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Articolo 307 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Dispositivo dell'art. 307 Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento(1), dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni(2).

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente [308, 309].

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto(3).

Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole(4).

Note

(1) Il delitto in esame si differenzia dal concorso nei reati di cui agli artt. 305 e 306 relativamente al destinatario dell'aiuto. Infatti gli articoli richiamati si applicano qualora l'aiuto è prestato al singolo nell'interesse dell'intera associazione o banda. Se invece tale aiuto è rivolto al singolo associato o membro della banda o comunque ad una pluralità di soggetti singolarmente intesi trova applicazione la disposizione in esame.
(2) Si tratta di una norma a più fattispecie, in quanto le condotte sono tra loro in rapporto di alternatività formale, quindi la loro contemporanea realizzazione non configura un concorso di reati, bensì un unico delitto.
(3) L'aver commesso il fatto in favore di un prossimo congiunto costituisce una causa personale di esenzione da pena, quindi non estendibile ai concorrenti. A tal proposito si ricordi che la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità costituzionale relativamente alla parte in cui la disposizione in esame non include nella nozione di prossimo congiunto la donna convivente more uxorio con l'imputato, da cui ha avuto un figlio (sen. 18 novembre 1986, n. 237).
(4) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6.

Ratio Legis

La norma è diretta ad isolare l'attività degli appartenenti a un'associazione cospirativa apolitica o ad una banda armata, tenendo lontano dai singoli associati tutti coloro che potrebbero materialmente aiutarli, affrettando così il momento in cui l'associazione sia costretta a porre termine alla sua attività criminosa, per difetto dei mezzi di sussistenza necessari.

Spiegazione dell'art. 307 Codice Penale

La norma in esame, in un'ottica di repressione delle condotte di assistenza agli associati, ma soprattutto al fine di permetterne la cattura.

La disposizione presenta natura sussidiaria, dato che per la sua configurabilità occorre la duplice condizione negativa che il soggetto non sia né concorrente (art. 110), né responsabile a titolo di favoreggiamento (art. 378) nei confronti dei partecipanti all'associazione cospiratrice o alla banda armata.

La differenza fondamentale rispetto al favoreggiamento sta nel fatto che in quest'ultima evenienza è già stata accertata l'esistenza del gruppo criminale, giacché la norma in esame presuppone la coincidenza temporale dell'attività di assistenza prestata dal soggetto attivo con l'operatività dell'associazione o della banda, in quanto, per contro, l'aiuto prestato agli associati dopo la cessazione del sodalizio criminoso, sotto forma di rifugio o fornitura di vitto, può eventualmente integrare il delitto di cui all'art. 378 c.p..

Importante appare la previsione della speciale causa di non punibilità, qualora l'assistenza venga fornita in favore di un prossimo congiunto, cui va ricompreso anche, alla luce della nuova formulazione, anche la parte di unione civile dello stesso sesso.

Tuttavia, per costante pressa di posizione della giurisprudenza, la punibilità non è esclusa per il mero convivente more uxorio.

Massime relative all'art. 307 Codice Penale

Cass. pen. n. 49898/2015

Ai fini della concessione del permesso di necessità, di cui al comma secondo dell'art. 30 ord. pen., in favore di detenuti o internati, nella nozione di "eventi familiari" sono ricompresi quelli che coinvolgono i "prossimi congiunti", per tali dovendo intendersi i soggetti indicati dall'art. 307, comma quarto, cod. pen., contenendo quest'ultimo una disposizione di portata generale.

Cass. pen. n. 41139/2010

on può essere applicata al convivente "more uxorio" resosi responsabile di favoreggiamento personale nei confronti dell'altro convivente la causa di non punibilità operante per il coniuge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 384, comma primo, e 307, comma quarto, cod. pen., i quali non includono nella nozione di prossimi congiunti il convivente "more uxorio".

