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Legittima la ricerca della madre biologica deceduta

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Legittima la ricerca della madre biologica deceduta
L'adottato può chiedere di conoscere le generalità della madre biologica anche se questa è morta e aveva deciso di rimanere anonima.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22838 del 09 novembre 2016, ha fornito alcune precisazioni in tema di adozione e di diritto dell’adottato ad avere informazioni in merito alla propria madre biologica nel caso in cui, al momento della nascita, avesse deciso di rimanere anonima.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale per i minorenni aveva rigettato la domanda proposta da un’adottata “volta ad ottenere l’accesso alle informazioni relative alle generalità della propria madre naturale, la quale aveva esercitato il diritto a rimanere nell’anonimato, alla nascita della ricorrente e, nel corso dell’istruttoria, era morta”.

Secondo il Tribunale, infatti, il diritto della madre naturale a rimanere nell’anonimato “non viene meno con la morte della madre stessa, considerato l’interesse a mantenere nei confronti dei familiari superstiti un’immagine di sé non caratterizzata dall’abbandono di un figlio alla nascita”.

L’attrice aveva proposto reclamo avverso la decisione di primo grado, la quale, tuttavia, veniva confermata anche dalla Corte d’appello, la quale evidenziava, peraltro, come il Codice della privacy stabilisca che “il diritto all’anonimato si conservi per cento anni dalla formazione del documento”.

L’attrice, ritenendo la sentenza ingiusta, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

Secondo la ricorrente, infatti, la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 28 della legge n. 184 del 1983, ai sensi del quale il giudice, nel decidere circa la domanda del figlio naturale di conoscere le generalità della madre rimasta anonima, deve bilanciare il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini e quello della madre a rimanere ignota”.

Nel caso di specie, invece, i giudici dei precedenti gradi di giudizio non avrebbero effettuato tale bilanciamento di interessi, escludendo “in via radicale la revocabilità del diniego espresso al momento del parto in caso di morte della madre biologica”.

La Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla questione, sottolineava come la medesima Corte con la sentenza n. 15024 del 2016 avesse già stabilito che “il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini deve essere garantito anche nel caso in cui non sia più possibile procedere all’interpello della madre naturale”.

Evidenzia la Corte, infatti, come “l’irreversibiità del segreto sull’identità della madre naturale non è più compatibile con l’attuale configurazione del diritto all’identità personale”, desumibile dall’interpretazione integrata dell’art. 2 Cost. e dell’art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nella parte in cui tutela “il diritto alla vita privata”.

Secondo la Cassazione, inoltre, “l’interpretazione della norma che identifichi nell’intervenuta morte della donna, un ostacolo assoluto al riconoscimento del diritto a conoscere le proprie origini da parte dell’adottato, determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i figli nati da donne che hanno scelto l’anonimato ma non sono più in vita e i figli di donne che possono essere interpellate sulla reversibilità della scelta operata alla nascita”.

Alla luce di considerazioni, la Corte di Cassazione riteneva di dover accogliere il ricorso presentato dall’adottata in questione, statuendo il diritto dell’adottato a conoscere le generalità della madre biologica rimasta anonima, poichè “può essere correttamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto”.


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