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Articolo 633 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Forma della richiesta

Dispositivo dell'art. 633 Codice di procedura penale

1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale [122]. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11(1).

2. Nei casi previsti dall'articolo 630 comma 1 lettere a) e b), alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati.

3. Nel caso previsto dall'articolo 630 comma 1 lettera d), alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato.

Note

(1) Tale comma è stato così sostituito dall'art. 1, della l. 23 novembre 1998, n. 405 che ha così determinato la competenza in tema di revisione prima prima spettante alla corte d'appello nel cui distretto si trovava il giudice che aveva pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna.

Ratio Legis

La competenza in materia, prima spettante alla corte d'appello nel cui distretto si trovava il giudice che aveva pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna, ora viene individuata secondo i criteri di cui all'art. 11, al fine di attenuare la vicinanza anche territoriale del giudice della revisione rispetto a quello che ha giudicato nel merito, in un'ottica di imparzialità.

Spiegazione dell'art. 633 Codice di procedura penale

La norma in esame delinea i requisiti di forma della richiesta di revisione.

Va premesso innanzitutto che, ex art. 632 possono legittimamente proporre revisione il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria e, se il condannato è morto, l'erede o un prossimo congiunto e il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna.

Innanzitutto la richiesta deve essere presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale nella cancelleria della corte di appello competente ai sensi dell'articolo 11, il quale disciplina la competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati. Tale previsione è legata al timore di una eccessiva vicinanza tra il giudice che ha emesso la sentenza e quello che deve valutare la richiesta di revisione. Si è così inteso garantire più efficacemente l'imparzialità del giudizio.

In secondo luogo la richiesta deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano, insieme ad eventuali documenti e atti. La giurisprudenza ha precisato che tale allegazione non si spinge necessariamente fino a ricomprendere vere e proprie prove, essendo sufficienti elementi di prova, e questo sia perché la nuova prova dovrà essere presentata in fase dibattimentale, sia perché la facoltà del difensore di svolgere investigazioni può essergli attribuita già prima, per promuovere il giudizio di revisione.

Più nel dettaglio, nei casi i cui la richiesta di revisione si basi sull'esito di un processo parallelo, che abbia disatteso gli elementi probatori su cui si era fondata la sentenza oggetto di richiesta di revisione, devono essere allegate le copie autentiche della relativa sentenza.

Massime relative all'art. 633 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 13622/2012

In tema di revisione, il proponente non ha l'onere di allegare la sentenza cui si riferisce l'istanza, dovendo il giudice competente, individuato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., attivarsi per richiedere il provvedimento.

Cass. pen. n. 2417/2003

In tema di revisione, la competenza attribuita alla Corte d'appello, nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna, ha natura funzionale; deve quindi ritenersi affetto da nullità assoluta il provvedimento emesso da un giudice diverso da quello cui è attribuita la cognizione dell'istanza di revisione.

Cass. pen. n. 11892/2002

In tema di revisione, incombe al ricorrente l'onere di produrre la sentenza di cui assume l'inconciliabilità con la condanna riportata, in quanto la richiesta di revisione deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dagli eventuali atti e documenti idonei a sorreggerla e dalle copie autentiche delle sentenze e dei decreti penali di condanna, così come prescrive l'art. 633, comma 2, c.p.p.

Cass. pen. n. 357/2000

Ai fini dell'individuazione della corte d'appello competente a decidere sull'istanza di revisione, secondo i criteri di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 633, comma 1, c.p.p., quale riformulato dall'art. 1, comma 1, della L. 23 novembre 1998, n. 405, deve farsi riferimento al meccanismo previsto da nuovo testo del citato art. 11 c.p.p., quale a sua volta sostituito dall'art. 1 della L. 2 dicembre 1998 n. 420, anche con riguardo a fatti commessi prima dell'entrata in vigore di detta ultima legge, il cui art. 8, nell'escludere l'operatività del suddetto meccanismo per i fatti pregressi, si riferisce esclusivamente ai procedimenti riguardanti i magistrati.

