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Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico [2653 n. 2] (1):
1) se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di migliorarlo;
2) se l'enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di canone [1219]. La devoluzione non ha luogo se l'enfiteuta ha effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza, ancorché di primo grado, che abbia accolto la domanda [1453 3].
La domanda di devoluzione [2653 n. 2] non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 971 (2).
(1) La domanda di devoluzione s'inquadra nell'ambito della risoluzione per inadempimento [v. 1453]; è, quindi, necessario accertare la colpevolezza o meno dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455.
(2) La parte terminale di questo comma, omessa nel testo, è stata abrogata ex art. 8, l. 607/1966; in essa si prevedeva il prevalere della domanda di devoluzione su quella di affrancazione, in caso di inadempimento di considerevole entità. Attualmente, invece, il giudizio di devoluzione può essere paralizzato dalla domanda di affrancazione dell'enfiteuta.
Il legislatore ha inteso assicurare al concedente un mezzo a difesa dei suoi due fondamentali diritti: il pagamento del canone ed il miglioramento del fondo.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
460Per ciò che attiene alla devoluzione del fondo enfiteutico, questa è ammessa (art. 972 del c.c.) nei due casi indicati dal codice precedente (art. 1565), e cioè nel caso in cui l'enfiteuta deteriori il fondo o non adempia all'obbligo di migliorarlo e nel caso in cui sia in mora nel pagamento di due annualità di canone.
Meritevole di particolare nota è l'innovazione concernente la possibilità da parte dell'enfiteuta moroso di purgare la mora finché nel giudizio di devoluzione non sia intervenuta sentenza, ancorché di primo grado, che abbia accolto la domanda (art. 972, n. 2). Introdotta a favore dell'enfiteuta tale norma, sarebbe stato eccessivo mantenere in vita la formalità dell'interpellazione richiesta dall'art. 1565, n. 1, del codice anteriore, che ha dato origine a lunghe dispute sulla sua interpretazione.
L'ultimo comma dell'articolo in esame, conformemente all'art. 1565, primo comma, del codice precedente, ma con formula più chiara, stabilisce la prevalenza della domanda di affrancazione su quella di devoluzione. Naturalmente, in tanto la prima prevale sulla seconda in quanto il diritto di affrancazione possa esercitarsi. E' ovvio che, se l'enfiteuta non può affrancare il fondo perché non sono ancora trascorsi venti anni dalla costituzione dell'enfiteusi o perché non ha ancora attuato il piano di miglioramenti predisposto nell'atto costitutivo, gli effetti della domanda di devoluzione non potranno essere paralizzati dalla domanda di affrancazione.
Al principio della prevalenza dell'affrancazione sulla devoluzione ho ritenuto opportuno introdurre un'eccezione, della quale non è traccia nel codice del 1865, per il caso di inadempimento dell'obbligo di migliorare il fondo, sempre che l'inadempimento sia di considerevole gravità. L'eccezione è giustificata dal rilievo che l'obbligo di migliorare è requisito essenziale dell'enfiteusi e che l'inadempimento, quando è molto grave, rivela inettitudine o neghittosità dell'enfiteuta.
L'eccezione però non opera, e la domanda di affrancazione torna a prevalere su quella di devoluzione, qualora sia intervenuta sentenza, ancorché di primo grado, che abbia ammesso l'affrancazione.
Il principio che la clausola risolutiva espressa non impedisce l'esercizio del diritto di affrancazione — principio già da una parte della dottrina considerato insito nel sistema del codice del 1865 — riceve espressa formulazione nell'art. 973 del c.c.. La clausola sarebbe infatti incompatibile con la prevalenza che all'affrancazione è data sul diritto di devoluzione, salvo sempre il caso che l'inadempimento dell'obbligo di migliorare il fondo sia di notevole gravità.