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Articolo 143 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti

Dispositivo dell'art. 143 TUEL

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o più settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalità l'attività amministrativa dell'ente, individua, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario ad acta, all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci(1).

8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile(2).

12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione(3).

13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141 .

Note

(1) Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 20 giugno - 24 luglio 2019, n. 195, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, (che ha introdotto il comma 7-bis al presente articolo).
(2) Il comma 11 è stato modificato dall'art. 28 comma 1-bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113.
(3) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 107, comma 10, alinea e lettere b), c) e d)) che "In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini di cui agli articoli 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come segue:
[...]
b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, è fissato in novanta giorni;
c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, è fissato in centoventi giorni;
d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, è fissato in novanta giorni".

Massime relative all'art. 143 TUEL

Cons. Stato n. 96/2018

Lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che, per l'emanazione del relativo provvedimento, è sufficiente la presenza di elementi indizianti, che consentano d'individuare la sussistenza di un rapporto inquinante tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato.

Cass. civ. n. 516/2017

In base al disposto dell'art. 143, 11° comma, del T.U.E.L. appr. con D.P.R. n. 267/2000, sussiste la causa di incandidabilità di un Assessore comunale, al primo turno avvenire delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali successive al decreto di scioglimento del Consiglio comunale, ove il giudizio sia stato attivato in base alla trasmissione della proposta del Ministero di scioglimento prevista dalla norma, non essendo necessaria la memoria dell'Avvocatura dello Stato che aveva fatto seguito alla proposta ed era stata depositata in data anteriore alla prima udienza.

È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 143, comma 11, del T.U.E.L. appr. con D.P.R. n. 267/2000 per la estensione della incandidabilità ivi prevista anche alle elezioni regionali che invece potrebbe essere disposta ex art. 122 Cost. soltanto dalla Regione. Infatti, la misura dell'incandidabilità temporanea prevista dalla norma è pur essa diretta "ad assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale coinvolgente gli interessi dell'intera collettività" perciò connessi a valori costituzionali di primario rilievo; da ciò consegue secondo la costante e consolidata giurisprudenza, che devono ritenersi sussistenti quei requisiti che legittimano l'intervento legislativo dello Stato anche quando questo venga ad incidere su materie in linea di principio di competenza regionale o provinciale.

Cons. Stato n. 4792/2015

L'art. 143, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti locali), nel testo novellato dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che prevede lo scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata - a differenza di altre misure di prevenzione, ad esempio quelle prefigurate dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 490 del 1994, a tutela del condizionamento delle imprese da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, per la cui adozione è sufficiente il mero tentativo di infiltrazione, se non il periculum della stessa - richiede che il tentativo di infiltrazione sia reso significativo da elementi "concreti, univoci e rilevanti", che assumano valenza tale da "determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi e da compromettere l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali", aspetto ultimo che riveste carattere essenziale ai fini dell'adozione della misura di scioglimento dell'organo rappresentativo della comunità locale.

Ai fini delle scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata, gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono caratterizzarsi: a) per concretezza (essere cioè assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica); b) per univocità, che sta a significare la loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; c) per rilevanza, che si caratterizza per l'idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale).

In sede di scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata, pur permanendo in capo all'Amministrazione quella ampia discrezionalità che ad essa spetta nella valutazione di fenomeni connessi all'ordine pubblico e in particolare alla minaccia rappresentata dal radicamento sul territorio delle organizzazioni mafiose, tale discrezionalità non può spingersi fino a far presumere dalla sola esistenza di parentele e dalla irregolarità di alcuni atti della Amministrazione un condizionamento di tipo mafioso.

Cons. Stato n. 748/2015

È palesemente infondato il ricorso proposto per la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno al risarcimento dei danni che il ricorrente, già sindaco di un Comune, assume di aver subito a causa del dichiarato illegittimo scioglimento per 18 mesi del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 143, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per la perdita dell'indennità di Sindaco e delle indennità per le cariche che avrebbe potuto assumere, nonché per i danni arrecati all'attività professionale, all'onore, alla reputazione, all'immagine, alla possibilità di carriera politica, alla vita familiare e alle relazioni sociali, nonché per sofferenze fisiche e psichiche, non sussistendo l'elemento soggettivo della colpa dell'Amministrazione ex art. 2043 c.c., il cui comportamento deve essere valutato con riferimento alla contingenza e alla doverosità di sovvenire a esigenze di celerità, quindi al momento dell'emanazione del provvedimento, e in carenza di elementi che denotino mala fede, gravi irregolarità, riprovevoli mancanze e il manifesto intendimento di nuocere l'interessato.

