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Articolo 720 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Partecipazione a giuochi d'azzardo

Dispositivo dell'art. 720 Codice Penale

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati(1) di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo [721](2), è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

La pena è aumentata [64]:

  1. 1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco [721] o in un pubblico esercizio;
  2. 2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti [722](3).

Note

(1) Il luogo è elemento costitutivo del reato e si ravvisa anche nei circoli privati ovvero in quei contesti che prescindono dalla necessaria presenza di un minimo di organizzazione o struttura.
(2) La sorpresa in flagranza è considerata una condizione obiettiva di punibilità (v. 44), sul cui ambito di applicazione la dottrina non risulta concorde. Alcuni autori propendono infatti per un'interpretazione estensiva, che considera anche le ipotesi in cui il soggetto viene colto immediatamente dopo l'interruzione del gioco, mentre altri invece preferiscono restringere tale condizione solo ai casi in cui l'agente sia stato effettivamente colto nell'atto di prendere parte al gioco.
(3) Si considerano "poste" le puntate effettuate dai giocatori, le quali devono essere rilevanti in assoluto e non relativamente ai singoli soggetti.

Ratio Legis

La disposizione in esame trova la propria ratio nella tutela dell'ordine pubblico, al fine di evitare la diffusione del gioco d'azzardo non sottoposto al controllo dello Stato.

Spiegazione dell'art. 720 Codice Penale

La norma punisce la mera condotta di partecipazione alle bische, dato che il gestore delle stesse è punito ai sensi dell'articolo 718.

Viene dunque sottoposto a sanzione chi sia colto in un luogo ove si eserciti gioco d'azzardo, sia esso un luogo pubblico, aperto al pubblico o un circolo privato.

La pena è aumentata nel caso di sorpresa in una casa da giuoco, in un pubblico esercizio o se la posta sia rilevante.

Per aversi casa da giuoco il requisito essenziale è dato dalla destinazione dei locali, anche se consistenti in una abitazione privata, sia pure adibita a gioco d'azzardo occasionalmente e parzialmente, nel senso che le persone estranee possano fare affidamento sulla sua esistenza e sulla possibilità di poter ivi giocare d'azzardo.

Per giudicare se vi sia una posta rilevante non può valere il consueto criterio di relatività utilizzato per l'aggravante comune del danno patrimoniale di rilevante gravità (v. art. 61), dato che la rilevanza della posta in gioco deve essere preso in considerazione come fatto oggettivo per i suoi gravi riflessi sociali, e non per il pregiudizio eventuale arrecato.

Massime relative all'art. 720 Codice Penale

Cass. pen. n. 11013/1999

In tema di partecipazione a giochi d'azzardo, il gioco si considera tenuto (e di conseguenza il giocatore è «colto» mentre vi prende parte) anche nell'ipotesi in cui vi sia una momentanea sospensione o interruzione, eventualmente derivante dall'intervento della forza pubblica, e si riscontrino elementi tali da non porre in dubbio che venisse praticato immediatamente prima.

Cass. pen. n. 7819/1998

Ai fini della contravvenzione di partecipazione a giuoco d'azzardo devono considerarsi colte in flagranza non solo le persone colte a giuocare, ma anche quelle che, per le circostanze di ambiente e le altre particolari condizioni del caso concreto, al momento della irruzione dell'autorità, abbiano mostrato una effettiva partecipazione al giuoco nel momento immediatamente precedente alla sorpresa. Infatti in tema di flagranza del giuoco d'azzardo non è necessario che il giocatore sia sorpreso al tavolo da gioco, essendo sufficiente che egli sia sorpreso nel locale da gioco ed in presenza degli strumenti e delle tracce evidenti del gioco in atto.

Cass. pen. n. 4006/1997

Nei giochi d'azzardo la flagranza costituisce condizione oggettiva di punibilità. Essa è quella propria e non la cosiddetta «quasi flagranza», che si verifica quando il soggetto è colto con cose, dalle quali appaia che poco prima ha partecipato al gioco. La partecipazione non può ritenersi avvenuta, quando si è esaurita definitivamente prima della sorpresa da parte della polizia, anche se il soggetto è presente sul luogo ed ha con sè cose od altri oggetti, che denunciano la sua pregressa partecipazione. Il gioco, invece, si considera tenuto nell'ipotesi di momentanea sospensione o d'interruzione per l'intervento degli agenti. In tal caso è, però, necessario che sussistano elementi tali da non porre in dubbio che immediatamente prima si praticasse un gioco d'azzardo. A tale prova può pervenirsi, considerando le modalità d'effettuazione dello stesso. Ne deriva che il semplice permanere nel luogo, ove prima dell'intervento della polizia, si svolgeva il gioco, anche in presenza di tracce e strumenti da gioco in atto, ma non riferibili, pur in via indiretta e mediata, all'imputato, non dimostra la suddetta partecipazione. (Nella specie non era stato sequestrato alcunché e l'imputato, insieme ad altri due, era stato trovato nel tavolo accanto, dove vi erano le carte, senza alcuna indicazione circa la riferibilità delle carte stesse al tipo di gioco asseritamente praticato, alla possibilità di svolgerlo in tre, alla funzione del mazzo di carte intonso, trovato nelle sue mani, ed al reperimento indosso di alcuni foglietti utilizzati per la cosiddetta «bassetta». La Cassazione nel fissare il suddetto principio ha annullato per una nuova valutazione del materiale probatorio).

Cass. pen. n. 1722/1987

In tema di gioco d'azzardo il fine di lucro non deve essere escluso se la posta sia modesta od anche sia destinata ad essere impiegata in consumazioni, poiché la legge prescinde dalla natura e dall'entità della posta impiegata, della quale ultima tiene conto soltanto come circostanza aggravante.

Cass. pen. n. 1983/1985

Il prendere parte al giuoco d'azzardo, indica l'attività di chi, scommettendo o puntando, distribuendo o ricevendo carte per giocare, o in altro modo, partecipa al giuoco da altri tenuto.

Cass. pen. n. 45/1974

La contravvenzione di partecipazione a giuochi d'azzardo ha carattere di reato collettivo, ed esige una pluralità di soggetti attivi (concorso necessario); ad essa sono quindi applicabili le regole dettate dagli artt. 110 e seguenti c.p., le quali, riguardando in genere il concorso di persone nel reato, concernono anche il concorso necessario. Alla contravvenzione suddetta è pertanto applicabile l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p., non contenendo le disposizioni relative al giuoco d'azzardo regole speciali in ordine al numero delle persone che tengono il giuoco o prendono parte ad esso.

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