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Distacco dal riscaldamento condominiale

Distacco dal riscaldamento condominiale
Niente distacco dal riscaldamento condominiale centralizzato senza il consenso dell’assemblea se prescritto dal regolamento di condominio.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 9889 del 16 maggio 2016, si è occupato di un interessante caso in materia condominiale.

Nel caso esaminato dal Tribunale, una condomina aveva agito in giudizio nei confronti del condominio, esponendo che l’impianto centralizzato di riscaldamento non funzionava regolarmente e che, pertanto, la medesima era giunta alla decisione di staccarsi dallo stesso, installando un impianto autonomo.

Dopo l’avvenuto distacco da parte della condomina, l’assemblea di condominio aveva approvato il bilancio del riscaldamento e le spese per i contabilizzatori del calore e la condomina riteneva tali delibere illegittime.

Esponeva la condomina, infatti, come le suddette delibere non avessero riconosciuto l’avvenuto distacco dall’impianto centralizzato, attribuendole le spese per i contabilizzatori di calore e per il riscaldamento.

Alla luce di tali considerazioni, la condomina chiedeva al Tribunale di accertare la legittimità del distacco dall’impianto centralizzato, con conseguente annullamento delle delibere assembleari sopra descritte.

Il condominio si costituiva in giudizio, contestando la legittimità delle domande svolte dalla condomina, in quanto l’art. 25 del Regolamento condominalesubordinava il distacco ad una previa autorizzazione dell’assemblea”.

In proposito, il Tribunale evidenziava che il Regolamento di condominio “ha natura contrattuale” ed è opponibile alla condomina, risultando il medesimo essere stato espressamente accettato dalla medesima, come risultante dall’atto di acquisto della proprietà dell’appartamento in questione.

Ebbene, dall’esame della delibera assembleare dedotta dalla condomina, secondo il Tribunale si ricavava che nessuna autorizzazione era stata data dall’assemblea, la quale si era limitata “a decidere di effettuare, tramite un legale, la verifica del diritto al distacco (…), rimandando, all’evidenza, a successiva deliberazione la decisione di prestare o meno il consenso”.

Poiché tale seconda delibera non risultava essere mai stata adottata, secondo il Tribunale si doveva concludere nel senso che la condomina, allo stato, non fosse legittimata a distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento, “non avendo conseguito uno dei presupposti contrattualmente previsti per poter rinunciare all’impianto centralizzato”.

Di conseguenza, il Tribunale non riteneva di poter accogliere le domande proposte dalla condomina, dal momento che pur essendo stato provato il “diritto al distacco sotto il profilo della mancanza di conseguenze pregiudizievoli per l’impianto”, non si era verificata l’ulteriore condizione prevista dal Regolamento di condominio, consistente nell’autorizzazione dell’assemblea di condominio.

Ricordava il Tribunale, infatti, che la rinuncia al riscaldamento centralizzato non è consentita “in presenza di un divieto contenuto nel regolamento condominiale di natura contrattuale che, mentre non può derogare alle disposizioni richiamate dall’art. [[cc1118]], ultimo comma, codice civile e non può menomare i diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, ben può, invece, derogare, alle disposizioni legali non dichiarate inderogabili”.

In tal senso, peraltro, si è espressa anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11268 del 9.1.1998.

Sulla base di tali motivazioni, il Tribunale rigettava le domande proposte dalla condomina, condannando la medesima al pagamento delle spese processuali


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