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Articolo 688 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Forma dell'istanza

Dispositivo dell'art. 688 Codice di procedura civile

La denuncia di nuova opera o di danno temuto [c.c. 1171, 1172] (1) si propone con ricorso (2) al giudice (3) competente a norma dell'articolo 21 (4).

Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669quater(5).

Note

(1) La denuncia di nuova opera e di danno temuto consistono in due azioni preordinate alla difesa della proprietà o di altro diritto reale di godimento e alla semplice tutela del possesso.
La prima azione è rivolta a tutelare il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale teme che una nuova opera iniziata sul proprio o sull'altrui fondo possa cagionare un danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunciare all'autorità giudiziaria la nuova costruzione purché questa non sia terminata e non sia ancora decorso un anno dall'inizio della stessa.
La denuncia di danno temuto invece può essere esercitata sempre dagli stessi legittimati indicati sopra quando temono che un edificio, un albero o altre cosa possa cagionare un danno grave e imminente alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso. Pertanto, ci si rivolge all'autorità giudiziaria denunciando il fatto al fine di ottenere un provvedimento che possa ovviare al pericolo.
(2) La denuncia si propone mediante ricorso, secondo le norme dettate in tema di procedimenti cautelari. Infatti, con la legge 80/2005 è stato spezzato il legame tra la tutela cautelare delle azioni di nunciazione e giudizio di merito, in quanto l'inizio del giudizio di merito è rimesso alla volontà delle parti. Sul punto, si precisa poi che le azioni di nunciazione possono essere promosse sia ante causam che in corso di causa. Nella prima ipotesi, la denuncia è promossa innanzi il giudice competente a norma dell'art. 21, ovvero il giudice del luogo in cui il fatto denunciato è avvenuto o dove è situato l'immobile dal quale proviene il pericolo, sotto forma di ricorso. In tal caso, il ricorso deve contenere l'indicazione delle condizioni dell'azione cautelare, ossia il periculum in mora e il fumus boni juris e gli elementi che consentano di individuare la domanda per il merito, che deve essere proposta con un autonomo atto introduttivo.

(3) La parola "pretore" è stata sostituita dalla parola "giudice" dall'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.
Il giudice che decide sulla denuncia di nuova opera o di danno temuto ha la facoltà si provvedere in via immediata con decreto motivato inaudita altera parte assunte ove occorra sommarie informazioni, quando l'urgenza è tale che la convocazione della controparte pregiudicherebbe l'esecuzione del provvedimento cautelare, oppure può assumere eventuali testimonianze o sentire le parti, disponendone la comparizione con decreto da notificarsi unitamente al ricorso entro un termine perentorio, ordinare la ispezione dei luoghi e poi provvedere con ordinanza. Nell'ipotesi, comunque, di pronuncia inaudita altera parte, con lo stesso decreto il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, assegnando al ricorrente un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto alla controparte: in tale udienza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati inaudita altera parte con apposita ordinanza.
(4) Tale competenza è funzionale pertanto è inderogabile, eccetto le ipotesi in cui non sia già pendente il giudizio di merito. Infatti, se è già pendente il giudizio di merito, la domanda di tutela possessoria o cautelare si propone al giudice dinnanzi al quale tale giudizio risulta già stato instaurato ai sensi dell'art. 669quater.
(5) Nel caso in cui sia già pendente il giudizio di merito, la denuncia si propone dinnanzi al giudice competente a conoscere il merito ai sensi dell'art. 669 quater del c.p.c..
Infine, si precisa che il giudice competente a conoscere le azioni di nunciazione è sempre il Tribunale in composizione monocratica, in quanto tali azioni non rientrano tra le materie riservate alla competenza del collegio ex art. 50 bis del c.p.c..

Brocardi

Damnum infectum
Feci, sed iure feci

Spiegazione dell'art. 688 Codice di procedura civile

Con questa norma si apre la sezione III del capo III intestato ai “Procedimenti di nuova opera e di danno temuto”, ovvero quei procedimenti mediante i quali il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, possa derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all'autorità giudiziaria la nuova opera (cfr. art. 1171 del c.c.), così come se ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso può farne denunzia all’autorità giudiziaria (cfr. art. 1172 del c.c.).

