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Articolo 2722 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento

Dispositivo dell'art. 2722 Codice Civile

La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea(1).

Note

(1) Si tratta di un limite legale di ammissibilità alla prova testimoniale, che tende a dimostrare che anteriormente o contemporaneamente alla stipulazione di un accordo scritto siano stati prodotti altri patti, non risultanti dal medesimo documento, giustificata dalla scarsa probabilità che le parti abbiano posto in essere verbalmente determinati accordi al fine di estendere o modificare il contenuto dell'atto scritto. La presente disposizione non fa altro che ribadire una regola generale della comune esperienza, la quale stabilisce che, di fronte ad un atto stipulato per iscritto, è assai poco plausibile che le parti non vi abbiano inserito tutte le loro manifestazioni di volontà, lasciando alla forma orale ulteriori pattuizioni aggiuntive o addirittura contrastanti con quanto risultante dal primo documento in questione. Si specifica, tuttavia, che tale limitazione non deve essere considerata qualora la prova testimoniale miri solamente a fornire elementi idonei a chiarire o a meglio intendere il contenuto del documento medesimo.

Ratio Legis

La disposizione in esame sancisce la prevalenza della prova documentale su quella testimoniale, muovendo dalla teoria che, se le parti hanno prodotto un determinato accordo scritto, è assai poco verosimile che possano averne stipulati altri differenti, precedentemente o in contemporanea, che non siano stati indicati nell'atto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2722 Codice Civile

Cass. civ. n. 7179/2022

In tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del "pactum fiduciae" è sottratta ai limiti previsti dagli artt. 2721 e ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento; al contrario, ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.

Cass. civ. n. 1742/2022

Nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all'art. 2722 c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risulti in alcun modo previsto dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato nell'atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale. Ne consegue che, in caso di vendita di un immobile, quando il bene sia stato contrattualmente individuato, nella sua localizzazione e struttura, in modo sufficientemente certo, ma non ne sia stata precisata la consistenza e siano da escludere sia la vendita a corpo che quella a misura oppure di specie, è ammissibile la prova testimoniale volta ad accertare l'intervenuta pattuizione circa la misura del bene e la sua entità.

Cass. civ. n. 23414/2019

In tema di prova scritta, il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, posto dall'art. 2722 c.c., si riferisce ad un atto formato con l'accordo delle parti e non opera con riguardo ad una fattura che contiene, invece, solo una dichiarazione unilaterale. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 04/08/2015).

Cass. civ. n. 28407/2018

Il divieto, previsto dall'art. 2722 c.c., di dimostrare con testi la conclusione di accordi anteriori o contemporanei rispetto ad un contratto stipulato in forma scritta opera quando la prova si riferisce alla contrarietà tra ciò che si sostiene essere pattuito e quello che risulta documentato, ma non ove tenda solo a fornire elementi idonei a chiarire o interpretare il contenuto del documento.

Cass. civ. n. 8718/2017

Il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto sproporzionata, in relazione alle previsioni del contratto collettivo applicabile, la sanzione del licenziamento irrogata ad un dipendente postale che, in congedo straordinario per due mesi, al fine di assistere la madre portatrice di handicap, aveva omesso di comunicare, come imposto per fruire del beneficio, che quest'ultima, dopo una settimana dall’inizio del suddetto periodo, era stata ricoverata, ed aveva confermato la circostanza del non ricovero con una mendace dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

Cass. civ. n. 4601/2017

I limiti legali di ammissibilità della prova orale non operano quando la stessa sia diretta non già a contestare il contenuto di un documento, ma a renderne esplicito il significato; in particolare il divieto dell'ammissione della prova testimoniale stabilito dall'art. 2722 c.c., in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda solo gli accordi diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio, mentre non investe la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l'accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti. (Nella specie, i capitoli di prova, ritenuti dalla S.C. legittimamente ammessi dal giudice di merito, tendevano a stabilire se nelle contabili emesse dalla banca fosse stato riprodotto l'oggetto dell'ordine di cui era la banca stessa era stata incaricata).

Cass. civ. n. 5417/2014

Il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, previsto dall'art. 2722 cod. civ., si riferisce al documento contrattuale, formato con l'intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione, e non opera con riguardo ad una quietanza, che è atto contenente una dichiarazione unilaterale.

Cass. civ. n. 21443/2013

L'inammissibilità della prova testimoniale, ai sensi degli artt. 2722 e 2723 c.c., derivando non da ragioni di ordine pubblico processuale, quanto dall'esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; qualora, peraltro, nonostante l'eccezione d'inammissibilità, la prova sia stata egualmente espletata, è onere della parte interessata eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, c.p.c., l'una eccezione, quella d'inammissibilità, non dovendo essere confusa con l'altra, quella di nullità, né potendo ad essa sovrapporsi, perché la prima eccezione opera "ex ante", per impedire un atto invalido, mentre la seconda agisce "ex post", per evitare che i suoi effetti si consolidino.

