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Articolo 292 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

Dispositivo dell'art. 292 Codice Penale

Chiunque vilipende(1) con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato(2) è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni(3).

Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali [Cost. 12].

Note

Vilipendere significa manifestare disprezzo o dileggio. Si tratta di un concetto di per sè indeterminato e questo ha attirato forti critiche da parte della dottrina, che ha qui ravvisato un conflitto con il principio di libera manifestazione del pensiero. La condotta in esame deve poi esplicarsi pubblicamente e tale pubblicità del fatto costituisce per alcuni autori una condizione obiettiva di punibilità (v. 44), mentre per altri è un elemento costitutivo del reato, che deve perciò essere conosciuto e voluto dall'agente.
(2) L'oggetto della condotta di vilipendere è qui la bandiera nazionale o altro emblema dello stato, rispetto ai quali la norma in esame criminalizza sia il vilipendio commesso con espressioni ingiuriose (comma primo) sia il vilipendio reale (comma secondo), una distinzione frutto della riforma avvenuta con la l. 24 febbraio 2006, n. 85 (art. 5).
(3) La dottrina maggioritaria ritiene, in un'ottica di coordinamento delle previsioni dei due commi, che il vilipendio di cui al comma secondo debba essere inteso come una fattispecie aggravata, quindi non autonoma, del vilipendio di cui al comma primo, sulla base della considerazione che l'inciso "espressioni ingiuriose" debba intendersi in senso ampio, dunque comprensivo di tutte le manifestazioni di disprezzo verbale o materiale.

Ratio Legis

La norma tutela le istituzioni, il sentimento di italianità e i simboli rappresentativi dello Stato, così da non intaccare il principio di autorità.

Spiegazione dell'art. 292 Codice Penale

ll vilipendere non si identifica con la mera critica, anche aspra, nei confronti delle istituzioni, ma solamente con la critica che ecceda i limiti di decoro e correttezza e del prestigio delle stesse.

Secondo la comune interpretazione, il vilipendio consiste nel tenore a vile, nel ricusare qualsiasi valore etico, sociale o politico all'entità contro cui è diretta la manifestazione, così da negarle ogni prestigio, rispetto e fiducia, in modo da indurre i destinatari della manifestazione al disprezzo delle istituzioni o addirittura ad ingiustificate disobbedienze.

Soggetto passivo della presente disposizione è la bandiera italiana o altro emblema dello Stato.

La bandiera nazionale è tutelata non come oggetto in sé, ma unicamente per il suo valore simbolico, suscettibile, per sua natura, di essere leso anche da semplici manifestazioni di disprezzo, la cui rilevanza penale, ai fini della configurabilità del reato, richiede quindi soltanto la percepibilità da parte di altri soggetti e non anche la presenza materiale della bandiera.

Per integrare il dolo è necessario un atteggiamento di gratuito disprezzo verso l'idea dello Stato che essa rappresenta, e non può dirsi escluso dalla mera finalità di critica e di censura perseguita dall'agente, né dall'impostazione ideologica che la sorregge.

Massime relative all'art. 292 Codice Penale

Cass. pen. n. 1903/2017

In tema di reati contro la personalità dello Stato, esulano dall'esercizio del diritto di libera manifestazione di opinioni politiche ed integrano il delitto di vilipendio alla bandiera espressioni di ingiuria e di disprezzo, lesive del prestigio e dell'onore dello Stato, dei suoi emblemi e delle sue istituzioni, ovvero offese grossolane e brutali, prive di correlazione con una critica obiettiva.

Cass. pen. n. 23690/2011

Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 292 c.p. è necessario che la condotta di vilipendio si concretizzi in un atto di denigrazione di una bandiera nazionale e non anche di un'altra cosa che ne riporta i colori.

Cass. pen. n. 22891/2006

L'art. 5 della legge 24 febbraio 2006 n. 85 ha modificato l'art. 292 c.p., prevedendo per l'ipotesi aggravata di vilipendio alla bandiera una pena più mite, sicché, attesa la sostanziale continuità strutturale delle fattispecie criminose disciplinate dalle leggi penali succedutesi nel tempo, il più favorevole regime sanzionatorio è applicabile ai sensi dell'art. 2, comma quarto, c.p. nei processi pendenti in relazione a fatti commessi nel vigore della precedente normativa.

Cass. pen. n. 48902/2003

La bandiera nazionale è penalmente tutelata dall'art. 292 c.p. non come oggetto in sè (diversamente da quanto di verifica, ad esempio, con riguardo al vilipendio di tombe o di cadavere, per il quale si richiede quindi che la condotta vilipendiosa si concretizzi in atti di materiale manomissione del suo oggetto), ma unicamente per il suo valore simbolico, suscettibile, per sua natura, di essere leso anche da semplici manifestazioni verbali di disprezzo, la cui penale rilevanza, ai fini della configurabilità del reato, richiede quindi soltanto la percepibilità da parte di altri soggetti e non anche la presenza della res, da riguardarsi, in quanto tale, come del tutto indifferente.

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V. B. chiede
giovedì 16/03/2023 - Lazio
“Desidero conoscere se la vignetta pubblicata sul Fatto quotidiano del 10 marzo u.s. da Riccardo Manneli a pag. 01 possa essere passibile di una qualunque fattispecie di reato prevista dal codice penale (art. 292?).<br />
Consulenza legale i 20/03/2023
Di sicuro, nel caso di specie, non ricorre il reato di cui all’ art. 292 del c.p..

Come evincibile dallo stesso dettato normativo, invero, la fattispecie in parola ricorre solo allorché il tricolore italiano (che assurge quale oggetto materiale della condotta nonché simbolo di tutela e prestigio della nazione) sia oggetto di “espressioni ingiuriose”.
Tale locuzione – stando anche alla giurisprudenza fino ad ora pronunciatasi in merito, seppur scarsissima – è da interpretare in senso estremamente oggettivo, dando dunque rilievo solo a quelle condotte che in modo esplicito trascendono in becere espressioni di discredito (circostanza, questa, che non ricorre nel caso di specie).

In ogni caso, ciò che preme rilevare è che il reato in analisi presuppone che oggetto di espressioni ingiuriose sia la bandiera in sé e non già, come sembra essere nel caso di specie, il contesto politico oggetto di dileggio.

Stando così le cose, potrebbe esservi piuttosto un problema di diffamazione nei confronti dell’apparato governativo che, in ogni caso, sarebbe scriminato dall’esercizio del diritto di critica e di satira.