzi al giudice, c) da un terzo estraneo alla controversia, d) a richiesta di parte o del giudice stesso.

a) Dichiarazione di un fatto. — La testimonianza ha per oggetto un fatto, nel senso che essa costituisce una dichiarazione di scienza e non di volontà. Questo fatto, secondo Carnelutti, può essere un fatto semplicemente percepito o compiuto dal testimone, ed anche un fatto da lui dedotto. Qui però gioca la sottile distinzione fra testimone e perito (oggi consulente tecnico, art. 61 cod. proc. civ. 1940) che consiste essenzialmente in ciò che il testimone riferisce il fatto perché lo ha percepito mentre il perito lo percepisce per riferirlo.

b) Dichiarazione resa innanzi al giudice. — Il nostro diritto non ammette altra forma di testimonianza (art. 253 cod. proc. civ. 1940) : particolarmente non ammette dichiarazioni testimoniali stragiudiziali. Si consente però che dichiarazioni di terzi, come lettere, certificati, etc. possano fornire al giudice elementi di convinzione (v. art. 2724). Notevole è l’ inefficacia dei c. d. atti di notorietà, ammessi unicamente a fini amministrativi.

c) Dichiarazione resa da terzo estraneo alla controversia. — Questo carattere della testimonianza in senso stretto è stato marcato dal nuovo codice di procedura civile, quale, all'art. 246, stabilisce : «non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio». Tale interesse, a norma dell'art. 105 dello stesso codice, può essere quello di legittimare la loro partecipazione al giudizio ». ritto relativo all'oggetto o dipendente dal ti tolo dedotto nel processo oppure di sostenere le ragioni di alcuna delle parti.

d) Dichiarazione provocata dalla parte o dal giudice. — Nel nostro diritto non sono ammesse testimonianze spontanee. Davanti al tri­bunale ed alla Corte d'Appello, salvo che nelle controversie in materia corporativa (art. 439 cod. proc. civ. 1940) la prova deve essere artico. lata dalle parti o dal P. M. (art. 244, 72 cpv. ib.); il pretore e il conci­liatore (art. 317, ib.) possono disporla anche di ufficio. Testimoni pos­sono essere sentiti anche d'ufficio durante l'accesso del giudice. Il giudice stesso può ridurre le liste testimoniali presentate dalle parti (art. 245 ib.) non ampliarle ; può però disporre di ufficio che siano chiamate a deporre persone alle quali alcuno dei testimoni si riferisca per la conoscenza dei fatti (art. 257 ib.).


Limitazione per valore alle sole obbligazioni nascenti da contratto

L'art. in esame dispone che la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede 2,50 €.

a) Con il primo inciso la legge intende limitare il diniego di prova oltre la detta cifra alle sole obbligazioni ,che derivano (art. 1321 cod. civ.) dall'accordo di due o più parti. Ma poiché, secondo l'art. 1173 del codice stesso, le obbligazioni, oltre che da contratto, possono derivare da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in con­formità dell'ordinamento giuridico, ne deriva la libertà di prova di questi atti o fatti, qualunque sia l'entità della conseguenza giuridica che da essi possa scaturire.

b) Con la seconda parte del primo comma si esclude la prova te­stimoniale quando il valore dell'oggetto del' contratto (cioè della pre­stazione dovuta in base ad esso) ecceda le L. 5000. Occorre aver riguardo all'intero oggetto del contratto ; perciò, se più sono le prestazioni do­vute, esse si cumulano ai fini dell'immissione o meno della prova (cfr. ai fini della determinazione della competenza per valore l'art. Io cod. proc. civ. 1940).

c) Per quanto riflette la prova testimoniale della simulazione, essa è ammessa senza limitazioni qualora sia richiesta da creditori o da terzi o si tratti di simulazione diretta a nascondere la illeceità del contratto dissimulato (vedi annotazione all'art. 2701, n. 3).