Cass. civ. n. 14836/2012

La forma scritta dell'intimazione o richiesta di adempimento, necessaria per la costituzione in mora del debitore, e, quindi, per la interruzione della prescrizione, non osta, in difetto di espressa limitazione, all'ammissibilità della prova testimoniale, al fine indicato, sulle circostanze che quell'atto scritto sia stato effettivamente spedito o ricevuto dal debitore, perchè le limitazioni previste per tale mezzo di prova dall'art. 2722 cod.civ. sono stabilite per i contratti e per taluni specialissimi atti unilaterali, tra i quali rientrano gli atti interruttivi della prescrizione previsti dalla legge.

Cass. civ. n. 9526/2012

I limiti legali di ammissibilità della prova orale non operano quando la prova sia diretta non già a contestare il contenuto di un documento, ma a renderne esplicito il significato; in particolare il divieto dell'ammissione della prova testimoniale stabilito dall'art. 2722 c.c., in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda solo gli accordi diretti a modificare ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio, mentre il divieto non riguarda la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l'accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti (nella specie i capitoli di prova, ritenuti dalla S.C. legittimamente ammessi dal giudice di merito, tendevano a dimostrare un fatto storico - carenza d'impermeabilizzazione - diverso da quello risultante dal contratto scritto, nel quale si dava atto che i vani dell'immobile locato erano in buone condizioni).

Cass. civ. n. 5245/2006

L'art. 2722 c.c., nel vietare la prova per testimoni avente ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, si riferisce alla contrarietà (anteriore o contemporanea) tra ciò che si sostiene essere stato pattuito e ciò che risulta documentato. Esso, pertanto, non è applicabile al patto di riempimento del foglio firmato in bianco, poiché in tal caso il documento non contiene per definizione alcuna dichiarazione al momento della conclusione del patto, sicché è ontologicamente esclusa la stessa possibilità di un contrasto tra quanto pattuito e quanto risulta dal documento, il quale, al momento della pattuizione, reca null'altro che un'insignificante sottoscrizione, destinata a conferire rilievo ad una dichiarazione che ancora non esiste, e che proprio l'attuazione (conforme o meno al mandato) del patto farà venire in essere, in una fattispecie a formazione progressiva.

Cass. civ. n. 11141/2003

I limiti legali di ammissibilità della prova testimoniale fissati dall'art. 2722 c.c. (che non consente la prova di patti aggiunti o contrari, anteriori o contemporanei al documento) non operano allorché detta prova sia intesa non già a contestare il contenuto del documento, ma a renderne esplicito il significato.

Cass. civ. n. 8853/2001

Il divieto di prova testimoniale, sancito dall'art. 2722 c.c., si riferisce soltanto ai patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento e riguarda, pertanto, quei solo accordi di volontà diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto di un negozio consacrato nell'atto scritto. Quando, invece, si tratti di pattuizioni il cui contenuto ed oggetto non risultano in alcun modo previsti nel documento, né contrastano col suo contenuto, queste non possono ritenersi comprese (né escluse) nel negozio stipulato per iscritto (ancorché, con esso, si trovino in occasionale rapporto), con conseguente esclusione del divieto di cui alla norma in esame.

Cass. civ. n. 3412/2000

La prova dell'avveramento o meno dell'evento dedotto come condizione di efficacia di un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam può esser data anche con testimoni, non ostando gli artt. 2722, 2723 c.c., concernenti patti diversi da quelli risultanti dal contratto.

Cass. civ. n. 12826/1999

Benché l'espressione «documento» usata negli artt. 2722 e 2723 c.c. vada intesa nel senso di atto scritto avente contenuto convenzionale, con il quale contrasti il patto aggiunto o contrario che si vuole provare con testimoni (con la conseguenza che i limiti alla prova testimoniale stabiliti dalle menzionate norme non operano nel caso di quietanze, fatture commerciali o promesse di pagamento), va escluso che, perché operi il divieto in questione, il documento debba necessariamente recare la sottoscrizione di entrambe le parti. Ne consegue che, come la prima delle citate disposizioni trova applicazione con riguardo alla revoca della proposta di contratto che si pretenda intervenuta prima dell'accettazione (quando la proposta e l'accettazione risultino entrambe da atto scritto), così va escluso che, in presenza di una proposta contrattuale, formulata per iscritto, il destinatario di tale proposta possa dedurre, a mezzo di testimoni, che, in realtà, tra le parti, nella stessa data in cui era stata redatta la proposta contrattuale per iscritto, il contratto s'era già perfezionato a condizioni diverse rispetto a quelle indicate nella proposta.

