Testi per approfondire questo articolo

L'usucapione. Aspetti sostanziali e profili processuali controversi

Editore: Giuffrè
Data di pubblicazione: gennaio 2012
Prezzo: 27 -10%27 €
Categorie: Usucapione

Oggetto di approfondimento del volume sono gli aspetti sostanziali e i profili processuali controversi in tema di usucapione alla luce delle risposte giurisprudenziali più recenti e di maggiore interesse. Dopo una breve introduzione dedicata alle origini storiche vengono trattati, nei successivi otto capitoli, i principi fondamentali dell'istituto dell'usucapione, la disciplina dell'interruzione e della sospensione, il tema della legittimazione ad usucapire, i beni suscettibili di... (continua)

Il possesso. Usucapione, azioni di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto

Editore: CEDAM
Collana: Sapere diritto
Pagine: 956
Data di pubblicazione: settembre 2011
Prezzo: 85 -10%85 €
L'usucapione

Autore: Pola Paola
Editore: CEDAM
Collana: Nuova enciclopedia
Pagine: 244
Data di pubblicazione: dicembre 2011
Prezzo: 26 -10%26 €
Categorie: Usucapione

E' la quarta edizone di un volume che è stato molto apprezzato dal mercato. Aggiornato con le pronunce di legittimità e di merito in materia e i riferimenti dottrinali più interessanti.L'opera offre uno strumento a chi si trova alle prese con una questione di usucapione, sia in qualità di parte interessata a pretendere o a rigettare la pretesa di usucapione, sia in qualità di legale, che voglia approfondire la questione sotto i molteplici aspetti,... (continua)

L' usucapione. Manuale teorico-pratico. Con CD-ROM

Collana: Serie L. Professionale
Pagine: 303
Data di pubblicazione: novembre 2011
Prezzo: 34 -10%34 €
Categorie: Usucapione

L'usucapione è un istituto che presenta molti spunti significativi sia dal punto di vista sostanziale per gli effetti che, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, ad essa si ricollegano (acquisto della proprietà o di altri diritti reali di godimento), sia dal punto di vista processuale (es. la prova dell'usucapione agevola la prova, altrimenti "diabolica", della proprietà da parte di chi agisce in rivendicazione). Questo manuale si propone, pertanto, di offrire... (continua)


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Dispositivo dell'art. 1167 Codice Civile

L'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno [2945].
L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a recuperare il possesso e questo è stato recuperato.


Ratio Legis

La norma disciplina la cd. interruzione naturale. Tale fenomeno si verifica quando chi possiede un bene venga privato effettivamente del possesso del medesimo, in forza del fatto di un terzo o di un evento naturale (viene cioè richiesto un fatto materiale e non un atto formale, come nel caso delle cd. cause di interruzione civili) [v. 1166].
La privazione del possesso del bene non importa automaticamente l'interruzione del termine di usucapione e l'inizio di un nuovo termine; se, infatti, il possesso del bene viene recuperato entro un anno dalla perdita del possesso, o anche successivamente, purché entro l'anno sia stata proposta l'azione per recuperarlo, non si ha interruzione del termine di usucapione. Nel caso in cui, invece, tale interruzione si realizzi, ai fini dell'usucapione inizia a correre un nuovo termine (ai fini dell'usucapione, infatti, il possesso deve essere continuo, non interrotto, pacifico e pubblico.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

550L'art. 1164 del c.c. regola i modi d'interversione del possesso, agli effetti dell'usucapione della proprietà, da parte di chi abbia un possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui. Si richiede in questo caso, in conformità di una norma tradizionale, che il titolo del possesso sia mutato o per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione fatta dal possessore contro il diritto del proprietario. La disposizione non costituisce un duplicato di quella dell'art. 1141 del c.c., secondo comma, la quale non concerne l'ipotesi del possessore che tende a invertire il titolo del suo possesso, ma l'ipotesi del detentore che tende a trasformare la detenzione in possesso, per quanto identici in entrambi i casi siano i modi d'interversione.
Il tempo necessario per l'usucapione decorre naturalmente dalla data in cui il titolo del possesso fu mutato.
Circa le cause di sospensione e d'interruzione dell'usucapione e il computo dei termini, ho richiamato (art. 1165 del c.c.), nei limiti della loro applicabilità, le disposizioni dettate in tema di prescrizione.
Il principio che il codice del 1865 sanciva nell'art. 2121 riceve, nell'art. 1166 del c.c., formulazione più chiara e completa, conforme all'interpretazione che del disposto del codice anteriore dava la migliore dottrina. Nel primo comma, l'articolo 1166 esclude che l'impedimento, che può derivare da condizione o da termine, all'esercizio del diritto, nonché le cause di sospensione della prescrizione enunciate nell'art. 2942 del c.c., e cioè le cause di sospensione stabilite con riguardo alla condizione del titolare del diritto (minori non emancipati, interdetti per infermità di mente, militari in servizio in tempo di guerra, ecc.) — le quali, ai sensi dell'art. 1165, sono anche cause di sospensione dell'usucapione — operino, nell'usucapione ventennale, rispetto al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, ossia rispetto a colui che possiede senza titolo o con titolo a non domino: il corso dell'usucapione ventennale non è impedito nè sospeso, ma il possesso continua a produrre i suoi effetti. Nel secondo comma, l'art. 1166 detta una regola analoga in tema di prescrizione dei diritti reali, escludendo che le menzionate cause impeditive o sospensive della prescrizione siano opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti: questi diritti si estinguono per non uso, nonostante l'impedimento al loro esercizio o la speciale condizione del titolare.
L'art. 1167 del c.c. concerne la così detta interruzione naturale. La disposizione è conforme a quella dell'art. 2124 del codice precedente, che ho tuttavia creduto di integrare al fine di chiarire che l'interruzione si ha come non avvenuta se fu proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo venne ricuperato.

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Quesiti degli utenti

Quesito numero 1325
claudio, sabato 23 ottobre 2010 , chiede:

Salve, potrebbe spiegarmi come funziona nel mio caso?
Nel lontano 1975 abbiamo stipulato un contratto privato tra me e la persona che doveva comprare il mio immobile per 250.000.000 di lire con cambiali da 500.000 mila lire ognuna all'epoca.
Le ultime 6 cambiali non sono state più pagate dalla persona e quindi nel frattempo mi ritrovo a pagare sempre l'ici.
L'immobile è sempre mio oppure con l'usucapione lo posso perdere?


Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°1325 del domenica 24 ottobre 2010 :

Il contratto di compravendita (artt. 1470 e ss c.c.) è il tipico contratto consensuale, per il quale la proprietà, se non diversamente stabilito, passa direttamente al momento dello scambio del consenso tra le parti (sottoscrizione del contratto). Nel suo caso, pertanto, a meno che non si fosse trattato di contratto preliminare di acquisto o aveste previsto un diverso momento per il trasferimento della proprietà (se, ad esempio, il completamento del pagamento pattuito), la sua controparte è proprietaria dal 1975 e non per usucapione, bensì in forza proprio del vostro contratto.
I mancati pagamenti possono essere ancora richiesti se il relativo diritto non si è prescritto (ad esempio, lei ha regolarmente chiesto i suddetti pagamenti per iscritto).
Poiché i dettagli forniti non sono sufficienti per risponderle con compiutezza, le suggeriamo di sottoporre il contratto del 1975 al parere di un legale.


Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse.