Cassazione civile Sez. II sentenza n. 24026 del 27 dicembre 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, non occorre che il possesso abbia i requisiti richiesti per l'usucapione, ma è sufficiente la prova dei durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere anche l'utilizzo nel momento dello spoglio stesso, e che il transito è stato dall'attore effettuato nella sua qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato.

(massima n. 2)

L'azione di denunzia di nuova opera (che è diretta ad ottenere le misure più immediate per evitare danni alla cosa posseduta mediante un procedimento sommario che si esaurisce con l'emanazione del provvedimento di rigetto o di accoglimento della pretesa cautelare) e quella di spoglio (che è destinata a tutelare nel merito, anche se preceduta da una fase interdittale, il possessore nei confronti dell'autore dello spoglio medesimo) hanno finalità e presupposti diversi, e la loro autonomia esclude che in virtù di un principio di specialità possa ravvisarsi l'esperibilità soltanto della prima in caso di contestuale esistenza delle condizioni legittimanti l'esercizio di entrambe.

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