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Articolo 2785 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Rinvio a leggi speciali

Dispositivo dell'art. 2785 Codice Civile

Le disposizioni del presente Capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni(1).

Note

(1) Si vedano gli articoli 48 e 152, D.lsg. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario).

Ratio Legis

La norma afferma la prevalenza delle leggi speciali relative alla costituzione di pegno rispetto alle disposizioni dettate dal presente Capo del codice.

Spiegazione dell'art. 2785 Codice Civile

Leggi speciali

Le leggi speciali cui allude l'art. 2785 sono quelle ricordate al commento al n. 4 dell'articolo precedente : leggi che eccezionalmente consentono al debitore di non perdere il possesso del pegno : come pubblicità in luogo del possesso stanno altre forme di pubblicità. É però buona politica legislativa ridurre al minimo tali forme spurie di pegno, nonostante le quali facilmente possono esser indotti in errore altri cre­ditori e far credito a chi non merita credito perché indebitato e non più dispositore della cosa o del diritto impegnato.


Istituti e persone autorizzate a fare prestiti su pegno

Istituti e persone autorizzate a /are prestiti sopra pegno. Poiché la legge italiana ad abitualmente prestare su pegno autorizza solo de­terminate persone, è preliminare lo studio dell'azienda ;del creditore pignoratizio.

Non diversamente nell'assicurazione o nelle operazioni di banca o di borsa : poiché contratti di assicurazione, di banca o di borsa possono professionalmente stipularsi solo da persone od enti autorizzati, lo studio dei presupposti dell'autorizzazione é preliminare allo studio della forma di tali contratti. La autorizzazione è dell'essenza loro. Senza autoriz­zazione l'azienda non può nemmeno nascere.

Come lo Stato controlla le aziende che accumulano ingenti masse di capitali (banche, assicurazioni) ; come controlla fiere, mercati, borse, così controlla particolarmente tutte le numerose agenzie di affari, specie le agenzie di pegno ove si stipulano direttamente affari di pegno, o si esercita la mediazione in affari di pegno.

Il pegno su merci depositate nei magazzini generali è disciplinato dalle norme particolari ai magazzini generali. Sono norme regolatrici di affari (per così dire) ricchi e normali. Ricchi e normali sono tutti gli affari di pegno su titoli di deposito o di trasporto marittimo o ter­restre che passano per compagnie di navigazione, per banche, per magaz­zini generali.

Particolare benevolenza ha il legislatore verso le classi povere : rigorosamente sono perciò sorvegliati gli affari di pegno determinati da bisogno.

Vi è una categoria veramente benemerita di creditori pignoratizi : i Monti di pietà.Taluni di antica data sono sorti con scopo di benefi­cenza : proprio per combattere l'usura e per calmierare il triste mercato dei debiti su pegno.

Oramai l'esercizio del credito pignoratizio è monopolio dei Monti di credito e degli Istituti di credito di diritto pubblico che praticano tale forma di credito in base ai loro statuti .

Le agenzie di pegno e gli stessi Monti di pietà sono luoghi di abituale ritrovo d'indigenti e di gente di ogni classe che cerca di speculare sul bisogno. Vi è anche il pericolo che siano date in pegno cose di ori­gine dubbia. Gli esercenti agenzie di pegno devono perciò assoggettarsi alle rigorose prescrizioni del regolamento 21 gennaio 1929, n. 62 e del T. U. 18 giugno 1931, n. 773 della legge di pubblica sicurezza. La pub­blica sicurezza deve essere informata di tutte le operazioni che gli impegnatori intendono eseguire, del tasso delle anticipazioni, e delle moda­lità delle vendite. Informazioni da dare anticipatamente onde otte­nere la licenza. Devono tenere permanentemente affissa nei locali del­l'agenzia la tabella" delle operazioni alle quali attendono, colla tariffa delle relative mercedi. Non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta nè compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta d'identità o di altro documento fornito di fotografia proveniente da una amministrazione dello Stato (arti­colo 120 T. U. 1931).

Il regolamento del 1929 demanda all'autorità di Pubblica sicurezza di fissare (art. 227 e segg.) il limite massimo del tasso di interesse. Gli oggetti non riscattati entro sei mesi dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica ai sensi degli articoli 623 e seguenti cod. proc. civ. o con altro procedimento proposto dall'agente ed approvato dal­l'autorità di Pubblica sicurezza (art. 229 del regola 1929). Dipende dal giudizio della questura consentire deroghe al codice di commercio circa le modalità di vendita.

Chi esercita agenzie di pegno deve esigere da ogni cliente che di­mostri la propria identità a mezzo di carta d'identità o di altro docu­mento promanante da un'amministrazione dello Stato, e deve scrivere ogni operazione in un registro giornaliero (art. 120 regolamento 1929). È vietato l'acquisto abituale di polizze di Monti di pietà, ed il concedere abitualmente sovvenzioni supplementari su pegno, delle polizze stesse (art. 117 legge). Questo divieto si spiega perché il mercato delle polizze di pegno e la concessione di sovvenzioni supplementari (spesso i rego­lamenti degli stessi Monti emittenti le consentono direttamente) danno luogo ad esose speculazioni sulla miseria. Né possono gli impegnatori compiere operazioni diverse (art. 120, L. 1931). Questo divieto (co­mune ad altri rami di commercio : agli assicuratori ad es. è anche vie­tato compiere operazioni diverse) vuol evitare che cumulando anche il commercio della compravendita di preziosi, o ricomprando polizze l'impegnatore tragga ulteriori lucri, gravemente forse profittando del bisogno dei clienti. E divieto in evidente relazione ,e dipendenza del di­vieto del patto commissorio.

