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Articolo 378

Codice Penale

Favoreggiamento personale

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Dispositivo dell'art. 378 Codice Penale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] (1) l'ergastoloo la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni (2).
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni (3).
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa [307], ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a cinquecentosedici euro (4) (5).
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile [88, 97, 98] o risulta che non ha commesso il delitto (6) (7) (8) (9) (10).

Note

(1) Per l'abrogazione della pena di morte v. nota in calce all'art. 17.

(2) L'aiuto illecito può essere prestato in qualunque modo e con qualunque mezzo purché effettivamente idoneo ad intralciare le investigazioni o le ricerche dell'Autorità. È, però, discusso se possa assumere rilevanza anche una condotta omissiva (silenzio, reticenza etc.): mentre la giurisprudenza propende per una soluzione positiva, la dottrina sottolinea che non esiste un obbligo giuridico, a carico del cittadino che abbia avuto conoscenza di un reato, di attivarsi affinché venga scoperto ed arrestato l'autore dello stesso.

(3) Comma inserito dall'art. 2, l. 13-9-1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27-12-1956, n. 1423, 10-2-1962, n. 57 e 31-5-1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia).

(4) Importo incrementato ex art. 113, c. 1, l. 689/1981.

(5) Cfr. Corte Cost. 27-12-1996, n. 416 sub art. 384, nota .

(6) Cfr. anche nota sub art. 336.

(7) Per un caso di non punibilità cfr. art. 1, l. 29-5-1982, n. 304 (Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale) riportato alla nota sub art. 307.

(8) La dottrina ritiene irrilevanti anche le altre cause soggettive di non punibilità non espressamente indicate dalla norma. Le opinioni sono discordi in relazione alla mancanza di condizioni di procedibilità (querela, istanza, richiesta), e in relazione alle cause estintive del reato presupposto che si siano verificate prima della condotta di favoreggiamento. È invece senz'altro configurabile il reato quando la causa estintiva sia posteriore rispetto all'ausilio illecito.

(9) Si è posto il problema di identificare il confine tra attività di difesa lecita esercitata dal difensore tecnico, e il reato di favoreggiamento personale. In dottrina, si distingue tra l'attività difensiva finalizzata ad impartire suggerimenti al proprio cliente e l'attività finalizzata alla trasmissione di vere e proprie informazioni capaci di far conoscere al cliente circostanze di cui egli dovrebbe rimanere all'oscuro in quanto capaci di agevolare l'elusione delle investigazioni o la sottrazione alle ricerche dell'autorità.
Si configura, pertanto, il reato di favoreggiamento personale qualora il difensore tecnico informi il proprio assistito dell'emissione di atti coercitivi a suo carico.

(10) La giurisprudenza segnala, tra le ipotesi di favoreggiamento personale, l'intestazione di un appartamento locato a persona diversa dall'effettivo utente, su specifica richiesta di quest'ultimo, in quanto costituente un mezzo idoneo a eludere le investigazioni e a sottrarre l'effettivo utente alle ricerche dell'autorità.


Ratio Legis

Va segnalato che a seguito dell'introduzione (ex. l. 8-8-1995, n. 332 di riforma delle misure cautelari) del comma 4bis dell'art. 381 c.p.p., non è più consentito l'arresto della persona che compia favoreggiamento personale con il rifiutare di fornire informazioni, se richiesta dalla polizia giudiziaria o dal Pubblico Ministero, o con il fornitore informazioni false o devianti.
La nuova disposizione va direttamente collegata alla riforma dell'art. 371bis e recepisce un orientamento giurisprudenziale già in via di consolidamento il quale escludeva il reato di cui all'art. 371bis in caso di dichiarazioni rese alla p.g. anche su delega del P.M. ovvero, più di recente, aveva ritenuto insussistente il potere di arresto.

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