I provvedimenti di nunciazione hanno pur sempre natura di provvedimenti cautelari, essendo idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, malgrado il contenuto del provvedimento assuma carattere di anticipazione parziale del contenuto della futura sentenza di accoglimento nel caso in cui il giudice ordini la sospensione dell'opera.

La prima integrazione alla disciplina di questi procedimenti si fa discendere dal richiamo all’[[21 cpc] ai fini della individuazione della competenza per territorio, e precisamente al secondo comma di tale norma, il quale sancisce che per la denuncia di nuova opera e di danno temuto è competente il tribunale del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.
Trattasi di competenza funzionale, salvo il disposto dell'art. 669 quater del c.p.c., che individua il giudice competente a conoscere della domanda di tutela cautelare nel caso che già sia pendente la causa per il merito.

Legittimato attivamente all’esercizio della domanda cautelare ex art. 1172 del c.c. è oltre al proprietario del bene, anche il titolare di altro diritto reale, quale l'usufruttuario; per converso, legittimato passivo è sia il proprietario del bene dal quale si teme possa derivare un pregiudizio, quanto qualsiasi altro titolare del diritto portatore dell'obbligo, quale l'usufruttuario.
La domanda può essere proposta sia prima che in pendenza del giudizio di merito.
Nel primo caso si propone con ricorso al giudice competente ex art. 21; in questo caso il ricorso deve contenere oltre alla indicazione delle condizioni proprie della azione cautelare (ossia il periculum in mora ed il fumus boni juris), anche gli elementi individuatori della domanda per il merito, che può essere proposta con un autonomo atto introduttivo.

L’azione di merito potrà essere volta alla tutela del diritto di proprietà, di altro diritto reale o del possesso, oltre che al risarcimento del danno.
Il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può immediatamente provvedere con decreto motivato inaudita altera parte quando l'urgenza è tale che la convocazione della controparte pregiudicherebbe l'esecuzione del provvedimento cautelare, oppure può sentire eventuali testimoni o le parti, disponendone la comparizione con decreto da notificarsi unitamente al ricorso entro un termine perentorio da lui stabilito, così come può ordinare l’ispezione dei luoghi e successivamente provvedere con ordinanza, con la quale assegna alle parti un termine perentorio per dare inizio all'eventuale giudizio di merito (tale termine non può essere superiore a sessanta giorni ex art. 669 octies del c.p.c., come si desume dal disposto dell'art. 669 quaterdecies del c.p.c.).

Qualora si pronunci inaudita altera parte il contraddittorio deve essere instaurato entro il termine non superiore a quindici giorni di cui al secondo comma dell'art. 669 sexies del c.p.c.; in questo caso con lo stesso decreto il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, assegnando al ricorrente un termine perentorio, non superiore a otto giorni, per la notificazione del ricorso e del decreto alla controparte.
A quella udienza potrà, con ordinanza, confermare, modificare o revocare i provvedimenti emanati inaudita altera parte, disponendo poi per l'inizio della trattazione del merito.

Massime relative all'art. 688 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 16259/2017

I procedimenti di nunciazione si articolano in due fasi, la prima delle quali, di natura cautelare, si esaurisce con l'emissione di un'ordinanza che concede o nega la tutela interinale, e la seconda, di merito, destinata alla definitiva decisione sull'effettiva titolarità della situazione soggettiva azionata e sulla meritevolezza della tutela possessoria o petitoria invocata: ne consegue che l'ordinanza emessa in sede di reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso il provvedimento reso all'esito della fase cautelare, condividendo i caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri di quest'ultimo, è inidonea ad acquisire, dal punto di vista formale e sostanziale, efficacia di giudicato e non è, pertanto, ricorribile per cassazione, neppure limitatamente al profilo concernente le spese, la cui contestazione - ove il soccombente non intenda iniziare il giudizio di merito - va effettuata in sede di opposizione al precetto intimato su tale titolo ovvero all'esecuzione, ove iniziata sulla base di esso.