Cass. pen. n. 11344/1993

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 307 c.p. (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata), nella nozione di «rifugio» rientra anche un luogo di cura nel quale, in assenza di immediata urgenza di trattamenti sanitari, taluno dei soggetti menzionati nel primo comma del citato art. 307 venga accolto e, successivamente agli interventi anzidetti, trattenuto fino a completa guarigione, in condizioni di clandestinità, nulla rilevando, in contrario, per quanto attiene la posizione del sanitario, l'esonero di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 365, secondo comma, c.p., dall'obbligo del referto, giacché tale esonero, previsto solo con riguardo alla prestazione dell'attività strettamente sanitaria, non può implicare la irrilevanza penale, sotto qualsivoglia altro profilo diverso da quello del reato di omissione di referto, dell'intera condotta, nel cui ambito la detta prestazione si sia collocata.

Cass. pen. n. 5437/1992

Ai fini della configurabilità del delitto di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, il riconoscimento della natura tassativa dell'espressione «dà rifugio o fornisce vitto» non può condurre ad escludere dalla previsione normativa tutti gli atti che sono strumentali alla realizzazione dell'ospitalità, come quelli suscettibili di rientrare comunque in una ricostruzione teleologica del fatto oggetto di incriminazione. Ne consegue che anche il fatto di raccogliere un ferito appartenente alla banda, di accompagnarlo in un luogo sicuro, dargli ospitalità e fornirgli i necessari medicinali insieme con il vitto, può rientrare nel concetto di prestazione di vitto e fornitura di alloggio, senza che ciò comporti necessariamente adesione al programma operativo della banda, e partecipazione quindi al delitto di cui all'art. 306 c.p.

Cass. pen. n. 14612/1989

Per l'integrazione del reato sussidiario previsto dall'art. 307 c.p. il fatto di dare rifugio o vitto al partecipe dell'associazione o della banda armata richiede, da parte di chi presta tale assistenza, la necessaria consapevolezza dell'attualità e della permanenza dell'associazione o della banda armata.

Cass. pen. n. 2101/1989

La differenza tra il delitto di partecipazione a banda armata e di assistenza ai partecipi è da individuarsi nell'elemento psicologico che caratterizza il comportamento dell'agente. È così configurabile il paradigma legale dell'art. 307 c.p., quando l'ospitalità è consapevolmente prestata al singolo od anche a singoli componenti della banda, per soddisfare un bisogno esclusivo dello stesso. Ricorre invece l'ipotesi di cui all'art. 306 c.p., quando l'adesione a fornire rifugio sia ispirata dall'intento di soddisfare un bisogno della banda nella sua visione associativa e, quindi, di concorrere alla realizzazione dei fini ed alla permanenza in vita della stessa.

Cass. pen. n. 11949/1987

Il delitto di assistenza ai partecipi di cospirazione politica mediante associazione o di banda armata riguarda il dare rifugio o fornire vitto a taluna delle persone che partecipano alla banda armata o all'associazione, cioè a singoli componenti e non alla banda nel suo complesso. Ne consegue che risponde di concorso nel rispettivo reato associativo e non del delitto di cui all'art. 307 c.p. colui che presta assistenza o altro aiuto all'associazione o alla banda, sia pure a mezzo di un suo appartenente.

Cass. pen. n. 6092/1984

Il delitto di banda armata, anche nell'ipotesi di semplice partecipazione, ha natura di reato permanente, sicché ogni aiuto consapevolmente prestato alla banda in quanto tale non configura né reato di favoreggiamento personale (che richiede la cessazione della permanenza) né quello di assistenza ai partecipanti a banda armata (che è limitato all'assistenza a singoli associati e non alla banda), ma si risolve in un consapevole contributo all'esistenza della banda, ossia, giuridicamente, in una partecipazione alla stessa.

Cass. pen. n. 617/1984

Il delitto di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, può trovare applicazione, secondo l'espressa previsione legislativa, al di fuori dei casi di concorso nel reato di favoreggiamento e riguarda il dare rifugio o fornire vitto a taluna delle persone che partecipano alla banda armata, ossia a singoli componenti e non alla banda nel suo complesso. L'ipotesi criminosa, prevista tra i delitti contro la personalità dello Stato, di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, corrisponde a quella, prevista tra i delitti contro l'ordine pubblico, di assistenza agli associati, dalla quale differisce per la qualità della persona aiutata.

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