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Casa in affitto, quando si lascia l'immobile si deve tinteggiare? Chi paga i danni da usura? Il parquet? Qui la sorpresa

Casa in affitto, quando si lascia l'immobile si deve tinteggiare? Chi paga i danni da usura? Il parquet? Qui la sorpresa
Locazione terminata e immobile da restituire: l'inquilino deve pagare i danni o l'usura dell'immobile oppure spetta al proprietario?
I prezzi degli affitti sono alle stelle, soprattutto in alcune città italiane, e in molti si ritrovano a prosciugare una bella fetta del proprio stipendio per pagare il canone di locazione.
Per una parte di popolazione, infatti, un immobile di proprietà è un'utopia, o perché è sempre più difficile ottenere un mutuo, o perché, soprattutto se si è giovani, ci si è abituati a doversi spostare per lavoro e a rinviare il momento di piantare le radici.
Vivere in affitto, in ogni caso, può avere anche dei vantaggi. Se, da un lato, si ha la sensazione di "sprecare" dei soldi, dall'altro un inquilino ha sicuramente meno pensieri di un proprietario. Basti pensare che, ai sensi dell'art. 1576 del Codice Civile, è il locatore che deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, fatta eccezione per quelle di piccola manutenzione, che sono a carico del conduttore o locatario.

Ma che succede, invece, se il conduttore arreca danni all'abitazione? Se, al momento in cui l'immobile viene restituito, ad esempio perché il contratto di locazione è terminato, il proprietario constata dei danni dovuti all'uso dello stesso, questi possono essere addossati al locatario, ossia all'inquilino?
Sull'argomento è intervenuto il Tribunale di Milano, con la recente sentenza n. 7350/2023. Scopriamo insieme cosa ha statuito il giudice (spoiler: la decisione vi piacerà se vivete in affitto, meno se siete proprietari!).

In particolare, nel caso sottoposto all'esame del Tribunale, la proprietaria della casa locata aveva constatato, al momento della restituzione dell'immobile, la presenza di danni nell'appartamento, di cui richiedeva il risarcimento all'inquilina. Di conseguenza, la locatrice aveva trattenuto il deposito cauzionale, ammontante ad euro 1200, a titolo di compensazione per i danni lamentati, che quantificava complessivamente in euro 6486,37. In ciò essenzialmente consisteva la difesa della donna innanzi al Tribunale adito dalla conduttrice, che aveva intrapreso azione legale per ottenere la restituzione del deposito cauzionale versato.

Ebbene, il Giudice milanese ha dato ragione alla ricorrente, ossia all'inquilina, in particolare valorizzando quanto disposto dall'art. 1590 del Codice Civile. Ai sensi di tale norma, infatti, è vero che il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, ma salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.
Infatti, ex art. 1590, comma 3 del Codice Civile, il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà.

Il Tribunale, nella predetta sentenza, ha affermato che "il locatore non ha il diritto di pretendere la restituzione del bene locato in perfetto stato, per cui il conduttore non è tenuto a ripristinare lo stato locativo dell’immobile nelle condizioni in cui l’ha ricevuto, perché il ripristino tende ad assicurare al locatore il vantaggio, non consentito dalla legge, di non sopportare l’onere economico delle spese del deterioramento della cosa determinato da un uso normale della stessa, che è già compensato con il canone di locazione."
Di conseguenza, il Giudice ha dato ragione alla ricorrente, e ha condannato la proprietaria di casa a restituire il deposito cauzionale trattenuto.
Ma cerchiamo di capire il perché. Possibile mai che un'inquilina possa addirittura rimuovere le porte dell'appartamento e non dover risarcire i danni? Naturalmente, non è così.

Il Tribunale di Milano, difatti, ha evidenziato che, come precisato dalla giurisprudenza, rientrano nel normale degrado d’uso i fori dei tasselli nel rivestimento della cucina per appendere i pensili e quelli per il sostegno delle tende, nonché la presenza sulle pareti di impronte di mobili e quadri, connesse alla mancata tinteggiatura prima della consegna. Di conseguenza, il giudice adito ha ritenuto che la locatrice non avesse diritto al risarcimento per la mancata tinteggiatura.
Per quanto riguarda gli altri danni, e in particolare la rimozione di due porte, il Tribunale ha rigettato la domanda della proprietaria in quanto tali danni non erano stati provati, in particolare perché nel verbale di riconsegna dell'immobile poteva leggersi che non vi era "nulla da segnalare", dicitura che non sarebbe stata inserita nel caso in cui due porte interne fossero state rimosse.

Attenzione, quindi, perché nessun Tribunale vi ha autorizzato a rimuovere le porte delle abitazioni in cui siete in affitto. Tuttavia, ricordatevi che, come inquilini, non siete tenuti a risarcire tutti quei danni che derivano semplicemente dall'uso e dalla vetustà della cosa locata.


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