Il testo si propone di fornire, tramite un'esauriente trattazione sia teorica che pratica della materia, un quadro completo della consulenza tecnica d'ufficio, indirizzato sia al giurista che al tecnico. In tale ottica, il testo dà ampio spazio al giudizio di cognizione dinanzi il giudice ordinario, pur soffermandosi anche sull'istituto dell'accertamento tecnico preventivo, compreso l'ATP obbligatorio di recente introduzione, sulla consulenza tecnica preventiva e sul procedimento di... (continua)
La monografia pone in rilievo la centralità della domanda giudiziale nel sistema della tutela giurisdizionale civile, vista anche nella prospettiva dell'attuazione delle garanzie essenziali del processo. L'autore, tuttavia, evidenzia come il dovere decisorio del giudice sia delimitato in ragione del principio dispositivo - distinto da quello della domanda (nemo iudex sine actore) in quanto diretta espressione dell'autonomia dei privati (libertà e responsabilità) nei... (continua)
Si tratta dell'opera attualmente più completa sul giudizio civile di cassazione. Essa coniuga le esigenze sistematiche con una casistica giurisprudenziale estremamente ricca così da porsi come strumento indispensabile non solo per lo studioso del diritto, ma pure per l'operatore pratico della giustizia. Il testo è aggiornato alle riforme adottate con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. con modifiche, nella 1. 7 agosto 2012, n. 134) e con la 1. 28 giugno 2012, n. 92.
(continua)L’opera, aggiornata alla recente giurisprudenza e alla L. 134/2012 che inserisce il cosiddetto ”filtro in appello”, si pone come manuale di riferimento per tutte le problematiche relative ai mezzi di impugnazione delle sentenze che sono: l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l’opposizione di terzo.
Oltre al commento autorale che nel dettaglio illustra gli istituti e le procedure è stata inserita a fine paragrafo, ove possibile,... (continua)
Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo (1)(2).
Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non compare alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo (3).
(1) Comma così modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133.
(2) Tale norma è richiamata dall'art. 309 del c.p.c., che ne estende l'applicazione al caso di mancata comparizione di tutte le parti ad una qualsiasi udienza nel corso del processo.
(3) Se alla prima udienza compare solo il convenuto, questi ha facoltà di chiedere, se corrisponde a suo interesse, che la causa prosegua anche in assenza dell'attore.