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Articolo 309 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Banda armata: casi di non punibilità

Dispositivo dell'art. 309 Codice Penale

Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'Autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione(1):

  1. 1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda(2);
  2. 2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.

Note

(1) Si tratta di una causa speciale di non punibilità prevista per il delitto di banda armata la cui operatività alla condizione che i reati siano già stati perfezionati, ma non ne sia ancora cessata la permanenza. Occorre inoltre che non sia stato commesso i reato-fine, dal momento che l'impunità offerta presuppone che la banda cui il beneficiario appartiene non abbia realizzato lo scopo antigiuridico propostosi, neppure parzialmente.
(2) Il ravvedimento deve poi avvenire prima dell'ingiunzione dell'autorità o immediatamente dopo e deve essere integrato dallo scioglimento della banda, che può realizzarsi in modo diretto, ad esempio attraverso la parola o la persuasione, o anche indirettamente, ad esempio mediante la delazione all'autorità.

Ratio Legis

Il legislatore ha voluto qui indurre il partecipe della banda armata a desistere dal compimento di azioni criminose.

Spiegazione dell'art. 309 Codice Penale

Similmente a quanto previsto per la desistenza volontaria e per il recesso attivo in tema di tentato delitto (v. art. 56), scopo del legislatore è indurre, attraverso una speciale causa di non punibilità, il promotore, il capo o il partecipante alla banda armata ad elidere l'offensività della condotta associativa posta in essere.

Dalla norma si desume che l'offensività si elide, quanto ai promotori, nel disciogliere la banda; quanto ai partecipi, recedendo dall'accordo o dalla banda; per tutti i membri, impedendo attivamente la commissione dei delitti, non bastando la mera inerzia.

La condotta dissociativa o di scioglimento deve presentare i caratteri della spontaneità e non solo della volontarietà, dato la causa di non punibilità interviene solamente nei casi in cui ci si adoperi prima che sia commesso uno dei delitti di cui all'art. 302, e prima dell'arresto o prima del procedimento, intendendosi con tale ultimo elemento la fase temporale precedente l'inizio di attività giudiziaria, anche se solamente a carico di coautori del reato.

Il recesso (n. 2), liberamente scelto, deve essere idoneo ad eliminare gli effetti della precedente condotta, ancorché non necessariamente idoneo a portare allo scioglimento della banda armata per le quali la norma prevede altrettante cause di non punibilità.

Al fine di escludere l'applicabilità della presente causa di non punibilità, è sufficiente che uno qualsiasi dei delitti scopo sia stato commesso, senza che abbia rilevanza che l'autore abbia semplicemente disapprovato il compimento del delitto. Inoltre, non è necessario che la consumazione del delitto scopo sia stata giudizialmente accertata e che vi sia stata condanna.


Massime relative all'art. 309 Codice Penale

Cass. pen. n. 11344/1993

Attesa la ricomprensibilità del reato di cui all'art. 270 bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico) fra quelli di cui all'art. 302 c.p., ai quali fa a sua volta riferimento, per indicare i reati-fine della banda armata, l'art. 306, primo comma, c.p., ne deriva che, ai fini della operatività delle cause di non punibilità previste dall'art. 309 c.p., la condizione che non sia stato ancora commesso il delitto, quale che esso sia, per il quale la banda è stata formata, deve necessariamente sussistere anche quando detto delitto sia quello di cui al citato art. 270 bis.

In tema di banda armata, i casi di non punibilità previsti dall'art. 309 c.p. presuppongono che le condotte ivi previste siano poste in essere «prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata». Deve quindi ritenersi, atteso l'uso della forma impersonale, che il verificarsi di tale condizione postuli che quel delitto non sia stato ancora commesso in assoluto, e cioè da alcuno dei componenti della banda, nulla rilevando, quindi, in caso contrario, che ad esso sia personalmente rimasto estraneo il soggetto che invoca la causa di non punibilità.

Cass. pen. n. 3995/1990

Ad escludere l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 309 c.p. è sufficiente che uno qualsiasi dei delitti scopo sia stato commesso, a nulla rilevando la circostanza che l'autore non si identifichi con colui che abbia successivamente tenuto il comportamento positivo previsto dalla citata norma né che la consumazione del delitto scopo sia stata giudizialmente accertata e vi sia stata condanna per esso. (Fattispecie relativa alla già avvenuta consumazione del delitto fine di associazione sovversiva).

Cass. pen. n. 10269/1988

La causa di non punibilità per il delitto di banda armata, prevista dall'art. 309, n. 2, c.p., è applicabile unicamente allorquando non si sia realizzata la condizione negativa della consumazione di uno dei delitti - scopo per i quali la banda venne formata. Tale condizione ha carattere oggettivo e pertanto impedisce il riconoscimento della causa di non punibilità pur se il delitto-scopo sia stato commesso da un soggetto diverso da quello che invoca l'esimente ed anche se quest'ultimo abbia tenuto comportamenti positivi, nonché indipendentemente dall'epoca di consumazione del reato-fine rispetto alla partecipazione dal suddetto soggetto alla banda armata.

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