Cass. civ. n. 6480/2010

Qualora l'azione nunciatoria non abbia ad oggetto la richiesta di demolizione di un'opera, bensì il ripristino dello stato dei luoghi, la domanda può essere interpretata come richiesta di risarcimento del danno in forma specifica e, pertanto, quando essa sia avanzata contro l'autore del fatto dannoso, non si verifica un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra lo stesso ed il proprietario o comproprietario del fondo sul quale l'opera illegittima è stata eseguita.

Cass. civ. n. 9909/2009

La denuncia di nuova opera, quando sia rivolta in via urgente alla sospensione immediata dei lavori e, successivamente, al ripristino della situazione antecedente alla lesione del diritto reale di cui si invoca la tutela possessoria o petitoria, non può essere oggetto della cognizione arbitrale, né in fase cautelare né in ordine al giudizio a cognizione piena, richiedendo necessariamente l'esercizio giudiziale di poteri coercitivi.

Cass. civ. n. 24026/2004

L'azione di denunzia di nuova opera (che è diretta ad ottenere le misure più immediate per evitare danni alla cosa posseduta mediante un procedimento sommario che si esaurisce con l'emanazione del provvedimento di rigetto o di accoglimento della pretesa cautelare) e quella di spoglio (che è destinata a tutelare nel merito, anche se preceduta da una fase interdittale, il possessore nei confronti dell'autore dello spoglio medesimo) hanno finalità e presupposti diversi, e la loro autonomia esclude che in virtù di un principio di specialità possa ravvisarsi l'esperibilità soltanto della prima in caso di contestuale esistenza delle condizioni legittimanti l'esercizio di entrambe.

Cass. civ. n. 11027/2003

Le azioni di nunciazione (artt. 1171 e 1172 c.c.) sono preordinate a difesa sia della proprietà o di altro diritto reale, sia del semplice possesso e l'ordinario giudizio di merito successivo alla fase preliminare e cautelare ha natura petitoria o possessoria a seconda che la domanda, alla stregua delle ragioni addotte a fondamento di essa (causa petendi) e delle specifiche conclusioni (petitum), risulti, secondo la motivata valutazione del giudice, volta a perseguire la tutela della proprietà o del possesso. Ne consegue che la qualificazione di «azione di nunciazione», comprendendo entrambe le fasi del giudizio, impone che, esaurita quella cautelare, quella a cognizione ordinaria abbia poi ad oggetto un accertamento, alternativamente, relativo alla proprietà o al possesso.

Cass. civ. n. 39/2001

Qualora la coltivazione di una cava (o miniera) da parte della pubblica amministrazione o di un suo concessionario, arrechi nocumento o pericolo di danno ai diritti di un privato e tale situazione non discenda dalle scelte amministrative, ma dall'inosservanza di corrette modalità tecniche dell'attuazione concreta di tali scelte, il privato può esercitare l'azione nunciatoria davanti al giudice ordinario; infatti, i provvedimenti richiesti, pur implicanti la condanna ad un facere, non interferiscono su atti discrezionali della P.A.

Cass. civ. n. 345/2001

Ai fini dell'azione di «danno temuto», l'obbligo di rimuovere la situazione di pericolo di danno, grave e prossimo, incombe su colui che abbia la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità della cosa (edificio, albero, o altra cosa inanimata sul fondo) dalla quale promana la minaccia di danno per la proprietà (o altro diritto reale) o per il possesso di colui che denunci la situazione di pericolo.

Cass. civ. n. 1473/1996

Il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 c.p.c.) è previsto con limitato riferimento alle questioni di giurisdizione di cui all'art. 37 del codice di rito, cioè alle questioni attinenti alla giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P.A. ed alla giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero; tale previsione, attesa la natura straordinaria ed eccezionale dell'istituto è tassativa e non può essere estesa ad ipotesi non contemplate dall'indicato art. 37. Pertanto, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione in relazione ad un giudizio di nunciazione del quale non sia parte la P.A. e nel quale uno dei contendenti privati deduce l'impossibilità, per il giudice adito, di imporre la realizzazione di un giunto tecnico, trattandosi di questione attinente al merito della decisione, non prospettabile con il regolamento medesimo.

