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In ferie da una settimana, il datore di lavoro mi ha richiamato in servizio: posso rifiutarmi di tornare al lavoro?

Lavoro - -
In ferie da una settimana, il datore di lavoro mi ha richiamato in servizio: posso rifiutarmi di tornare al lavoro?
È lecito il richiamo in servizio durante le ferie? Quando può farlo il datore e quando il dipendente può rifiutarsi?
L’art. 36 Cost. stabilisce che i lavoratori hanno diritto alle ferie (ossia, un periodo di riposo retribuito): si tratta di un diritto fondamentale dei lavoratori, anche nell’ottica della tutela della salute del lavoratore stesso (art. 32 Cost.) per recuperare le forze psicofisiche spese. L’art. 2109 c.c. precisa che il periodo di ferie va stabilito dal datore, tenendo conto delle esigenze aziendali e dei bisogni del lavoratore.

Dopo aver approvato il piano ferie, il datore potrà cambiarlo solo per una nuova valutazione delle esigenze economico-produttive dell’azienda. Però, la Corte di Cassazione (con sent. n. 27057 del 2013) ha precisato che il datore dovrà tempestivamente comunicare la modifica al lavoratore, con congruo preavviso e comunque prima dell’inizio delle ferie.

Però, se costretto, il datore può richiamare in servizio il dipendente durante le ferie, senza alcun preavviso?

Se il contratto collettivo o altri accordi tra le parti (accordi aziendali o la lettera di assunzione) riconoscono al datore tale facoltà, allora è legittimo il richiamo in servizio del lavoratore nel corso delle ferie.
In tal caso, il dipendente non può rifiutarsi di riprendere a lavorare. Infatti, dopo il richiamo in servizio, la mancanza dal lavoro potrebbe considerarsi come “assenza ingiustificata”: il rischio è quello di un procedimento disciplinare o, addirittura, del licenziamento.

Quanto detto deve essere collegato anche al tema della reperibilità del lavoratore durante le ferie: essa è prevista con accordo tra le parti e determina l’obbligo del lavoratore di essere rintracciabile anche nel corso delle ferie.

Se il lavoratore non è tenuto ad essere reperibile durante il periodo di ferie, l’assenza dal lavoro dopo il richiamo in servizio non può essere considerata “assenza ingiustificata”: in tal caso, il dipendente dovrà dimostrare che, non essendo tenuto a rendersi rintracciabile durante le ferie, egli non era reperibile con i normali mezzi di comunicazione e, quindi, non ha ricevuto la chiamata dell’azienda.

Al contrario, se il lavoratore ha l’obbligo di reperibilità, allora l’assenza dal lavoro non potrà essere giustificata, se non provando – nel corso di un eventuale procedimento disciplinare – di non aver potuto rispondere a causa di eventi eccezionali, pur avendo utilizzato la diligenza richiesta.

Tuttavia, cosa accade se il contratto collettivo o gli accordi tra le parti non prevedono tale possibilità per il datore?
Il richiamo in servizio potrà esserci solo in casi eccezionali e per motivi oggettivi: il datore può richiamare il dipendente durante le ferie soltanto come ultima scelta (cioè, quando non c’è altra possibilità di riorganizzare diversamente l’attività).
Però, in questa ipotesi, dato che non c’è un’espressa previsione nel contratto collettivo o in altro accordo, si ritiene che il lavoratore possa legittimamente opporsi al rientro anticipato dalle ferie.

Peraltro, nel caso di richiamo in servizio, il lavoratore ha diritto ad un rimborso delle spese che ha sostenuto per il rientro anticipato?

Ci sono alcuni contratti collettivi che prevedono, in capo al datore di lavoro, tale rimborso. Ad esempio, il contratto collettivo nazionale “Alimentari – Industria” prevede che, nel caso di richiamo forzato al lavoro durante le ferie, il datore deve rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per il rientro anticipato.

In mancanza di previsioni nel contratto collettivo, anche i contratti o regolamenti interni possono prevedere, in capo al datore di lavoro, il dovere di rimborsare le spese sopportate dal lavoratore per rientrare.
E, in assenza di una qualsiasi previsione, il datore potrebbe comunque prevedere tale rimborso, ma non è detto che lo faccia.


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