Cass. civ. n. 3503/1997

Il divieto stabilito dall'art. 2722 c.c. di provare per testi circostanze contrarie al contenuto di un patto scritto riguarda le prove dirette a dimostrare per un rapporto convenzionale una disciplina pattizia diversa da quella risultante dalla scrittura che la documenta, in dipendenza dall'allegata stipulazione verbale di accordi integrativi o contrari, in un momento anteriore o contemporaneo a quello di formazione della scrittura, mentre a tale divieto è estranea l'ipotesi in cui si vogliano provare fatti storici che non alterino la veridicità della prova documentale. Ne consegue l'ammissibilità di una prova per testi diretta a dimostrare che la consegna all'acquirente dell'immobile venduto è avvenuta in data diversa da quella prevista nel rogito notarile.

Cass. civ. n. 2747/1995

In tema di prova testimoniale, il divieto sancito dall'art. 2722 c.c. di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento si riferisce al documento contrattuale, ossia formato con l'intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione, cosicché esso non opera quando si tratti di scrittura che provenga da una sola parte e contenga una dichiarazione unilaterale, come può avvenire anche nel caso in cui taluno dichiari di voler prestare fideiussione, se questa ha origine da un negozio unilaterale o dalla legge anziché da un contratto. (Principio enunziato con riferimento ad una prova per testi ammessa ed espletata al fine di dimostrare che, nel costituirsi fideiussori del debitore di un istituto bancario, anche per i debiti dipendenti da operazioni già consentite, mediante sottoscrizione del modulo predisposto dalla banca, i fideiubenti, senza farne menzione nel documento, avevano manifestato al creditore garantito la volontà di subordinare il loro impegno all'ampliamento del fido al debitore, ampliamento che costituiva a sua volta il motivo delle garanzie fideiussorie richieste dall'istituto).

Cass. civ. n. 11588/1993

Il divieto, previsto dall'art. 2722 c.c., di ammissione di prova testimoniale relativa a patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento riferibile solo a documenti aventi valore di convenzione tra le parti — non opera nel rito del lavoro con riguardo al disposto dell'art. 421 c.p.c., che consente al giudice di ammettere d'ufficio nuovi mezzi di prova anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile.

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Anonimo chiede
giovedì 05/05/2022 - Veneto
“Buongiorno,
nel 1993 dopo la morte di mio padre è stata fatta la successione e l'appartamento è stato acquistato da una delle mie sorelle (Tizia) e suo marito. Nell'atto di vendita del notaio è indicato che la parte venditrice (mia mamma, io e mia sorella Caia) siamo state pagate ma in realtà, per accordi verbali,io personalmente non ho ricevuto i soldi. Sulla base di accordi verbali al momento della morte di mia madre, ora 90enne, avrei ereditato il secondo appartamento, liquidando solo Caia. Ora i rapporti con Tizia sono rotti e mi chiedo se posso fare valere i miei diritti,chiedere ora di avere realmente i soldi. Grazie.”
Consulenza legale i 12/05/2022
Riguardo al valore da attribuirsi alla quietanza contenuta nell’atto notarile di compravendita (ossia alla dichiarazione da parte del venditore di aver già ricevuto, in tutto o in parte, il pagamento del prezzo), la Cassazione (Sez. II Civ., sent. 05/09/2016, n. 17573) ha precisato, innanzitutto, che “l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti (si veda, tra le tante, Cass. n. 11012/13, proprio in tema di efficacia probatoria della dichiarazione contrattuale di versamento del prezzo)”. Quindi la quietanza non ha lo stesso valore probatorio dell’atto pubblico in cui è contenuta.
Tuttavia, la possibilità di dimostrare il mancato pagamento del prezzo nonostante la quietanza incontra pur sempre il limite stabilito dall’art. 2722 c.c., che esclude possa provarsi per testimoni l’esistenza di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea (quali sarebbero, nel nostro caso, gli accordi verbali intercorsi tra le parti).
Come ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione, 22/09/2014, n. 19888, “la dichiarazione di quietanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la quietanza viene prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non può essere ammesso a provare per testi il contrario, ovvero che il pagamento non è avvenuto, salvo che dimostri, in applicazione analogica alla disciplina dettata per la confessione dall'art. 2732 c.c., che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione rispondesse al vero ovvero a seguito di violenza”.
Oltre alle osservazioni appena svolte, occorre considerare anche che, nella vicenda descritta nel quesito, si porrebbe anche un problema di prescrizione del diritto al pagamento del prezzo, considerando il lungo lasso di tempo decorso dalla conclusione del contratto.