Cass. civ. n. 9235/1992

La distanza tra una costruzione ed una strada pubblica — quale è quella di quaranta metri dal ciglio stradale, prevista dal D.M. 1 aprile 1968 e altra eventualmente minore, prevista da un piano regolatore — è stabilita nell'interesse dell'ente pubblico proprietario della strada medesima e non già del proprietario della costruzione, che è titolare di un mero interesse legittimo, non tutelabile, per il divieto di cui all'art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, con azione di nunciazione nei confronti del detto ente, neanche quando la determinazione delle distanze emerga dal progetto esecutivo di costruzione della strada e non venga rispettata in occasione della sua effettiva realizzazione.

Cass. civ. n. 4649/1991

La denuncia di nuova opera, avendo carattere preventivo in quanto mira ad evitare un danno, può essere promossa, così per difendere il possesso come per difendere il diritto di proprietà od un qualsiasi altro diritto reale, quando la nuova opera da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, e da cui si ha ragione di temere che sia per derivare danno alla cosa che forma oggetto del diritto o del possesso del denunciante, non sia ancora terminata. Quando invece l'opera è stata portata a termine, non si può ricorrere all'azione di nunciazione, il cui esperimento peraltro non costituisce un onere, ma si deve fare ricorso alle azioni repressive volte alla rimozione e alla definitiva eliminazione della situazione dannosa, e in particolare, quando, si intende difendere il possesso, alle azioni possessorie di cui agli artt. 1168, 1170 c.c.

Cass. civ. n. 11693/1990

Nell'azione di denuncia di nuova opera, qualora il ripristino della situazione di fatto anteriore debba essere attuato mediante la demolizione di un'opera appartenente a più proprietari, l'azione deve essere diretta contro tutti i comproprietari, oltre che contro gli autori dello spoglio o della violazione del diritto di proprietà, poiché incidendo la condanna all'abbattimento sull'esistenza dell'oggetto, e quindi necessariamente sul compossesso o sulla comproprietà che altri estranei al processo abbiano su di esso, e non essendo d'altra parte configurabile la riduzione in pristino rispetto alla quota ideale del soggetto convenuto in giudizio, la sentenza che pronuncia la condanna al ripristino nei suoi soli confronti è inutiliter data.

Cass. civ. n. 7978/1990

Il proprietario di un immobile, in caso di inosservanza da parte del vicino delle distanze minime delle costruzioni dettate dal codice civile o dai regolamenti locali, ha facoltà di esperire, a sua scelta, l'azione petitoria, l'azione possessoria e, ove intenda ottenere provvedimenti immediati, il procedimento di nuova opera di cui agli artt. 688 ss. c.p.c., senza essere tenuto ad osservare alcun ordine di priorità nella scelta degli indicati strumenti processuali.

Cass. civ. n. 5626/1988

Con riguardo alle azioni di nunciazione nei confronti della pubblica amministrazione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, qualora, in relazione al petitum sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo, mentre non rileva il tipo di provvedimento cautelare richiesto, che può implicare solo un limite interno delle attribuzioni di quel giudice, in relazione al divieto di annullamento, modifica o revoca dell'atto amministrativo di cui all'art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. Pertanto, detta giurisdizione deve essere affermata, quando il proprietario di un fondo denunci il pregiudizio alla salute ed all'ambiente derivante dalla vicina costruzione di un'opera pubblica, senza l'adozione delle doverose cautele, ricollegandosi la domanda a posizioni di diritto soggettivo (inclusa quella inerente alla fruizione del bene ambiente, qualificabile come diritto soggettivo in capo a chi disponga di beni il cui godimento sia legato alla conservazione delle condizioni ambientali).

