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Infedeltą coniugale: ok alla prova per testimoni, ma solo se le domande sono abbastanza specifiche

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Infedeltą coniugale: ok alla prova per testimoni, ma solo se le domande sono abbastanza specifiche
È noto che molto spesso, nei processi, in assenza di documenti cartacei che possano essere d'aiuto nel supportare le nostre argomentazioni davanti al giudice, diventano molto importanti i testimoni.

Il testimone, in particolare, viene chiamato dal giudice a riferire merito alle circostanze di cui sia venuto a conoscenza in modo diretto.

Si parla, invece, di "testimonianza di riferimento" quando il testimone riferisce su fatti o circostanze di cui non ha avuto conoscenza diretta ma che gli sono state, appunto, riferite da altre persone.
In quest'ultimo caso, però, com'è ovvio, il giudice dovrà prestare attenzione nel valutare l'attendibilità di quanto riferito dal testimone, in quanto capita spesso che le voci riferite da altre persone contengano la distorsione tipica del "passaparola".

Delle precisazioni devono essere fatto con riferimento all'ipotesi in cui ci si trovi "costretti" a ricorrere alla prova per testimoni nel corso di un procedimento di separazione o divorzio.
Si potrebbe pensare, infatti, che portare davanti al giudice un soggetto estraneo alla coppia, che confermi di essere a conoscenza del fatto che uno dei coniugi intrattiene una relazione extraconiugale con un soggetto terzo possa essere decisivo ai fini della pronuncia di una sentenza di separazione, magari con addebito della stessa al coniuge fedifrago.

La questione, non è di poca rilevanza pratica, in quanto va osservato che la pronuncia di addebito della separazione comporta che uno dei coniugi venga considerato colpevole della fine del matrimonio e della separazione, a causa della violazione, da parte dello stesso, dei doveri fondamentali che derivano dal matrimonio (tra i quali, il dovere di fedeltà).
La conseguenza pressoché matematica di simile conclusione da parte del giudice è che al coniuge ritenuto colpevole non verrà riconosciuto il diritto a ricevere il pagamento di un assegno di mantenimento.

È chiaro, peraltro, che il giudice potrà decidere di addebitare la separazione ad uno dei coniugi solo quando ritenga raggiunta la prova in merito alla violazione dei doveri coniugali.
Nel caso specifico dell'infedeltà, la questione della prova è particolarmente delicata, soprattutto quando vengano chiamati dei testimoni a confermare determinate circostanze.
Proprio su questo argomento, si è recentemente pronunciato il Tribunale di Milano, con un'ordinanza del 30 novembre 2015.

Questa ordinanza affronta, in particolare, il tema della ammissibilità della prova testimoniale quando si debba provare che un coniuge abbia tradito l'altro.
Il giudice, in proposito, ha precisato che, quando i testimoni vengono sentiti nel corso di questi particolari procedimenti, le domande devono essere formulate in modo piuttosto specifico e non generico.
Se, infatti, venissero posti quesiti troppo generici, la prova per testimoni dovrebbe ritenersi inammissibile.

Secondo il Tribunale di Milano, in particolare, se i testimoni vengono chiamati a riferire genericamente in merito all'eventuale conoscenza dell'adulterio di uno dei coniugi, la domanda dovrebbe ritenersi inammissibile.
Il giudice sostiene, infatti, che il concetto di " relazione extra-coniugale" è eccessivamente generico, in quanto essere può assumere diversi significati.
Con questo termine, infatti, si può fare riferimento al semplice fenomeno occasionale della violazione del dovere di fedeltà coniugale, oppure ci si può riferire ad una vera e propria relazione nata fuori dal matrimonio e caratterizzata da una certa stabilità e durata.

Il ragionamento del Tribunale di Milano trova giustificazione sul fatto che il testimone deve riferire in merito a veri e propri "fatti", mentre non può essere chiamato ad esprimersi genericamente sulla sussistenza di situazioni affettive e sentimentali variamente interpretabili.

Di conseguenza, al testimone non potrebbe essere chiesto se è a conoscenza della sussistenza di un legame affettivo tra il coniuge e un terzo soggetto: al massimo, il testimone potrebbe riferire di aver visto i due assieme, in un determinato luogo e momento, mentre, ad esempio, si scambiavano un bacio o si abbracciavano o erano in procinto di avere un rapporto sessuale.


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