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Dipendenti pubblici, le ferie maturate e non godute vanno pagate: nuova pronuncia della Corte d’Appello di Roma

Lavoro - -
Dipendenti pubblici, le ferie maturate e non godute vanno pagate: nuova pronuncia della Corte d’Appello di Roma
Seguendo la Corte di Giustizia europea, la Corte d’Appello di Roma ha concesso ad un infermiere l’indennizzo per ferie non godute
Per i dipendenti pubblici, ultimamente un argomento dibattuto è l’indennità per le ferie maturate e non godute. È un tema tornato alla ribalta grazie ad una recente sentenza della Corte di Giustizia europea (causa C 218/22 del 18/01/2024).

La pronuncia europea ha determinato una serie di conseguenze a livello nazionale. Infatti, la Corte d’Appello di Roma ha riconosciuto il diritto all’indennizzo per le ferie maturate e non godute.

La vicenda riguarda un infermiere, ormai in pensione. Durante il rapporto di lavoro, l’uomo ha accumulato un notevole numero di giorni di ferie, ma non ne ha mai potuto godere. L’infermiere si è rivolto al Tribunale per il riconoscimento di un rimborso economico da parte dell’ASL in sostituzione dei giorni di ferie non fruiti.

Il problema è capire se sia possibile la monetizzazione delle ferie non godute: ossia, è possibile trasformare le ferie non godute in una somma di denaro?

Il giudice di primo grado ha rigettato la richiesta dell’ex operatore sanitario. Così, l’uomo ha impugnato la decisione negativa, rivolgendosi alla Corte di Appello.

Come anticipato, la Corte d’Appello ha ribaltato la pronuncia negativa di primo grado, riconoscendo all’infermiere il diritto a ricevere il pagamento dell’indennizzo per le ferie non fruite.

Nello specifico, cosa ha detto la Corte di Appello di Roma?

In pratica, la Corte d’Appello ha fatto riferimento alle motivazioni date dalla Corte di Giustizia europea in materia di ferie non godute. Facciamo chiarezza.

La normativa italiana (l’art. 5, comma 8 d.l. n. 95/2012) prevede il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per i dipendenti pubblici anche nel caso di fine del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Come precisato dalla Corte costituzionale italiana, ciò tenuto conto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e delle esigenze organizzative del datore di lavoro.

Però, con la recente pronuncia del 2024, la Corte di Giustizia europea ha evidenziato che alcune norme dell’Unione Europea (art. 7 della direttiva 2003/88/CE su alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro e art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.) contrastano con la normativa nazionale italiana che, per ragioni riguardanti il contenimento della spesa pubblica e le esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, vieta la monetizzazione delle ferie maturate e non godute alla data della fine del rapporto di lavoro, se il dipendente pone fine volontariamente a tale rapporto e non ha dimostrato di non aver goduto delle ferie durante tale rapporto per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Ancora, secondo la Corte di Giustizia europea, per ottenere l’indennità, il dipendente non deve dare la prova di non aver potuto godere delle ferie per fatto a lui non imputabile. È il datore di lavoro che deve dimostrare la propria diligenza nel consentire al lavoratore di fruire delle ferie maturate.

Allora, rifacendosi alla giurisprudenza europea, la Corte d’Appello di Roma ha riconosciuto il diritto dell’infermiere all’indennizzo per le ferie maturate e mai fruite.

Contrariamente alla disciplina nazionale (l’art. 5 del d.l. n. 95 del 2012), il giudice dell’appello ha precisato che la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere esclusivamente economico. Inoltre, le esigenze organizzative del datore devono essere viste come un incentivo alla fruizione delle ferie, non certamente come un ostacolo.

Peraltro, richiamando l’orientamento europeo, la Corte d’Appello ha rilevato come l’ASL non abbia provato di aver esercitato la necessaria diligenza per mettere il dipendente nelle condizioni di godere delle ferie. Anzi, è risultato che l’ASL era venuta a conoscenza della situazione del dipendente solo in prossimità del pensionamento.

Ecco perché la Corte di Appello ha sancito il diritto dell'infermiere all’indennità sostitutiva delle ferie.


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