Gli artt. 140 e 141 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico sulle acque e gli impianti elettrici); i quali espressamente vietano la proposizione di azioni di nunciazione (e possessorie) nei confronti della pubblica amministrazione, ove possano interferire su provvedimenti ed atti dell'autorità amministrativa in materia di governo di acque pubbliche a tutela di interessi generali, determinano, con riguardo a dette azioni, il difetto assoluto di giurisdizione.

Cass. civ. n. 5625/1988

Gli artt. 140 e 141 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico sulle acque e gli impianti elettrici); i quali espressamente vietano la proposizione di azioni di nunciazione (e possessorie) nei confronti della pubblica amministrazione, ove possano interferire su provvedimenti ed atti dell'autorità amministrativa in materia di governo di acque pubbliche a tutela di interessi generali, determinano, con riguardo a dette azioni, il difetto assoluto di giurisdizione.

Cass. civ. n. 4802/1988

La denuncia di nuova opera è proponibile anche in relazione ad un manufatto che, pur non essendo attualmente lesivo del diritto altrui, possa essere temuto come fonte di futuro danno per i caratteri che l'opera potrebbe assumere qualora fosse condotta a termine. Pertanto, è compito del giudice del merito accertare se, avuto riguardo al carattere pregiudizievole che l'opera avrebbe potuto assumere qualora fosse stata ultimata, l'attore abbia agito con la necessaria diligenza e cautela nel valutarne, alla stregua delle iniziali caratteristiche oggettive, la potenziale dannosità, restando comunque escluso che l'ordine di sospensione dei lavori adottato in sede interdittale possa convertirsi in provvedimento definitivo nella successiva fase di merito ove in tale sede risulti accertata l'intenzione del convenuto di eseguire un'opera non lesiva del diritto del denunciante.

Cass. civ. n. 3646/1986

In tema di azioni di nunciazione per qualificare la domanda come petitoria non è sufficiente che l'istante si sia dichiarato proprietario del bene di cui abbia chiesto la tutela, potendo il titolo di proprietà essere stato richiamato, in difetto di specificazione, solo ad colorandam possessionem.

Cass. civ. n. 3161/1985

L'azione di denuncia di danno temuto è ammissibile nei confronti della P.A. sempre che essa non miri alla revoca o alla modifica di un atto amministrativo o alla imposizione di un determinato comportamento, positivo o negativo, all'amministrazione convenuta, ma sia rivolta unicamente all'accertamento di un comportamento colpevole della P.A., con riserva di esperire, nella sede competente, l'azione per eliminare le cause del danno sempre incombente.

Cass. civ. n. 5060/1984

Qualora la denuncia di nuova opera, in relazione all'apertura da parte del vicino di una veduta a distanza non regolamentare, venga proposta in funzione di una contestuale azione negatoria di servitù, il carattere petitorio e non possessorio di tale azione comporta che il procedimento, dopo la fase cautelare inderogabilmente riservata al pretore, resta soggetto, nella successiva fase cognitoria, alle ordinarie regole della competenza per valore, e, quindi, spetta al tribunale, ove gli atti non forniscano elementi per la stima del fondo del ricorrente.

Cass. civ. n. 6344/1982

La denuncia di nuova opera, in quanto tendente essenzialmente all'accertamento dell'illegittimità dell'opera iniziata, siccome lesiva del possesso o del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento a cui tutela essa è esperita, non postula necessariamente l'esistenza di danni già verificatisi al momento della sua proposizione, sicché la domanda di risarcimento di tali danni, avanzata dal ricorrente, costituendo un elemento del tutto eventuale, non incide sulla natura e finalità di detta azione nella sua ulteriore fase del giudizio di merito, che sarà sempre possessorio o petitorio, secondo la natura del rapporto dedotto in causa ed il proposito manifestato dal ricorrente con la conseguente applicazione delle regole proprie, rispettivamente, delle cause possessorie e di quelle petitorie, sia in ordine alla disciplina del rapporto sostanziale controverso, sia in ordine all'individuazione del giudice competente per materia e per valore.

