Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181 (1) (2).
(1) Le conseguenze della mancata comparizione delle parti alla prima udienza [v. 181] e a quelle successive hanno costituito oggetto di due importanti interventi legislativi che si sono succeduti a distanza di breve tempo. Dapprima, con la l. 26-11-1990, n. 353 il legislatore vi ha ricollegato l'immediata cancellazione della causa dal ruolo; poi, l'art. 4 della l. di conversione n. 534/1995 ha ripristinato il sistema previgente alla riforma del '90 prevedendo che alla mancata comparizione delle parti segua la fissazione di una nuova udienza e, solo successivamente a questa, sempre che le parti insistano a non comparire, può essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
(2) Articolo così modificato dalla l. 14-7-1950, n. 581.