Il codice civile del 1865 conteneva (articoli 1342 a 1346) una serie di disposizioni dirette a garantire il rispetto del limite di ammissibilità della prova testimoniale ; esse sono state soppresse, e la soppressione, se­condo dichiara la Relazione (n. 1117) importa che nella determinazione del valore; ai fini della ammissibilità della prova testimoniale, non influisce il valore della domanda o delle domande proposte in giudizio, ma solo il valore dell'oggetto deI contratto. E pertanto ritengo che siano tuttora da applicarsi le norme di cui agli abrogati articoli 1342 e 1343, le quali prevedevano un oggetto del contratto superiore a € 2,50 (che era il limite, oggi decuplicato, stabilito dal codice del 1865) non cosi quelle degli articoli 1345 e 1346 che riguardavano un eccesso di domanda, non di contratto.


Facoltà del giudice

Il capoverso dell’articolo in esame attribuisce all’autorità giudiziaria il potere di consentire la prova oltre il limite suddetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza. La disposizione è così formalmente più particolareggiata, ma, sostanzialmente, non meno vaga di quella dell’art. 44 abrogato cod. comm. Solo può dirsi che il giudice debba fare l'uso più dikrreeatsrotto.e27ri2gtroso di tale facoltà, tenendo presente che la stessa Re­lazione (n. 1114) esplicitamente accenna alle «legittime diffidenze che in materia contrattuale ha sempre suscitato questo mezzo di prova. L'autorità giudiziaria cui accenna la legge è secondo il cod. proc. civ. 1940 il pretore (art. 8, Io comma) o il giudice istruttore in io grado (art. 202) o il tribunale (art. 279) o la corte di appello (articoli 279, 356), non già il giudice istruttore in sede di appello o il consigliere istrut­tore, giacché la disposizione di un mezzo istruttorio importa una pre­ventiva riforma della sentenza di Io grado, che spetta soltanto al Collegio. L'ordinanza con la quale si dispone la prova deve essere succin­tamente motivata (art. 134 cod, proc. civ.) ; tanto nel caso che sia emessa dal giudice che dal Collegio può essere riesaminata dal Collegio stesso in sede di decisione (art. 178 cod. cit. e arg. art. 177 e 279 stesso cod.).


Prova per iscritto ad substantiam per disposizione di legge o per volontà delle parti

L'art. 78 del libro della tutela dei diritti, oltre i due primi comma che corrispondono ai due dell'art. int., ne conteneva un terzo cosi formu­lato: « Non è ammessa la prova per testimoni dei contratti che, secondo la »legge o la volontà delle parti, devono essere provati per iscritto ».

Questo comma è scomparso nel testo definitivo ; la Relazione ad esso ne tace, ma io penso che ciò sia avvenuto non per stabilire un prin­cipio contrario, ma perché la disposizione appariva superflua giacché si deduceva agevolmente sia dall'art. 82 di quel libro (oggi art. 2725) sia da altre disposizioni di legge. Ed infatti :

a)
a) In molti casi la legge richiede ad substantiam, come suol dirsi, l'atto pubblico o, quanto meno, l'atto scritto.

b) È richiesto ad substantiam l'atto pubblico come già vedemmo all'art. 2699, n- 3 : a) per la costituzione delle associazioni e fondazioni (art. 14 cod. civ:) ; per le convenzioni matrimoniali (art. 162, ib.); per la costituzione di patrimonio familiare fatta dai coniugi (art. 167, ib.); per la donazione, per la costituzione di società per azioni e a responsabilità limitata (art. 2475, ib.) ; delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici (art. 2518, ib.) ; per il contratto di arruolamento.

