Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 4792 del 19 ottobre 2015

(3 massime)

(massima n. 1)

L'art. 143, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti locali), nel testo novellato dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che prevede lo scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata - a differenza di altre misure di prevenzione, ad esempio quelle prefigurate dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 490 del 1994, a tutela del condizionamento delle imprese da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, per la cui adozione è sufficiente il mero tentativo di infiltrazione, se non il periculum della stessa - richiede che il tentativo di infiltrazione sia reso significativo da elementi "concreti, univoci e rilevanti", che assumano valenza tale da "determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi e da compromettere l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali", aspetto ultimo che riveste carattere essenziale ai fini dell'adozione della misura di scioglimento dell'organo rappresentativo della comunità locale.

(massima n. 2)

Ai fini delle scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata, gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono caratterizzarsi: a) per concretezza (essere cioè assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica); b) per univocità, che sta a significare la loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; c) per rilevanza, che si caratterizza per l'idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale).

(massima n. 3)

In sede di scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata, pur permanendo in capo all'Amministrazione quella ampia discrezionalità che ad essa spetta nella valutazione di fenomeni connessi all'ordine pubblico e in particolare alla minaccia rappresentata dal radicamento sul territorio delle organizzazioni mafiose, tale discrezionalità non può spingersi fino a far presumere dalla sola esistenza di parentele e dalla irregolarità di alcuni atti della Amministrazione un condizionamento di tipo mafioso.

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