Chiunque in nome proprio dà in pegno cose di altri, obbligandosi in proprio come il debitore, ed al proprietario del pegno versando il ri­cavo della sovvenzione, fa opera di commissionario, contrae in nome proprio, ma per conto di altri. La commissione nel pegno è come la com­missione in ogni altro contratto : così nel trasporto lo spedizioniere contrae pure in nome proprio ma in realtà volendo obbligare il commit­tente nel cui interesse del resto stipula l'opera di trasporto promessagli dal vettore. Analogamente chi stipula assicurazione come commissio­nario (articoli 1890, 1891 cod. civ.) ovvero per conto di chi spetta. Per chi esercita abitualmente la commissione in operazioni di pegno vigono le stesse norme e gli stessi divieti del T. U. 1931 e del regol. 1929 di pubblica sicurezza innanzi ricordati.


Mediazione e commissione in affari di pegno

Mediazione ,e commissione in affari di pegno. La mediazione in affari di pegno consiste nel mettere in contatto debitori e creditori perché stipulino direttamente contratti di pegno. Non di rado il debitore vuol nascondere il disagio economico per cui è costretto a fare ricorso al credito su pegno), perciò il mediatore assume anche la veste di commissionario.

In odio ai negoziatori di polizze, ne è vietato il trasferimento a che abitualmente (anche se autorizzato) presta su pegno contro la trasgressione di tal divieto v'è la grave sanzione che le polizze cedute si devono considerare nulle e di nessun valore, senza pregiudizio dell'azione penale Il Monte di pietà di Milano non accetta reclami nè assumere responsabilità alcuna verso chiunque, per l'eventuale cessione di poliz2e di pegno di oggetti o di merci o per qualsiasi commercio delle stesse (articoli 130 e 131 statuto 14 settembre 1933, Monte di pietà di Milano).

La pericolosità della professione di commissionario o mediatore in affari di pegno (pericolosità più grave della professione d'impegnatore) sta nel bisogno di danaro ed in quel vero grave stato di necessità onde sono martoriati i debitori. Il disfavore della legge verso mediatori e coni-missionari in affari di pegno è chiaramente scritto nelle disposizioni di regolamenti e statuti di monti di pietà che solo in seguito a speciale autorizzazione, da concedersi dall'autorità di pubblica sicurezza, con­sentono sia disimpegnato l'ufficio di mediatore o sensale. I dirigenti dei Monti hanno sempre facoltà di allontanarli o di revocare il permesso di frequentare gli uffici e le aste, specie se esercitano moleste insistenze, o comunque recano disturbo : articoli 761 a 763 Istruzioni generali di servizio 17 giugno 1914 del Banco di Napoli. Questa specie di potere disciplinare (in casa propria, del resto) di amministrazioni di Monti di pietà verso contraenti, ricorda altro analogo potere disciplinare : la facoltà della P. A. di allontanare appaltatori dalle aste ; e persino di evitar loro l'ingresso negli uffici. Contro il fine di beneficenza che si propongono Monti ed altre benemerite istituzioni, tali persone potrebbero con minacce e con adescamenti riuscire a farsi aggiudicare pegni ad alto prezzo, o lucrare indebite provvigioni. É tutto un sistema di norme moralizzatrici dirette ad evitare ché a persone di dubbi moralità, o comunque pericolose, sia tolta ogni cattiva tentazione : il maximum di tale pubblica tutela si ha nel reato di sospetto all'art. 701 cod. pen. : possesso ingiustificato di valori.


L’estimatore del pegno

L'estiniatare• del pegno. L'estimatore è un dipendente del cre­ditore pignoratizio (ovvero un suo collaboratore ; anche se non presta opera continuativa nè in veste di dipendente) che gli garantisce, colla sua personale responsabilità, che nella distrazione del pegno non se ne ricupererà meno di quanto egli l'ha valutato. Resta a carico dell'esti­matore il pegno se nella vendita non lo si aggiudica a tanto per" quanto fu valutato : art. 313 statuto, agosto 1909, n. 529 del Banco di Napoli : art. 49 regolamento generale di amministrazione 2 giugno 1927 del Monte di pietà di Milano. Se il pegno al primo ed al secondo incanto non trova oblatori, è aggiudicato all'estimatore. Ovvia qui l'analogia con l'art. 54 T. U. riscossione imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1461 : deserto il terzo esperimento, è devoluto di di­ritto allo Stato per una somma corrispondente all'intero credito dell'esattore.

La legge n. 745/1938, obbliga oggi i Monti e gli altri impegnatori a servirsi dell'estimatore : rende obbligatorio quello che era già nella prassi dei -Monti di pietà. Per l'art. 12 l'operazione di pegno dev'esser preceduta da un giudizio di stima fatto da perito che deve ga­rantire all'ente mutante, in caso di vendita all'asta della cosa costituita ín pegno, l'integrale ricupero dell'importo del prestito e dei relativi interessi ed accessori. Gli estimatori devono dar cauzione: le cose poste in vendita che non trovino acquirente o che non raggiungano offerte sufficienti al rimborso integrale del credito del Monte, sono aggiudicate al perito che ha effettuato la stima, per l'importo del prestito, relativi interessi ed accessori importo da versarsi entro due giorni da quello dell'aggiudicazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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