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Avvocati, da oggi gli atti dovranno essere chiari e sintetici: ecco le nuove regole del Decreto Ministeriale n. 110/2023

Avvocati, da oggi gli atti dovranno essere chiari e sintetici: ecco le nuove regole del Decreto Ministeriale n. 110/2023
Dal 1° settembre gli atti processuali civili dovranno essere redatti attenendosi ai limiti e alle regole stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia del 7 agosto 2023, n. 110
Citazione e ricorso: 40 pagine
Memorie difensive: 40 pagine
Memorie e repliche: 26 pagine
Interlinea: 1,5
Margini: 2,5 centimetri
Dimensione carattere: 12 punti
Note: 0
Spazi: q.b.

Non stiamo dando i numeri. È la ricetta aggiornata dell’atto processuale perfetto. Non adatta alle controversie con valore al di sopra dei 500.000 euro.

Dal 1° settembre è, infatti, in vigore il decreto del Ministro della Giustizia 7 agosto 2023, n. 110 che reca il regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell’art. 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. Il decreto si applicherà ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023.

Come dovranno essere articolati gli atti processuali e quali dimensioni dovranno avere?
Con l’entrata in vigore del decreto gli atti processuali delle parti private e del pubblico ministero dovranno essere chiari e sintetici. A tal fine l’art. 2 del decreto ne prevede una specifica articolazione:
  • Intestazione (con indicazione dell'ufficio giudiziario e della tipologia di atto);
  • Parti (contenente ogni indicazione richiesta dalla legge);
  • Parole chiave (massimo 20);
  • Estremi del provvedimento impugnato (nelle impugnazioni);
  • Fatti e motivi in diritto (con indicazione specifica e distinta in parti dell'atto separate e rubricate);
  • Documenti offerti in comunicazione;
  • Questioni pregiudiziali, preliminari e di merito;
  • Conclusioni;
  • Mezzi di prova;
  • Valore della controversia;
  • Richiesta di distrazione delle spese;
  • Provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Mentre l’art. 3 fornisce le dosi esatte per ciascun atto processuale: 80.000 caratteri (corrispondenti approssimativamente a 40 pagine) per citazione e ricorso, comparsa di risposta e memoria difensiva, atti di intervento e chiamata di terzi, comparse e note conclusionali. Memorie e repliche, invece, dovranno essere contenute nel limite di 50.000 caratteri (corrispondenti all’incirca a 26 pagine). Aggiungere note a filo: sono ammesse solo per riferimenti di giurisprudenza e dottrina.

Sono previste deroghe?
Gli intolleranti alla sinteticità (perché la controversia è di particolare complessità, “anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti”) possono aumentare le dosi, avendo cura di indicare, con una esposizione sintetica nell’atto, le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti.

Redige i provvedimenti in modo chiaro e sintetico, nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 2 e 6 in quanto compatibili, anche l'organo decisionale. Le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice, invece, sono correlate alla complessità della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti.

Quali conseguenze in caso di mancato rispetto del regolamento?
Se, avvocati, non seguirete la ricetta alla lettera, l’atto vi riuscirà lo stesso ma il sapore potrebbe essere leggermente diverso: la mancata osservanza delle forme, dei limiti di redazione e dello schema informatico non comporta invalidità, ma può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo così come disposto dall’art. 46, comma 4, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.


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