1. Subito dopo la conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento, il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, è presentato al presidente per l'apposizione del visto (1).
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione.
3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento [431].
(1) La mancanza della sottoscrizione dell'ausiliario produce una nullità relativa, ai sensi dell'art. 142, sanabile a norma dell'art. 183 lett. a). Avendo, invece, la firma del presidente una mera finalità di controllo e non di autenticazione, la sua omissione non genera alcuna nullità.