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Diritto civile -

Il pegno non possessorio

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2018
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea (vecchio ordinamento)
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il presente lavoro ha come oggetto l’analisi del nuovo istituto del pegno non possessorio, introdotto nel 2016 a mezzo del d.l. n. 59/2016 (c.d. “Decreto Banche”). L’elaborato mira ad indagare le ragioni che rendono il nuovo diritto di garanzia non possessorio un istituto di fondamentale importanza per l’economia ed il mercato creditizio del nostro Paese che, fino all’emanazione del Decreto Banche, era rimasto tradizionalmente ancorato al modello delle garanzie reali previsto dal Codice Civile del 1942. Nell’ordinamento previgente, la valida costituzione del pegno richiedeva lo spossessamento, requisito le cui radici affondano nel diritto romano, dove la struttura economica dei commerci era prevalentemente agricola. L’evoluzione commerciale dal medioevo all’età contemporanea ha visto un continuo modificarsi e velocizzarsi delle pratiche di scambio, con una conseguente modificazione anche dell’oggetto degli scambi, per giungere, attualmente, a scambi di prodotti finanziari, titoli e beni dematerializzati. Si è assistito quindi alla progressiva riduzione della rilevanza dello spossessamento, la quale risponde altresì ad un’esigenza di tipo economico: la paralisi economico-giuridica cui il debitore andrebbe incontro con la sottrazione della disponibilità del bene mal si concilia con le esigenze di celerità e dinamicità della moderna economia globalizzata. In questo senso, il Decreto Banche, con l’introduzione del nuovo pegno mobiliare non possessorio, ha contribuito allo svecchiamento dell’ordinamento giuridico italiano, il quale ha sempre guardato con sfavore le garanzie mobiliari non possessorie, ritenendole occulte e pertanto lesive degli interessi dei terzi creditori del costituente. A questo proposito, i capitoli che seguono, tramite un rapido sguardo comparatistico, mettono in luce l’arretratezza del sistema italiano delle garanzie rispetto a quello dei sistemi giuridici di Paesi come la Germania, la Francia e la Spagna i quali con diversi anni (in alcuni casi decenni) di anticipo, avevano introdotto forme di garanzia mobiliare non possessoria. I cenni comparatistici consentono inoltre di evidenziare come la disciplina del pegno non possessorio abbia tratto spunto dal modello di garanzia flottante del floating charge che, nel sistema giuridico del common law, era utilizzato già dal tardo Ottocento. Dato il breve tempo trascorso dall’entrata in vigore del d.l. n. 59/2016, ad oggi risultano ancora poco indagati i profili applicativi della nuova garanzia non possessoria. Il presente elaborato, pertanto, ha costituito occasione di indagine sulle convergenze e divergenze che il nuovo istituto avrà rispetto alle altre garanzie mobiliari e sull’impatto economico che le regole introdotte nel 2016 potranno avere sul mercato del credito italiano ed europeo entro il quale confluiscono. L’interrogativo sul raggiungimento o meno degli obiettivi insiti nella nuova disciplina del pegno non possessorio, è questione ancora del tutto aperta, in quanto occorre che, per prima cosa, la figura maturi sul piano della prassi negoziale e dell’esperienza giurisprudenziale. Tuttavia, non mancheranno, nelle pagine seguenti, alcune riflessioni in merito alle già evidenti lacune della legge 119/2016 nonché, con sguardo prospettico, in merito alle probabili future criticità operative del pegno non possessorio.

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