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Articolo 197

Codice Penale

Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende

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Dispositivo dell'art. 197 Codice Penale

Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica (2), sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta (3).
Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136 (4) (5) (6).

Note

(2) Può trattarsi di un reato inerente alla «politica d'impresa», ma anche di qualsiasi altro reato, purché rivolto a realizzare un interesse dell'ente (es.: corruzione di un pubblico ufficiale).

(3) Come anche nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, l'obbligazione ha natura civile, accessoria e sussidiaria [v. 196 nota ].
Va poi sottolineato che nell'ambito delle società commerciali (ma non degli enti pubblici), è invalsa la prassi di tenere indenni i rappresentanti o gli amministratori dalle somme da questi pagati a titolo di sanzioni pecuniarie per illeciti commessi nell'interesse esclusivo dell'ente.

(4) Cfr. art. 10, l. 7-1-1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie).

(5) Cfr. per le obbligazioni civili in dipendenza di delitti di contrabbando e di contravvenzioni doganali gli artt. 329 e 331, d.P.R 23-1-1973, n. 43 (t.u. l. Doganali).

(6) L'art. 6, c. 3, l. 689/1981 prevede un'obbligazione modellata alla stregua di quella in esame, relativa però non ai reati, bensì agli illeciti amministrativi.


Ratio Legis

La norma conferma un principio consolidato nel diritto penale, per il quale soggetto attivo del reato può essere soltanto una persona fisica, e non anche una persona giuridica (societas delinquere non potest).
Difatti, se l'ente potesse considerarsi soggetto attivo di un reato, non si spiegherebbe l'attribuzione all'ente dell'obbligo di garanzia di cui al presente articolo.
Esclusa quindi l'ammissibilità della responsabilità penale delle persone giuridiche, sulla scorta del principio di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.), la dottrina è oggi orientata verso la configurabilità di sanzioni extrapenali, civili o amministrative.

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