Cass. pen. n. 7233/2000

Ai fini dell'individuazione della corte d'appello competente a decidere sull'istanza di revisione, secondo i criteri di cui all'art. 11 c.p.p., richiamati dall'art. 633, comma 1, c.p.p., nel testo riformulato dall'art. 1, comma 1, della legge 23 novembre 1998 n. 405, deve farsi riferimento al meccanismo previsto dal nuovo testo del citato art. 11 c.p.p., quale a sua volta sostituito dall'art. 1 della legge 2 dicembre 1998 n. 420, anche con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di detta ultima legge, il cui art. 8, nell'escludere l'operatività del suddetto meccanismo per i fatti pregressi, si riferisce esclusivamente ai procedimenti riguardanti i magistrati.

Cass. pen. n. 2134/1999

In tema di revisione, la sottoscrizione dell'interessato nella procura speciale può essere autenticata anche dal difensore, ai sensi dell'art. 39 att. c.p.p., non essendovi ragione per cui debba escludersi il potere certificativo del difensore per la presentazione di quello che è un atto di impugnazione, sia pure straordinaria.

Cass. pen. n. 4837/1998

Nell'attuale disciplina dell'istituto della revisione, caratterizzata dal fatto che l'intero procedimento è stato affidato ad uno stesso giudice, individuato nella corte d'appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di primo grado, è del tutto improprio distinguere ancora tra una fase rescindente e una fase rescissoria, come invece poteva farsi sotto l'impero della disciplina dettata dal codice di rito previgente, in cui le due fasi erano effettivamente distinte, essendo la prima devoluta alla Corte di cassazione e la seconda (cui poteva darsi luogo solo previa pronuncia, all'esito della prima, di un annullamento condizionato della sentenza oggetto della richiesta di revisione), ad una corte di merito.

Cass. pen. n. 1126/1996

In tema di revisione, l'art. 634 c.p.p., richiamando specialmente le disposizioni dell'art. 633 c.p.p. sulla forma della richiesta, esige, a pena di inammissibilità, l'autenticità delle copie delle sentenze e dei decreti penali di condanna, uniti alla stessa, solo per i casi in cui l'istanza sia fondata sui motivi contemplati nelle lettere a), b) e d) dell'art. 630 c.p.p. e non anche nei casi previsti dalla lett. c). Tale esclusione risponde ad un criterio logico, dal momento che in queste ipotesi la prova dev'essere comunque valutata dal giudice, che ha il compito di verificarne la novità e la rilevanza a favore dei condannati. (Fattispecie relativa all'annullamento dell'ordinanza con la quale l'istanza di revisione era stata dichiarata inammissibile poiché i documenti allegati, relativi alla remissione di querela, all'accettazione e ad un fonogramma del comandante la stazione dei carabinieri, non erano stati presentati in copia conforme all'originale).

Cass. pen. n. 3808/1994

È legittima la spedizione a mezzo posta dell'istanza di revisione, così come della domanda di sospensione dell'esecuzione della pena, eseguita personalmente dall'interessato, mediante la sottoscrizione dei relativi atti autenticata dal difensore.

Cass. pen. n. 1875/1993

Il disposto dell'art. 633, comma terzo, c.p.p. postula l'intervento di una pronuncia irrevocabile di condanna per il reato o i reati in conseguenza dei quali si assume essere stata emessa la sentenza di cui si domanda la revisione. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso è stata ritenuta di per sè irrilevante la denuncia di falsità in atti, frode processuale ed altro sporta dalla condannata nei confronti di pubblici ufficiali da identificare, non potendo i fatti in essa illustrati incidere sull'ammissibilità della richiesta di revisione, se non accertati con sentenza di condanna divenuta irrevocabile).

Cass. pen. n. 3067/1992

In tema di revisione, non può ritenersi conforme al disposto di cui all'art. 633, primo comma, c.p.p., nella parte in cui esso prescrive che la richiesta debba «contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano», una richiesta che sia fondata sulla proposta di assunzione di una nuova testimonianza che debba rendersi da soggetto di cui, per asserite ragioni di sicurezza, non si indichi il nome.

Corte cost. n. 375/1991

Il principio del giudice naturale precostituito per legge non può ritenersi violato quando, come nella ipotesi oggetto del presente giudizio, l'organo giudicante venga istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie, sicché la devoluzione alla Corte di appello del giudizio di revisione non vulnera in alcun modo l'invocato parametro costituzionale, mentre appare del tutto estranea al tema la ripartizione delle competenze fra i diversi giudici di merito, ugualmente precostituiti, avendo questi per definizione già esaurito nel corrispondente grado di giudizio la sfera di giurisdizione loro rispettivamente assegnata dall'ordinamento.

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