Cass. civ. n. 5287/1982

La denuncia di nuova opera è un'azione esperibile a tutela sia della proprietà (o di altro diritto reale di godimento), sia del possesso, rimanendo, in entrambi i casi, oggettivamente identica, con la conseguenza che, ove essa sia esercitata nella duplice veste di proprietario-possessore, il giudice ben può ritenere la domanda fondata con riferimento ad una sola di dette qualità e che, in siffatta ipotesi, le due qualificazioni soggettive non sono in una relazione tale che l'una è principale (petitoria) rispetto all'altra (possessoria), bensì in rapporto di complementarietà, poiché, ai fini dell'accoglimento della domanda, le deficienze probatorie afferenti all'una possono essere ovviate o compensate dalle probanti risultanze che riguardino l'altra.

Cass. civ. n. 6477/1981

Nel procedimento di denuncia di nuova opera, la legittimazione passiva, nella prima fase (a cognizione sommaria) — intesa ad ottenere un provvedimento che assicuri la conservazione della situazione materiale dedotta in causa, con l'inibizione di un suo mutamento o con la predisposizione di cautele idonee per la rimessione in pristino — spetta tanto all'autore materiale dell'opera, quanto all'eventuale autore morale, mentre, nella seconda fase (di merito ed a cognizione piena), si determina in base alla natura, possessoria o petitoria, della domanda proposta, con la conseguenza che il legittimato passivo si identifica nel destinatario del comando dettato dalla norma invocata dall'attore e, quindi, nell'esecutore materiale ed in quello morale dell'opera, se il denunciante agisce in possessorio, e nel proprietario o titolare di altro diritto reale, se il denunciante agisce in petitorio. In quest'ultima ipotesi, l'attore può correggere, nella seconda fase, gli errori o le deficienze in cui sia incorso nella prima, provocando l'intervento in giudizio del soggetto o degli altri soggetti legittimati.

Cass. civ. n. 1445/1981

In materia di legittimazione passiva rispetto alle azioni di nunciazione, nella prima fase, a cognizione sommaria, del procedimento di nuova opera, legittimato passivo è l'autore dell'opera, cioè chi ne assume l'iniziativa, (esecutore materiale o morale della medesima), mentre nella seconda fase, di merito ed a cognizione piena, la legittimazione passiva si determina in base alla domanda proposta, secondo le regole generali, ossia il legittimato passivo, si identifica in colui che è destinatario del comando dettato dalla norma invocata dall'attore e, quindi, l'esecutore morale o materiale dell'opera, se il denunciante agisce in possessorio, ed il proprietario od il titolare di altro diritto reale, se il denunciante agisce in petitorio; invece, nella denuncia di danno temuto, legittimato passivo è sempre colui che, essendovi obbligato, abbia omesso di espletare l'attività necessaria per evitare l'insorgenza della situazione di pericolo e, pertanto, nell'una e nell'altra fase, il proprietario della cosa o, comunque, il titolare del diritto reale portatore dell'obbligo.

Cass. civ. n. 2322/1980

È proponibile davanti al giudice ordinario l'azione di nunciazione contro la P.A. quando il danno o il pericolo denunciato sia non già il risultato diretto del modo di essere o della realizzazione dell'opera pubblica interferente con la proprietà o il possesso, bensì dell'omissione di cautele tecniche nell'esecuzione dei lavori volte a scongiurare il pericolo di danni a terzi. Le modalità estrinseche di esecuzione dei lavori, non essendo indissolubilmente connesse col modo di essere proprio del risultato di interesse pubblico perseguito, costituiscono attività meramente materiale che, come non può svolgersi in contrasto con i precetti posti dalla prudenza e dalla tecnica a salvaguardia del diritto dei privati, così non è sottratta all'intervento inibitorio o correttivo del giudice ordinario.

