L’adozione, insieme con la separazione ed il divorzio, costituisce il “cuore” del diritto di famiglia e dà luogo ad un gran numero di procedimenti , che si svolgono dinanzi al tribunale per i minorenni ed impegnano gli operatori del diritto, tra cui molti giovani avvocati che, con entusiasmo, si dedicano a questa materia. La normativa relativa all’adozione è stata oggetto di riforma nel 2001, ma alcuni contenuti di essa sono entrati in vigore... (continua)
L'adozione internazionale di minori è un istituto che, al di là di un'apparente semplicità, presenta notevoli aspetti critici, sia sul piano umano ed emotivo che su quello giuridico.
Le autrici di questo volume hanno voluto realizzare un testo fortemente pragmatico in grado di rispondere, in maniera chiara e puntuale, agli interrogativi che la procedura dell'adozione internazionale solleva agli aspiranti genitori e per chi, eventualmente, li assiste i... (continua)
La crescente sensibilità nei confronti del diritto del minore di età a vedersi assicurata una normale crescita nell'ambito di una famiglia accogliente favorisce il ricorso allo strumento dell'adozione, laddove tale diritto, nonostante interventi di sostegno sociale, non può essere assicurato all'interno della famiglia naturale. L'adozione tratta gli istituti dell'affidamento e dell'adozione seguendo le linee tracciate dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (così come... (continua)
Ad undici anni di distanza dalla pubblicazione della prima edizione viene data alle stampe una nuova edizione dei volumi dedicati al Diritto di famiglia del presente Trattato, profondamente rinnovata ed ampliata, per tenere conto delle numerose ed importanti novità normative e della significativa evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria tipica di una materia in rapida e continua evoluzione, al fine di tenere il passo con l'evolversi della moderna società. Nei quattro volumi... (continua)
L'adozione produce i suoi effetti (1) dalla data del decreto che la pronunzia [309, 313].
Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso (2).
Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto (1), si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione (3).
Gli eredi dell'adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.
Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti [299] dal momento della morte dell'adottante.
(1) La decorrenza degli effetti avviene dalla data della sentenza che pronuncia l'adozione, essendo peraltro possibile (solamente) sino a quel momento la revoca del consenso prestato (come generalmente previsto per gli atti espressione di poteri inerenti alla famiglia).
Qualora medio tempore intervenisse la morte di chi avesse prestato il consenso ma non si fosse pervenuti all'emanazione del decreto, sarà possibile procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione, salva l'opposizione degli eredi.
(2) Si precisa però come il successivo art. 313 (così come novellato nella formulazione introdotta dall'art. 30 della L. 28 marzo 2001, n. 149) prevede che l'adozione sia decisa con sentenza.
(3) Si tende quindi a favorire la creazione del vincolo adottivo, garantendo ed attuando la volontà esplicitata dal defunto; si rileva comunque come l'adozione pronunziata dopo la morte produca i suoi effetti già dal momento della morte.
Cass. n. 8015/1997
Il genitore non affidatario non è legittimato ad impugnare, neppure con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., il provvedimento di adozione in casi particolari, posto che l'art. 313 c.c., come novellato dalla legge n. 184 del 1983 (art. 65) conferisce la legittimazione ad impugnare il decreto del tribunale solo all'adottante, all'adottando ed al P.M., non anche al suddetto genitore, che pur deve, ai sensi dell'art. 56, terzo comma della citata legge n. 184 del 1983, prestare l'assenso, il cui rifiuto, peraltro, siccome espresso da genitore non esercente la potestà quale è quello non affidatario (artt. 317, ultimo comma c.c. e 155 comma terzo c.c.) non preclude al tribunale di procedere all'adozione, ove ritenga il rifiuto stesso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando. Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'adozione riguardi un minore, il genitore legittimo, anche se non affidatario e non esercente la potestà genitoriale, può impugnare ex art. 313 c.c. il decreto del tribunale per i minorenni quale rappresentante del figlio minore, posto che in più occasioni ii legislatore (artt. 155, 317, 317 bis c.c.) ha inteso far salvo, per il genitore non affidatario, un potere di vigilanza sulla crescita del minore, nel cui ambito rientra la facoltà di adire il giudice ove ritenga sussistere il pericolo di un pregiudizio per l'interesse del figlio.Cass. n. 4258/1995
Il limite previsto per la revoca del consenso alla adozione, che, ai sensi dell'art. 47, L. n. 184 del 1983, non può essere successivo al decreto che pronuncia l'adozione, non impedisce all'adottante di far valere, con il reclamo di cui all'art. 313 c.c., sopravvenute circostanze ostative alla adozione, perché queste circostanze, anche quando dipendono dalla volontà dell'adottante (quale, nella specie, il deterioramento dei rapporti coniugali), si distinguono logicamente dalla revoca, che determina il venir meno di un dato soggettivo per la pronuncia del provvedimento di adozione.Cass. n. 1133/1988
Nel procedimento di adozione di persona maggiorenne disciplinato dagli artt. 291 e seguenti (nuovo testo) del codice civile, la revoca del consenso dell'adottante o dell'adottato deve essere espressa prima della pronuncia del tribunale e non anche prima della pronuncia della corte d'appello in sede di reclamo, essendo questa ultima meramente eventuale e non potendosi consentire che un atto dispositivo della parte ponga nel nulla il provvedimento del tribunale.