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Separazione e divorzio davanti al Sindaco: non occorre nemmeno presentarsi personalmente

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Separazione e divorzio davanti al Sindaco: non occorre nemmeno presentarsi personalmente
Come noto, una delle più recenti novità legislative in tema di separazione e divorzio, introdotta con la legge n. 164 del 2014, è quella della possibilità di potersi separare o di poter divorziare anche senza dover andare in Tribunale.
E’ possibile, infatti, a determinate condizioni, rivolgersi direttamente al Sindaco del Comune, anche senza l’assistenza di un avvocato, con ovvio risparmio di tempo e di denaro.

Ovviamente, questo è possibile solo nel caso in cui i coniugi abbiano deciso di comune accordo di porre fine al matrimonio, senza che ci siano contestazioni per quanto riguarda le questioni patrimoniali e personali (così, ad esempio, i coniugi dovranno mettersi d’accordo per quanto riguarda il mantenimento ).
Se, infatti, i coniugi avessero da discutere in merito alle condizioni della separazione o del divorzio, l’unica soluzione possibile sarebbe quella di utilizzare la procedura ordinaria.

Una volta raggiunto l’accordo, quindi, i coniugi potranno presentarlo al Sindaco, che si limiterà ad “omologarlo”, vale a dire, a confermarlo, attraverso un verbale che avrà la stessa efficace della sentenza di separazione o di divorzio.

Va osservato, però che ci sono altri due limiti alla possibilità di ricorrere a questa procedura semplificata, in quanto è necessario che:
a) i coniugi non abbiano figli, né nati nel matrimonio né nati fuori dal matrimonio;
b) l’accordo di separazione non contenga dei patti che abbiano ad oggetto il trasferimento di beni immobili.
Anche in questi due casi, quindi, l’unica possibilità per i coniugi per porre fine al matrimonio è quella di rivolgersi al Tribunale.

Ma le novità non finiscono qui.

Il Tribunale di Milano, infatti, con la recente sentenza del 19 gennaio 2016, è andato oltre quanto previsto dalla legge e ha precisato che, nel caso in cui si decida di separarsi o divorziare davanti al Sindaco, non occorre nemmeno recarsi personalmente in Comune, essendo possibile anche delegare qualcuno a firmare l’accordo già raggiunto.

Nel caso esaminato dal giudice, i coniugi, che già si erano separati in Tribunale, avevano deciso di divorziare in Comune.
Tuttavia, siccome il marito non si trovava in Italia, lo stesso aveva delegato un altro soggetto, attraverso una procura speciale (vale a dire, una delega che vale per solo una specifica questione), di firmare l’accordo raggiunto con la moglie.

In particolare, il Tribunale ha precisato che, anche se la legge non lo prevede espressamente, è possibile, con una procura speciale, incaricare un’altra persona (che può essere, per esempio, un famigliare o l’avvocato di fiducia) di recarsi in Comune e di firmare l’accordo di separazione o divorzio al proprio posto.
In questo caso, il Sindaco sarà obbligato ad omologare l’accordo e non potrà rifiutarsi di farlo solo perché i coniugi non si sono presentati personalmente.

Secondo il Tribunale, infatti, non avrebbe senso obbligare i coniugi a presentarsi fisicamente in Comune se non desiderano farlo, soprattutto se si considera che lo scopo della novità legislativa è proprio quello di semplificare la procedura e renderla più snella, in modo da agevolare il ricorso a procedure alternative a quelle giurisdizionali.

A giustificazione di questa conclusione, il giudice osserva come, anche in caso di separazione e divorzio davanti al Tribunale, è possibile, per gravi motivi, evitare che i coniugi si presentino personalmente davanti al giudice. Inoltre, è possibile anche la stessa celebrazione del matrimonio “per procura”, quando uno dei coniugi si trovi all’estero, con la conseguenza che, afferma nello specifico il Tribunale di Milano “dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile i coniugi – così come potrebbero munirsi di procura speciale davanti al Giudice – possono avvalersi della rappresentanza di un procuratore speciale e, in virtù della stessa, svolgere, in luogo del rappresentato, tutte le attività che questi dovrebbe porre in essere al cospetto dell’autorità amministrativa”.


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