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Articolo 113 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 113 Costituzione

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale [24] dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa [100, 103 1 , 2, 125].

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Ratio Legis

La ratio della disposizione va rinvenuta nella volontà del costituente di consentire al cittadino una difesa dinnanzi agli organi giurisdizionali (imparziali) nei confronti dell'attività della p.a., in considerazione della sua natura di organo pubblico.

Spiegazione dell'art. 113 Costituzione

La norma in esame è posta a tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi degli individui lesi dall'attività della pubblica amministrazione.

Il fatto che un determinato provvedimento o comportamento promani da un ente pubblico non può determinare una sfera d'immunità in capo allo stesso, il quale, per contro, sarà tenuto ad annullare o revocare il provvedimento, o comunque a soddisfare in via risarcitoria il danno subito dal privato.

La giurisdizione si radica presso il giudice ordinario o presso il giudice amministrativo in base alla sussistenza o meno della spendita di un potere pubblico, a prescindere dall'emanazione o meno di un provvedimento. Anche un mero comportamento, purchè derivante dall'esercizio di pubblici poteri e a prescindere dall'adozione di un atto, determina il radicarsi della giurisdizione amministrativa.

Inoltre, nel caso di un intenso intrecciarsi di diritti soggettivi ed interessi legittimi coinvolti (con preminenza però di questi ultimi), è stata prevista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nei casi espressamente previsti dall'art. 133 c.p.a..

Gli unici atti sottratti al controllo giurisdizionale (ma non al controllo della Corte Costituzionale) sono gli atti politici, per definizione liberi nei fini, motivo per il quale non è sindacabile l'uso della discrezionalità da parte dell'amministrazione.

Da ultimo, ai sensi del comma 3, la legge determina i casi in cui è possibile annullare un provvedimento amministrativo. Il potere di annullamento spetta unicamente al giudice amministrativo, mentre il giudice ordinario può solamente disapplicare il provvedimento amministrativo illegittimo, come sancito dagli articoli 4 e 5 L.A.C..

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