Cass. civ. n. 1747/2015

Il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali per infiltrazioni di tipo mafioso, pur essendo destinato a svolgersi con il rito camerale ex artt. 737 e ss. cod. proc. civ., ha una forma speciale di instaurazione, che richiede la proposta del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 143, comma 11, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Qualora, nell'ambito del procedimento instaurato a seguito di tale proposta, il P.M. presenti autonomo ricorso per la dichiarazione di incandidabilità, non si realizza alcuna nullità, esso avendo natura e funzione di sollecitazione della trattazione dell'atto ministeriale di impulso.

In tema di elezioni amministrative, il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità ex art. 143, comma 11, T.U.E.L. è autonomo rispetto a quello penale, e diversi ne sono i presupposti, in quanto la misura interdittiva elettorale non richiede che la condotta dell'amministratore dell'ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno nella stessa, essendo sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio.

In tema di elezioni amministrative, è manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 143, comma 1, T.U.E.L. per violazione degli artt. 27 e 51 Cost., in quanto la temporanea incandidabilità dell'amministratore che ha dato causa allo scioglimento del consiglio dell'ente locale è un rimedio di "extrema ratio" volto ad evitare il ricrearsi delle situazioni cui la misura dissolutoria ha inteso ovviare, salvaguardando beni primari della collettività nazionale.

La misura interdittiva dell'incandidabilità temporanea dell'amministratore responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale conseguente a fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso o similare rappresenta un rimedio di extrema ratio volto ad evitare il ricrearsi delle situazioni che la misura dissolutoria ha inteso ovviare. Ai fini della sua applicazione, è irrilevante che l'amministratore sia stato assolto dai reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Cons. Stato n. 4845/2014

L'art. 143, T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, consente l'adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale sulla scorta di indagini ad ampio raggio sulla sussistenza di rapporti tra gli amministratori e la criminalità organizzata, non limitate alle sole evenienze di carattere penale, e perciò sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività e di concludenza serio, anche se di livello inferiore rispetto a quello che legittima l'azione penale o l'adozione di misure di sicurezza.

Cons. Stato n. 727/2014

L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, previsto in via generale dall'art. 7 della L. n. 241/1990, non sussiste nel caso di scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazioni mafiose o della criminalità organizzata, trattandosi di un'attività di natura preventiva e cautelare, per la quale non vi è necessità di alcuna partecipazione, anche per il tipo di interessi coinvolti, che non concernono, se non indirettamente, persone, ma la complessiva rappresentazione operativa dell'ente locale e, quindi, in ultima analisi, gli interessi dell'intera collettività comunale.

Le vicende che giustificano scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazioni mafiose o della criminalità organizzata ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000 vanno valutate nel loro insieme, perché solo dal loro esame complessivo si può ricavare, da un lato, il quadro e il grado del condizionamento mafioso e, dall'altro, la ragionevolezza della ricostruzione di quest'ultimo qual presupposto per la misura dello scioglimento del corpo deliberante dell'ente.

Cons. Stato n. 126/2013

Ai sensi dell'art. 143 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, la proposta del Ministro dell'Interno di scioglimento di un Consiglio comunale costituisce il ruolo centrale del nucleo espressivo della determinazione tecnica sottostante allo scioglimento stesso; pertanto, essa non è vincolata alle eventuali, difformi valutazioni risultanti dalla relazione prefettizia, atteso che è nella facoltà del Ministro orientare autonomamente il proprio convincimento in ordine alle conseguenze da trarre dagli elementi trasmessi con la detta relazione, sempreché coerentemente con i detti elementi, con la precisazione tuttavia che il contrario avviso del Ministro rispetto alle valutazioni de quibus deve essere sostenuto da uno congruo corredo motivazionale che dia puntualmente atto, anche a mezzo di un supplemento di istruttoria, delle ragioni che rendono prevalente lo scioglimento del consiglio comunale con incidenza sul consenso a suo tempo espresso dall'elettorato.