c) È richiesto l'atto scritto, pubblico o privato, per la elezione di domicilio (art. 47) ; per la promessa di matrimonio (art. 81) ; per la costituzione di patrimonio familiare relativo ad immobili non fatta dai coniugi (arg. art. 16g) ; per il riconoscimento del figlio naturale (art. 254) ; per la legittimazione, ai sensi dell'art. 285 ; per imporre alla madre superstite condizioni per l'educazione dei figli e l'amministrazione dei beni (art. 338) ; per il testamento, per la concessione d'ipoteca (art. 2821) ; per i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, o costituiscono, modificano o trasferiscono diritti di usufrutto o di superficie, o quelli del concedente e dell'enfiteuta o stabiliscono la comunione di tali diritti, o costituiscono o mo­dificano servitù prediali o diritti di uso su beni immobili o il diritto di abitazione, o contengono rinunzie ad essi ; i contratti di affranca­zione del fondo enfiteutico, di anticresi, di locazione di beni immobili ultranovennali, o di società o di associazioni quando si conferisca il go­dimento di beni immobili o di altri diritti immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per tempo indeterminato ; gli atti di divisione di beni immobili o diritti reali immobiliari ; le transazioni aventi per oggetto controversie relative a tali diritti (art. 135o cod. civ.) ; i re­lativi contratti preliminari (art. 1351 cod. civ.) ; il contratto di costru­zione di nave (art. 237 cod. nav.) ; gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi o loro carati ; il contratto di locazione di nave, salvo quelle a vela inferiori a 25 tonn., a propulsione meccanica se inferiori a ro, o se si tratti di galleggianti (art. 377 cod. nav.) ; il contratto di noleggio (art. 385 ib.) ; il contratto di costru­zione di aeromobile, salvo che si tratti di aliante (art. 852 ib.) ; gli atti relativi alla proprietà degli aeromobili, escluso gli alianti (art. 864 ib.) ; il contratto di lavoro a tempo indeterminato del personale di volo (art. 903 ib.) ; il contratto di trasporto aereo di persone (art. 94o ib.) e di cose ; la dichiarazione di abbandono dell'aeromobile e quella dell'assicuratore di non volerne acquistare la proprietà (art. 1009 ib.) ; l'atto costitutivo dí ipoteca sull'aeromobile (art. 1027 ib.) ; procura alle liti (art. 83 cod. proc. civ.) ; compromesso e clausola compromissoria (articoli 807, 8o8 stesso codice).

d) Le parti possono convenire che un determinato contratto debba assumere forma scritta. L’art. 1352 cod. civ. stabilisce : « se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità dí questo ». Tale disposizione si rannoda ad una famosa disputa sul punto se la previsione di una futura forma speciale di prova dovesse presumersi ad probationem o ad substantiam. Mentre la communis opinio è nel primo senso, il legislatore ha adottato la seconda tesi con una presunzione che, per le ragioni esposte nell’art. 2728, è da ritenersi iuris et de iure.


Diritto transitorio

Il capoverso dell’art. 233 disp. att. cod. civ. stabilisce che la prova testimoniale per gli atti seguiti anteriormente all’entrata in vigore del codice rimane tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non è da questo consentita, se essa poteva essere ammessa a norma del codice civile del 1865 o del codice di commercio del 1882. Esempi: il contratto di locazione di nave, il contratto di noleggio, il contratto di costruzione di aeromobile, il contratto di lavoro del personale di volo, secondo il vecchio codice non avevano la necessità della forma scritta, che è oggi necessaria.

L’art. 233 sopra riportato fa riferimento ai soli codici civile e di commercio, vigenti all’atto dell’applicazione del nuovo codice civile. Quid iuris rispetto al codice di procedura civile del 1865? È noto che secondo l’art. 11 dello stesso il compromesso deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, per cui la maggior parte degli scrittori deduceva a contrario la non necessità della stessa forma per la clausola compromissoria. Si ritiene che l’omissione del richiamo al codice di procedura non sia voluta, giacché il forse unus casus sopra ricordato deve essere sfuggito al legislatore – e si ritiene perciò applicabile l’art. 233 anche alle ipotesi sopra prospettata.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2721 Codice Civile

Cass. civ. n. 21411/2022

Il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1 c.c. per il valore eccedente quello di euro 2,58, atteso che l'art. 2721, comma 2 c.c., gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata.

Cass. civ. n. 18971/2022

In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, ormai sanata, possa essere eccepita per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Cass. civ. n. 8181/2022

In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità.

Cass. civ. n. 5880/2021

I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c.per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo.

Cass. civ. n. 12118/2020

Il soggetto che proponga querela di falso può valersi di ogni mezzo ordinario di prova e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento di documento "absque pactis", con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore.

Cass. civ. n. 7940/2020

Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.

Cass. civ. n. 190/2020

L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/02/2014).

