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Mantenimento dei figli maggiorenni: se gli stessi hanno lavorato o hanno percepito una borsa di studio, l’assegno di mantenimento va ridotto?

Famiglia - -
Mantenimento dei figli maggiorenni: se gli stessi hanno lavorato o hanno percepito una borsa di studio, l’assegno di mantenimento va ridotto?
E’ dell’inizio dell’anno una nuova pronuncia della Corte di Cassazione in materia di diritto al mantenimento dei figli maggiorenni (Cass. civ., ordinanza n. 439 del 14 gennaio 2016)

Come noto, l’obbligo per i genitori di mantenere i figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età degli stessi, dal momento che il diritto al mantenimento deve ritenersi sussistente, a prescindere dall’età, fino al momento in cui i figli abbiano raggiunto l’indipendenza economica e possano dirsi economicamente autosufficienti.

Il problema si pone, soprattutto, in sede di separazione o divorzio fra coniugi, in quanto il giudice, nel pronunciare la relativa sentenza, è tenuto anche ad adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni nell’interesse dei figli.

Trova applicazione, infatti, l’art. 155 del c.c., in base al quale “il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-ter, che i figli restino affidati a entrambi i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa quale risulta dal citato primo comma. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli, ovvero stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, nonché fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli”.

In altri termini, ciò sta a significare che il giudice, quando pronuncia la sentenza di separazione o divorzio fra coniuge, adotta anche i provvedimenti relativi al mantenimento (oltre che quelli relativi all’affidamento) dei figli, avuto riguardo, in particolare modo, all’interesse degli stessi.

Il giudice, quindi, in considerazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, potrà porre a carico dell’uno o dell’altro il pagamento in favore dell’altro coniuge di un assegno, a titolo di contributo nel mantenimento del coniuge stesso e/o dei figli.

Ebbene, in proposito, la Corte di Cassazione si è trovata ad analizzare la questione relativa alla sussistenza o meno dell’obbligo di mantenimento da parte di un genitore divorziato nei confronti dei due figli maggiorenni, dei quali uno lavorava e l’altro percepiva una borsa di studio.

In particolare, il fatto che il figlio abbia lavorato, anche solo in un periodo di tempo limitato, o che il medesimo abbia percepito una certa somma di denaro a titolo di borsa di studio, può incidere nella determinazione dell’assegno di mantenimento in loro favore?

Nello specifico caso esaminato dalla Corte, la madre aveva agito in giudizio al fine di ottenere, attraverso la modifica delle condizioni di divorzio, un aumento dell’assegno di mantenimento posto a carico del padre al momento del divorzio stesso.
A dire della donna, infatti, tale aumento si sarebbe reso necessario in considerazione del fatto che, dopo il divorzio, anche il secondo figlio aveva cominciato a frequentare l’Università.

Tuttavia, i giudici dei primi due gradi del giudizio non ritenevano di accogliere la domanda della madre, in quanto uno dei figli aveva svolto, per un periodo, attività lavorativa e, quindi, aveva percepito un reddito, mentre l’altro figlio aveva ottenuto una borsa di studio.

Giunti al terzo grado di giudizio, anche la Corte di Cassazione non ritiene dovuto l’aumento dell’assegno, proprio in considerazione del fatto che, sebbene fosse vero che la madre aveva visto aumentare le spese per il mantenimento dei due figli a seguito dell’iscrizione all’Università anche del secondo, doveva anche ritenersi che tale incremento di spesa fosse stato “compensato” dal reddito percepito e dalla borsa di studio ottenuta dagli stessi.

Infatti, attraverso la percezione di queste risorse economiche, i figli, maggiorenni, avevano dimostrato di aver raggiunto la loro indipendenza economica e di essere economicamente autosufficienti, con la conseguenza che dovevano ritenersi venuti meno i presupposti necessari ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento in capo ai medesimi.


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