Testi per approfondire questo articolo

La cognizione e la competenza del giudice

Editore: Giuffrè
Collana: Trattato di procedura penale
Data di pubblicazione: aprile 2011
Prezzo: 55 -10%55 €
Categorie: Il giudice

L'autore affronta lo scottante tema della cognizione e competenza del giudice nel processo penale, partendo necessariamente dal principio di autosufficienza giurisdizionale e dalle questioni pregiudiziali. Ampio spazio viene poi dato alla nozione di competenza sia nei suoi aspetti più generali, sia nelle sue specifiche: per materia, per territorio ed, infine, per connessione. La trattazione prosegue logicamente trattando il tema della riunione e separazione dei processi, per... (continua)

La sentenza penale del giudice di pace

Collana: Concorsi. Comm. espl. norm. giurisp.
Data di pubblicazione: dicembre 2006
Prezzo: 36 -10%36 €
Il libro intende fornire tutti gli elementi dottrinali, giurisprudenziali e schematici, per affrontare, serenamente, il giudizio davanti al giudice di pace penale, nella consapevolezza dei propri diritti, oltre che le singole responsabilità. La sentenza penale del giudice di pace ha il ruolo di raccordo fra società e condannato e tende ad attuare una nuova forma giustizia più vicina al cittadino, tesa a ricostruire la relazione tra autore e vittima del reato. La novità, che lo studio di... (continua)

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Dispositivo dell'art. 11 Codice di Procedura Penale

1. I procedimenti in cui un magistratoassume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputatoovvero di persona offesao danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge (2) (3).
2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.
3. I procedimenti connessia quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.

Note

(2) Il meccanismo procedurale di individuazione del giudice cui devolvere la cognizione sui procedimenti relativi a magistrati, anteriormente alla modifica dell'articolo, prevedeva, in deroga ai criteri di competenza territoriale, lo spostamento automatico del procedimento all'ufficio giudiziario, ugualmente competente per materia, ubicato nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello più vicino a quello del magistrato interessato (determinato in ragione della distanza chilometrica ferroviaria o, se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto). Siffatto criterio sollevava non poche perplessità in quanto determinava, in concreto, forme di «competenza reciproca» tra uffici giudiziari (si pensi al caso emblematico di Milano e Brescia) per le quali era possibile dubitare sulla serenità di giudizio e sulla reale indipendenza del magistrato-persona fisica, ad un tempo giudice di determinati magistrati e potenziale soggetto giudicabile dagli stessi.

(3) Cfr. disp. att. art. 1.


Ratio Legis

L'esigenza di evitare il rischio di competenze reciproche (o incrociate) tra uffici giudiziari, fonte di notevoli perplessità circa la serenità di giudizio e la reale indipendenza del giudice, ed oggetto di varie questioni di legittimità costituzionale, ha indotto il legislatore ad abbandonare il criterio del distretto viciniore e a spostare la competenza sui procedimenti relativi a magistrati in favore di uffici, ubicati nel capoluogo di altro distretto di corte di appello, predeterminati per legge. L'individuazione del distretto va, infatti, effettuata alla stregua di una tabella, allegata alle disposizioni di attuazione del c.p.p., in cui è adottato un criterio di competenza di tipo sostanzialmente «circolare», strutturato secondo un meccanismo a catena (da Roma a Perugia; da Perugia a Firenze; da Firenze a Genova e così via) in modo da evitare «incroci» di competenza e garantire, comunque, lo spostamento in luoghi non eccessivamente distanti, riducendo i disagi per le parti e i testimoni.

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