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Articolo 2785

Codice Civile

Rinvio a leggi speciali

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Dispositivo dell'art. 2785 Codice Civile

Le disposizioni del presente Capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.


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