Cons. Stato n. 1266/2012

La natura del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non è di tipo sanzionatorio, ma preventivo, ciò comporta che quale presupposto si richiede solo la presenza di "elementi" su "collegamenti" o "forme di condizionamento" che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata, ma che non devono necessariamente concretarsi in situazioni di accertata volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, né in forme di responsabilità personali, anche penali, degli amministratori.

Il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose è un atto di alta amministrazione, connotato anche da una significativa valenza politica, così come la relazione ministeriale che viene presa a fondamento per l'esercizio del potere di scioglimento, dunque, il sindacato del giudice amministrativo non può essere che estrinseco, secondo le regole proprie del giudizio di legittimità, senza possibilità di apprezzamenti che ne concernino il merito.

L'applicazione dell'istituto di cui all'art. 143, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ricorre nelle ipotesi in cui l'andamento generale della vita amministrativa di un ente locale subisce influenze da un ipotizzato condizionamento mafioso, potendo di conseguenza l'indagine riguardare, oltre che scelte strettamente di governo - soprattutto quelle in materia di programmazione e pianificazione - anche specifiche attività di gestione, le quali sostanzialmente finiscono per essere quelle di maggior interesse per le consorterie criminali, in considerazione della maggiore e più repentina disponibilità che viene offerta di risorse pubbliche, (nella specie il giudice ha ritenuto legittimo il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale assunto in presenza di numerosi elementi quali: due liste avversarie, proprio l'ultimo giorno utile per la presentazione, si siano ritirate dalla competizione; numerosi sottoscrittori della lista, poi risultata vincitrice, risultano avere precedenti penali, parentele, e frequentazioni con esponenti dei clan; il fratello del Sindaco ha una condanna all'ergastolo per omicidio e irreperibile da 18 anni; immediatamente dopo l'elezione a Sindaco, con procedura rapidissima, è sia avviata la realizzazione del porto turistico in prossimità dei terreni di un parente prossimo del Sindaco stesso).

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Anonimo chiede
giovedì 05/07/2018 - Puglia
“Vorrei sapere se la Commissione Straordinaria che si è insediata nel Comune di (omissis) deve relazionare periodicamente o meno al Ministero e/o al Prefetto.”
Consulenza legale i 12/07/2018
La commissione straordinaria viene nominata in seguito al decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 TUEL, ovvero nei casi in cui venga riscontrata la presenza di fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso.

Tale Commissione è formata da tre membri, scelti tra i funzionari dello Stato e tra i Magistrati ordinari ed amministrativi, e dunque da persone di comprovata esperienza e bagaglio tecnico, nominati con Decreto del Presidente della Repubblica.

Data l'elevata professionalità dell'organo in questione, non vi è una norma che puntualmente delinei gli obblighi di relazione della Commissione nei confronti del Ministero, anche e soprattutto per via del fatto che essa agisce in sostituzione e con gli stessi poteri dell'Amministrazione Comunale, la quale normalmente non è soggetta ad un controllo costante da parte degli altri Poteri dello Stato.

L'unico organo deputato alla vigilanza sull'operato della Commissione straordinaria è il Comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie (di tutte), istituito presso il Ministero, il quale però, come suggerisce il nome stesso, è perlopiù diretto a sostenere l'operato delle commissioni, in ottica collaborativa, non prevedendosi dunque una particolare forma di subordinazione ed un obbligo costante di relazionare al Comitato.

Anche nei confronti del Prefetto non vi è una norma che indichi un tale dovere di relazione, e questo sempre per via dell'ampia autonomia di cui gode la Commissione.

L'unica eccezione a tale forma di completa autonomia è disciplinata dall'articolo 145, n. 2, in cui si prevede che, nelle situazioni che presentino gravi disservizi e per avviare la realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria adotta un piano di realizzazione degli interventi (entro 60 giorni dall'insediamento), la cui deliberazione in merito deve essere inviata al Prefetto. Nemmeno tale disposizione, tuttavia, prevede una forma di controllo da parte del Prefetto, il quale infatti è semplicemente tenuto a trasmettere gli atti all'amministrazione regionale competente. Difatti, a prescindere dalla trasmissione al Prefetto, la deliberazione di cui sopra è immediatamente esecutiva.