Cass. civ. n. 1394/1970

Difetta di giurisdizione il giudice ordinario in ordine alla domanda proposta contro l'amministrazione dei lavori pubblici dal proprietario di un fondo, al fine di ottenere provvedimenti idonei ad ovviare l'imminente pericolo di danno derivante da opera di difesa fluviale decisa ed intrapresa dall'amministrazione stessa. Detta domanda, infatti, configura un'azione di nunciazione e, sia essa rivolta alla tutela del diritto di proprietà, ovvero al conseguimento di una reintegrazione o manutenzione del possesso, non è proponibile, ai sensi dell'art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248 allegato E, in quanto tendente ad una non consentita pronuncia di condanna della P.A. a un «facere» o «non facere»

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Consulenze legali
relative all'articolo 688 Codice di procedura civile

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Francesco chiede
sabato 10/11/2012 - Campania

“La mia è una domanda prettamente teorica,anche se comunque con dei risvolti pratici. Potreste cortesemente spiegarmi nei due casi di specie, e cioè sia nella denuncia di nuova opera ex 1171 sia in quella da danno temuto ex 1172 in cosa consista il fumus boni iuris che il giudice dovrà accertare? nel semplice accertamento sommario che chi afferma leso il diritto di proprietà ne è titolare o in altro? Perchè in questi due casi il confine con il periculum in mora mi sembra molto labile... grazie mille, uno studente.”

Consulenza legale i 12/11/2012

Le azioni di nunciazione si distinguono nella denunzia di nuova opera e nell'azione di danno temuto.

La prima è un'azione concessa a chi abbia ragione di temere che da una nuova opera /attività da altri intrapresa, stia per derivare un danno alla cosa che forma oggetto del proprio diritto o del possesso, per ottenere dal giudice un provvedimento che sospenda l’esecuzione dell’opera (desistat).
La seconda è l’azione diretta contro il pericolo di un danno grave e prossimo, derivante da un edificio, un albero, o altre cose già esistenti, per ottenere dal giudice un provvedimento che consenta di ovviare al pericolo.

Trattandosi di procedimenti cautelari, essi si caratterizzano sia per il fumus boni iuris che per il periculum in mora, quali presupposti indefettibili e condizioni proprie delle azioni cautelari. Il fumus consiste principalmente nella probabile esistenza del diritto fatto valere o parvenza di buon diritto, ovvero nella verosimiglianza della fondatezza della domanda cautelare; mentre il periculum consiste nella descrizione del danno che potrebbe derivare alla posizione di colui che chiede la concessione del provvedimento cautelare.


Nella denuncia di nuova opera il periculum in mora può riscontrarsi nel ragionevole timore che la nuova opera possa provocare un danno; nella denuncia di danno temuto il p.i.m. si sostanzia nel ragionevole timore che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa possa derivare il pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del diritto o del possesso del ricorrente.

Filippo D. chiede
lunedì 11/10/2010
“A seguito ripetute infiltrazioni nel mio appartamento derivanti dal lastrico solaresono stati disposti in sede assembleare i lavori di rifacimento dello stesso ma durante il periodo di attesa per l'inizio dei lavori sono costretto a sopportare continue cadute di acqua con conseguente abbandono della camera da letto e l'amministratore dice di poter fare nulla per tamponare la situazione. Come posso tutelarmi nel caso di specie? Mi conviene soprassedere o per lo meno posso scrivere all'amministratore chiedendo però quale risarcimento? grazie”
Consulenza legale i 12/10/2010

Rispondiamo con una pronuncia della Corte di Cassazione (4797/01)

L'omessa manutenzione della terrazza di copertura dell'edificio condominiale da parte dei condomini è fonte di una obligatio propter rem a carico dei medesimi (o della parte di essi che se ne serva), in proporzione delle rispettive quote, ma ciò non osta alla legittimità di una domanda di risarcimento proposta, ex art. 2055 c.c., dal proprietario dell'appartamento sottostante - danneggiato, nella specie, da infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza a cagione della sua mancata manutenzione - che assume, per l'effetto, la posizione di terzo rispetto a quella degli altri condomini inadempienti.

Resta, pertanto, il diritto di richiedere il risarcimento del danno. A prescindere dall'esistenza di una delibera condominiale che abbia già deliberato il rifacimento del lastrico solare.