Cass. civ. n. 31077/2019

In tema di prova testimoniale, i limiti di cui all'art. 2721 c.c. trovano applicazione anche alle testimonianze rese (in merito al medesimo contratto) in altro giudizio e documentate attraverso il verbale in quanto la fonte di conoscenza del fatto, cui si riferiscono le cautele di legge, deriva pur sempre dalla narrazione del testimone, ancorché acquisita mediante il verbale di assunzione di prova in altro processo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/05/2018).

Cass. civ. n. 6199/2019

I limiti legali alla prova di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", così come quelli di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche ove esso sia dedotto quale semplice fatto storico influente sulla decisione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/07/2017).

Cass. civ. n. 7416/2017

In tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del "pactum fiduciae" è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 e ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento, mentre ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/05/2013).

Cass. civ. n. 3336/2015

I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo, qual è il curatore che agisce in revocatoria fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la prova per presunzioni dell'accordo, intervenuto tra il fallito ed il convenuto nel giudizio di revocatoria, diretto a porre in essere una situazione di coesistenza di reciproci debiti allo scopo di ottenerne l'estinzione per compensazione in danno degli altri creditori).

Cass. civ. n. 5417/2014

Il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, previsto dall'art. 2722 cod. civ., si riferisce al documento contrattuale, formato con l'intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione, e non opera con riguardo ad una quietanza, che è atto contenente una dichiarazione unilaterale.

Cass. civ. n. 14457/2013

Non integra violazione del primo comma dell'art. 2721 c.c. l'ammissione di prova testimoniale, sebbene il valore dell'oggetto della lite ecceda il limite previsto da tale disposizione, allorché il giudice di merito ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo - ai sensi del secondo comma del medesimo articolo - alla sua natura (nella specie, contratto di mutuo per un importo inferiore a 2.000 euro) e alla qualità delle parti (nella specie, legate da vincolo di parentela).

Cass. civ. n. 3959/2012

I limiti di valore sanciti dall'art. 2721 c.c., riguardo all'ammissibilità della prova testimoniale, non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che, qualora la prova venga ammessa in primo grado oltre i limiti predetti, essa deve ritenersi ritualmente acquisita se la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva entro lo stesso grado di giudizio; in questo caso, la relativa nullità, essendo rimasta sanata, non può essere eccepita per la prima volta in sede di appello, neppure dalla parte che sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado, e, a maggior ragione, non può essere eccepita per la prima volta in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 11889/2007

L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. Costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato.

Cass. civ. n. 11926/2004

Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro sono ammesse tutte le prove, ad eccezione del giuramento decisorio, che il giudice — secondo un potere discrezionale esercitabile anche d'ufficio, ex art. 421 c.p.c. — ritenga rilevanti ai fini della definizione della controversia, anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli ara. 2721, 2722, 2723 c.c., nonché, in tema di simulazione, dall'art. 1417 dello stesso codice.

Cass. civ. n. 12111/2003

In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 c.c., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità.

Cass. civ. n. 10989/2003

I limiti di ammissibilità della prova testimoniale stabiliti, riguardo ai contratti, dagli artt. 2721 e seguenti c.c. concernono il "contratto"nell'accezione tecnica precisata dall'art. 1321 c.c., e pertanto, all'infuori delle ipotesi espressamente previste dall'art. 2726 c.c. del pagamento e della remissione del debito, non sono estensibili agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale — come il riconoscimento del debito e il pagamento — in forza della disposizione dell'art. 1324 c.c., la quale invece estende a tali atti, in quanto con essi compatibili, soltanto le norme che disciplinano il contratto nel suo aspetto sostanziale.

Cass. civ. n. 144/2002

Mentre in materia di atti e contratti per i quali sia richiesta ad substantiam la forma scritta, eccettuata l'ipotesi della perdita incolpevole del documento (art. 2724 c.c.), è inammissibile la prova testimoniale della esistenza del negozio e tale inammissibilità può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio, per quanto riguarda, invece, gli atti e i contratti per i quali la forma scritta sia richiesta soltanto ad probationem (nella specie, transazione), l'inammissibilità della prova testimoniale non attiene all'ordine pubblico, ma alla tutela di interessi privati e quindi non può essere rilevata d'ufficio e deve, invece, essere eccepita dalla parte interessata, entro il termine dell'art. 157, secondo comma, c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva al suo configurarsi.

Cass. civ. n. 566/2001

I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, cosi come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo.

Cass. civ. n. 4690/1999

In tema di prova testimoniale dei contratti, il principio per cui le nullità riguardanti l'ammissione e l'espletamento della prova in violazione degli artt. 2721 e ss. c.c. hanno carattere relativo, onde non essendo rilevabili d'ufficio restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva alla loro verificazione (art. 157 c.p.c.), trova deroga soltanto nel caso in cui la scrittura sia imposta dalla legge a pena di nullità, cioè non per la prova, ma per l'esistenza stessa del contratto.

Cass. civ. n. 8838/1996

Il divieto di prova testimoniale conseguente alla previsione, per un tipo di contratti, della forma scritta ad probationem determina l'inammissibilità della prova testimoniale che abbia ad oggetto, implicitamente od esplicitamente, l'esistenza del contratto, mentre, a fronte della documentazione per iscritto di quest'ultimo, è consentito il ricorso ad una prova orale, oppure anche ai sensi dell'art. 2729 c.c. ad una prova basata su presunzioni gravi, precise e concordanti, che consenta di accertare quale sia stata la comune intenzione delle parti mediante un'interpretazione del contratto non limitata al senso strettamente letterale delle parole. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito, in base al concorso di diversi gravi elementi indiziari aveva ritenuto che la transazione conclusa tra il titolare di un'azienda agricola e un dipendente in sede di esecuzione dello sfratto di quest'ultimo dall'immobile da lui occupato, benché documentalmente riferita a una generica rinuncia del lavoratore a ogni pretesa fatta valere nei confronti dell'ex datore di lavoro, si riferisse specificamente alle pretese nascenti dal rapporto di lavoro, poco tempo prima fatte valere in giudizio, senza peraltro ammettere una prova testimoniale avente ad oggetto circostanze contrarie al contenuto dell'atto scritto e di fatto volta ad escludere l'esistenza della transazione).

Cass. civ. n. 10442/1994

L'art. 2721 c.c., a norma del quale la prova per testimoni non è ammessa (di regola) quando il valore della causa ecceda le lire 5.000, si riferisce ai contratti (ed agli altri atti negoziali indicati dall'art. 2726 c.c.) e non esclude, quindi, l'ammissibilità della prova per testi sulla dazione senza causa.

Cass. civ. n. 11888/1992

In tema di limitazioni alla prova testimoniale poste dall'art. 2721 c.c., ove il giudice ritenga di non poter far uso dei margini di discrezionalità consentiti dal capoverso dell'art. 2721 c.c., il divieto del mezzo testimoniale, concerne anche la individuazione di una delle parti del contratto, ancorché questa sia stata indicata con un nome di fantasia.

Cass. civ. n. 4210/1992

In caso di mancata ammissione della prova testimoniale di un pagamento eccedente il valore di lire cinquemila, ai sensi dell'art. 2721 c.c., richiamato dal successivo art. 2726, la parte che lamenta il mancato uso da parte del giudice del merito del potere discrezionale di derogare a tale limite, tenuto conto degli elementi specificati nel secondo comma del citato art. 2721 (qualità delle parti, natura del contratto ed ogni altra circostanza), ha l'onere di indicare le circostanze, pretermesse dal giudice, che reputa, invece, determinanti ai fini dell'ammissibilità del mezzo istruttorio.

Cass. civ. n. 629/1977

L'inosservanza delle norme che concernono le limitazioni poste dagli artt. 2721 e seguenti c.c. all'ammissibilità della prova testimoniale non può essere rilevata d'ufficio, né eccepita dalla parte interessata dopo l'espletamento della detta prova, e tanto meno per la prima volta in Cassazione, giacché, non essendo tali norme fondate su ragioni d'ordine pubblico, la prova stessa deve ritenersi legittimamente acquisita al processo quando sia stata eseguita senza opposizione dell'interessato.

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